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21.3551 · Interpellanza · 2021-05-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel postulato 12.3641, il consiglio degli stati Raphaël Comte chiedeva di inquadrare le pratiche delle agenzie di incasso. Nella sua risposta, il Consiglio federale concludeva che spettava alla giustizia stabilire l'ammontare delle spese reclamate ai debitori.

Quasi dieci anni dopo, i problemi sollevati persistono e si moltiplicano. La Federazione romanda dei consumatori (FRC) constata un aumento drastico dei reclami concernenti le agenzie di incasso (uno al giorno nel 2020). Queste ultime esigono quasi sistematicamente spese esorbitanti fondandosi sull'articolo 106 CO, senza tuttavia dimostrare il preteso danno fatturato.

Le spese di segreteria rendono ancora più salata la fattura e sono sproporzionate rispetto al lavoro amministrativo effettuato. L'ufficio dei reclami VSI creato dal settore si guarda bene dal rimettere in discussione la questione centrale delle spese e, anzi, pubblica un elenco delle spese forfettarie in funzione dell'importo preteso.

Oltre a pretendere il pagamento di spese smisurate, queste agenzie ricorrono a pratiche sempre più discutibili e aggressive: moltiplicazione di solleciti anche se il debito non è dovuto o il debitore non è quello giusto, gonfiando rapidamente gli importi pretesi fino a far cedere le persone, creazione di archivi sulla solvibilità, ecc. Le persone che contestano di dover pagare questi importi li pagano comunque a causa delle pressioni subite e per evitare problemi. Il giudice dovrebbe sì intervenire, ma molte persone non dispongono delle risorse personali o finanziarie per ricorrervi. Adottare misure preventive è pertanto essenziale per porre un freno a queste pratiche.

1. Quando il Consiglio federale prevede di proporre una modifica di legge per inquadrare il funzionamento generale delle società d'incasso e determinarne chiaramente lo statuto?

2. Svariati Paesi limitrofi hanno instaurato un regime di autorizzazione o vietato le spese d'incasso dietro minaccia di sanzioni penali. Quali misure prevede di adottare il Consiglio federale per introdurre un freno efficace, in via preventiva, a queste pratiche abusive, in particolare riguardo alle spese, agli interessi o alle pressioni sui presunti debitori?

3. Avvocati stranieri che ricorrono ad agenzie di incasso in Svizzera hanno il diritto di fatturare pretese multe per violazione del Codice stradale? Questi modus operandi possono essere perseguiti penalmente?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Nel suo rapporto (non disponibile in italiano) del 22 marzo 2017 in adempimento del postulato Comte 12.3641 e relativo all'inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso, il Consiglio federale ha esaminato a fondo i metodi delle agenzie d'incasso. Alla luce dei mezzi esistenti, ha ritenuto sproporzionato e quindi non giustificato un disciplinamento esaustivo del settore dell'incasso (p. es. con procedura d'autorizzazione e obblighi di diligenza vincolanti). Il Codice delle obbligazioni, il diritto penale nonché le disposizioni in materia di concorrenza sleale e di protezione dei dati permettono già di procedere contro pratiche inappropriate o aggressive delle agenzie d'incasso. Il rapporto ha ad esempio rammentato che l'onere sostenuto da un creditore o un'agenzia d'incasso incaricata può essere considerato danno da mora secondo l'articolo 106 capoverso 1 CO (RS 220) e quindi addossato al debitore solo in casi eccezionali (rapporto del 22 marzo 2017, n. 4.1). La notificazione di un precetto esecutivo relativo a un importo elevato o la minaccia di passi legali quale mezzo di pressione per ottenere il pagamento di crediti inesistenti o non eseguibili può adempiere la fattispecie della coazione (art. 181 CP; RS 311.0; cfr. ad es. sentenze del Tribunale federale 6B_8/2017 consid. 2 e 6B_1074/2016 consid. 2.3). Un'agenzia d'incasso che fornisce indicazioni ingannevoli o fallaci sulle proprie possibilità giuridiche agisce in modo sleale (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl; RS 241). Infine, la legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) contiene disposizioni giuridiche sul trattamento dei dati che valgono anche per le agenzie d'incasso. Con la revisione totale della LPD adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020 (FF 2020 6695), la protezione dei dati è stata ulteriormente potenziata. In sintesi, secondo il Consiglio federale non occorre intervenire sul piano legislativo, anche se nella prassi vi sono casi manifestamente problematici (si vedano anche i pareri relativi alle mozioni Flach 17.3561 e 20.3689).

3. In genere le multe stradali inflitte all'estero non sono eseguibili in Svizzera a causa dell'assenza di un accordo internazionale. Fanno eccezione ad esempio l'Accordo di polizia con la Francia e l'Accordo trilaterale con l'Austria e il Liechtenstein, che includono il sostegno nell'esecuzione di multe passate in giudicato (art. 47 segg. dell'Accordo del 9 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale; RS 0.360.349.1; art. 42 segg. dell'Accordo del 4 giugno 2012 tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia; RS 0.360.163.1). Per contro la Convenzione di Lugano (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12) non è applicabile all'esazione dei crediti di carattere penale quali le multe stradali e autorizza al massimo la riscossione di emolumenti esteri non pagati per l'utilizzo di parcheggi o autostrade.

Se le multe stradali non sono giuridicamente eseguibili in Svizzera, è lecito chiedersi in che misura possano essere riscosse nel nostro Paese. Far credere al presunto debitore che il credito fatto valere è giuridicamente eseguibile o paventargli la minaccia di un'esecuzione può adempiere la fattispecie penale della coazione (si veda la risposta alle domande 1./2.).

È spesso sostenuta la tesi secondo cui l'incasso di multe stradali estere in Svizzera tange la sovranità elvetica e quindi adempie la fattispecie penale dell'articolo 271 capoverso 1 CP ("Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero") se non sussiste un'autorizzazione ufficiale. Non è tuttavia certo che sia possibile rilasciare un'autorizzazione di questo tipo. In ogni caso non potrebbero essere autorizzati atti che riuniscono gli elementi costitutivi della coazione.

Risposta del Consiglio federale.