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21.3508 · Interpellanza · 2021-05-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Gli imprenditori che realizzano una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi all'anno sono esentati dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ciò significa che un'impresa che supera di poco la soglia della cifra d'affari viene ad esempio tassata con l'aliquota saldo del 6,5 per cento e deve pagare un importo IVA di circa 6500 franchi. Se gli imprenditori potessero dedurre l'attuale soglia della cifra d'affari come limite di franchigia, l'onere fiscale non aumenterebbe in modo progressivo (a partire dal raggiungimento della soglia), bensì in modo lineare. Ciò consentirebbe una maggiore uniformità d'imposizione delle imprese.

1. È vero che le imprese che in un determinato anno raggiungono appena la soglia della cifra d'affari ai fini dell'assoggettamento all'IVA rimangono assoggettate all'imposta per anni, a prescindere dalla cifra d'affari realizzata? Se così fosse, per quanti anni sono vincolate?

2. Per ottenere una maggiore uniformità dell'imposizione secondo la capacità economica, non sarebbe più appropriato introdurre un limite di franchigia (ad es. di fr. 100 000) anziché una soglia della cifra d'affari?

3. Quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi di un siffatto limite di franchigia?

4. L'introduzione di un limite di franchigia non consentirebbe uno sgravio fiscale, in particolare per le piccole imprese, e non creerebbe l'incentivo fiscale di realizzare una cifra d'affari superiore a 100 000 franchi, cosa che si ripercuoterebbe positivamente sulle entrate fiscali?

5. A quanto ammonterebbero le perdite per la Confederazione a seguito dell'eventuale introduzione di un limite di franchigia IVA di 100 000 franchi?

6. A quanto dovrebbe ammontare tale limite per evitare che la Confederazione subisca perdite fiscali?

Stellungnahme des Bundesrates

Un'impresa che realizza meno di 100 000 franchi all'anno per prestazioni imponibili e prestazioni escluse dall'imposta è esentata dall'obbligo fiscale per ragioni amministrative. Questo limite della cifra d'affari è impostato come limite di esenzione, ossia non appena la cifra d'affari supera questa soglia, l'impresa viene assoggettata all'imposta dall'anno successivo e dovrà pagare l'imposta sull'intera cifra d'affari da prestazioni imponibili.

1. Se si può presumere che la cifra d'affari determinante non viene raggiunta nemmeno l'anno successivo, l'impresa che non supera il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi può farsi cancellare dal registro IVA alla fine dell'anno in corso.

Attualmente, nel registro IVA sono iscritte circa 95 000 imprese che realizzano meno di 100 000 franchi di cifra d'affari da prestazioni imponibili. Ciò è particolarmente opportuno se l'imposta precedente supera l'imposta sulla cifra d'affari oppure se la clientela è costituita da imprese che vogliono far valere la deduzione sull'imposta precedente.

2 e 4. Sebbene le imprese riscuotano l'IVA per conto della Confederazione, sono gli acquirenti finali a sostenere l'imposta sul valore aggiunto, poiché viene tassato il loro consumo. Ne risulta che un importo esente da imposta sarebbe concettualmente errato e comporterebbe un aumento delle disuguaglianze dal punto di vista giuridico. Per i primi 100 000 franchi di cifra d'affari le prestazioni potrebbero essere offerte senza IVA, a partire da tale importo sarebbero da fatturare. Quindi, ad esempio i primi due, tre clienti dell'anno riceverebbero una nuova automobile senza IVA, tutti gli altri dovrebbero invece pagarla. Si potrebbe ottenere una maggiore uniformità d'imposizione soltanto diminuendo o abrogando il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi attualmente in vigore. L'abrogazione garantirebbe che l'onere fiscale rimanga invariato, indipendentemente dall'impresa da cui si riceve una prestazione.

Le imprese non assoggettate all'imposta hanno un vantaggio concorrenziale rispetto alle imprese che sono assoggettate nel caso in cui i clienti siano privati oppure imprese od organizzazioni non aventi diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Se invece i clienti sono imprese assoggettate all'IVA e aventi diritto alla deduzione dell'imposta precedente, l'impresa che fornisce la prestazione è svantaggiata dal punto di vista concorrenziale se non è assoggettata all'imposta.

3. L'attuale limite di esenzione può causare falsi incentivi. Un'impresa può essere indotta a rinunciare a fornire una prestazione se questa dovesse comportare l'inizio dell'assoggettamento. Un importo esente da imposta eliminerebbe questo falso incentivo solo in parte, perché il passaggio dal non assoggettamento all'assoggettamento comporta un maggior dispendio amministrativo anche applicando tale soluzione.

Ci sono altri argomenti a sfavore dell'introduzione di un importo esente da imposta:

- se un'impresa allestisce il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, ossia una volta avvenuto il pagamento, come avviene per una buona metà di tutti i contribuenti, non si può garantire che non venga fatturata l'imposta per i primi 100 000 franchi di cifra d'affari dell'anno. Le prime entrate dell'anno sono composte almeno in parte di fatture che sono state emesse già l'anno prima con l'indicazione dell'IVA;

- la gestione degli aspetti legati all'imposta precedente sarebbe estremamente complicata. Non sarebbe possibile applicare la deduzione dell'imposta precedente alle prestazioni precedenti direttamente attribuibili. Spesso l'acquisto di queste prestazioni precedenti potrebbe già essere stato effettuato da tempo e la deduzione dell'imposta precedete già aver avuto luogo. Essa dovrebbe quindi essere corretta con effetto retroattivo. Per quel che riguarda le prestazioni precedenti non attribuibili (beni d'investimento, mezzi d'esercizio) l'imposta precedente potrebbe essere dedotta soltanto in modo proporzionale. Poiché talvolta tali prestazioni sono già state acquistate diversi anni prima, anche in questo caso occorrerebbe effettuare delle correzioni retroattive.

Un importo esente da imposta sarebbe quindi legato a un elevato dispendio amministrativo per tutti i circa 400 000 contribuenti.

5. Secondo una stima molto approssimativa, le minori entrate dell'imposta sul valore aggiunto ammonterebbero tra 400 e 500 milioni di franchi se l'obbligo fiscale sorgesse come ora a partire da una cifra d'affari di 100 000 franchi e venisse introdotto un importo esente da imposta per un valore equivalente. Di queste minori entrate circa il 13 per cento interesserebbero il Fondo AVS.

6. Se il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento viene lasciato a 100 000 franchi ne risulterebbero minori entrate in ogni caso, indipendentemente dall'importo esente da imposta fissato. Non risulterebbero minori entrate soltanto se contestualmente all'introduzione dell'importo esente da imposta venisse ridotto il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento. Non è possibile stabilire quale importo dovrebbe essere fissato per il limite della cifra d'affari e l'importo esente da imposta al fine di garantire la neutralità dei proventi, perché non si conosce il numero di imprese non assoggettate all'imposta a causa della cifra d'affari troppo bassa né quello delle imprese già iscritte nel registro IVA su base volontaria e neppure l'ammontare della loro cifra d'affari.

Risposta del Consiglio federale.

Limite di franchigia anziché soglia della cifra d'affari nell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto | Lexipedia | Lexipedia