21.3559 · Mozione · 2021-05-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica legislativa che limiti a 200 all'anno il numero di persone che il Consiglio federale è abilitato ad accogliere nel quadro del reinsediamento di gruppi di rifugiati. Oltre questo limite, la competenza deve spettare al Parlamento.
Begründung
Le crisi umanitarie che richiedono un reinsediamento non datano da ieri. Nel corso degli ultimi 65 anni la Svizzera ha regolarmente seguito gli appelli dell'ONU, come nel 1956 con le persone in fuga dal regime ungherese, poi, più tardi, con i Tibetani, i Sudanesi, gli Ugandesi e gli Iraniani. Nel 1995, a causa del gran numero di cittadini di Paesi dell'ex Iugoslavia che cercavano rifugio nel nostro Paese, la Svizzera ha posto fine a questa prassi senza tuttavia abbandonare la sua tradizione umanitaria. Nel 2008 la Commissione della migrazione ha proposto al Consiglio federale di integrare l'aiuto sul campo con il reinsediamento in Svizzera di 200-300 rifugiati all'anno. A fine 2018 il Consiglio federale ha deciso di far venire in Svizzera ogni anno un contingente di persone, in base a criteri arbitrari in nessun modo correlati a eventuali crisi umanitarie.
Non è una quisquilia. Si tratta di un onere molto pesante per il contribuente, che viene ad aggiungersi ai costi ordinari dell'asilo. Nel 2008 le spese della Confederazione per l'aiuto sociale presso i richiedenti l'asilo e i rifugiati ammontava a 363 milioni di franchi. Sono continuamente aumentate raggiungendo 1,3 miliardi nel 2018. Questo onere è poi leggermente diminuito attestandosi a 990 milioni nel preventivo 2021. I pagamenti della Confederazione cessano dopo 5-7 anni, successivamente sono i Cantoni e i Comuni a doversi assumere i costi.
Il comportamento del Consiglio federale non corrisponde alla volontà del Parlamento. Il legislatore deve pertanto recuperare questa competenza. Con la presente mozione, il Consiglio federale potrà sempre dare seguito agli appelli dell'ONU e perpetuare la sua tradizione umanitaria, senza tuttavia distruggere tale prassi accettando un contingente fisso e arbitrario.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera, secondo la legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), l'ammissione di rifugiati tramite reinsediamento rientra nella competenza del Consiglio federale se si tratta di gruppi importanti di rifugiati e in quella del Dipartimento federale di giustizia e polizia qualora si tratti di piccoli gruppi (art. 56 LAsi). Nella pratica, si parla di gruppo importante di rifugiati a partire da 100 persone.
Il Consiglio federale ritiene che la ripartizione delle competenze in materia di reinsediamento debba rispettare il principio della separazione dei poteri. Spetta infatti al Parlamento, in quanto titolare del potere legislativo, fissare le condizioni quadro legali del reinsediamento. Il Consiglio federale è quindi responsabile dell'attuazione delle decisioni parlamentari.
Il Collegio governativo sottolinea che questo punto era stato oggetto di un dibattito in occasione della presentazione del piano di attuazione Reinsediamento dinanzi alla CIP-N il 21 febbraio 2019. In tale occasione, la ripartizione delle competenze tra il Consiglio federale e il Parlamento in materia di reinsediamento è stata esaminata dando seguito all'iniziativa parlamentare 17.527 Steinemann "Competenze del Parlamento in materia di presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati da altri Stati", che mirava ad abolire la competenza del Consiglio federale per le decisioni di reinsediamento e a trasferirla al Parlamento. Questa iniziativa parlamentare è stata respinta. La ripartizione delle competenze attualmente applicata corrisponde dunque alla decisione parlamentare del 2019.
Conformemente alle raccomandazioni della CIP-N del 21 febbraio 2019, il piano di attuazione Reinsediamento riprende il desiderio del Parlamento di aver maggior voce in capitolo. In tal modo le commissioni politiche coinvolte (CIP-N e CIP-S) sono informate e i Cantoni consultati in merito a ogni nuovo programma di reinsediamento biennale prima che il Consiglio federale prenda una decisione. Le loro raccomandazioni sono considerate nell'elaborazione dei programmi di reinsediamento.
Infine, la pianificazione del programma di reinsediamento implica, sul piano consultivo, operativo e decisionale, un investimento importante in termini di tempo e di risorse. Il reinsediamento richiede preparativi complessi e un'organizzazione a lungo termine da parte della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni. L'accoglienza di gruppi di rifugiati riconosciuti deve pertanto poter essere pianificata e gestita in maniera previdente. Di conseguenza, è essenziale che venga adottato il sistema decisionale più adeguato a garantire una certa prevedibilità. Il sistema attuale, approvato dall'Esecutivo il 29 maggio 2019, che prevede l'adozione ogni due anni, da parte del Consiglio federale, di programmi di reinsediamento comprendenti da 1500 a 2000 rifugiati (piano di attuazione Reinsediamento) risponde al meglio a queste esigenze di stabilità e pianificazione.
Occorre pure rammentare che il contingente proposto al Consiglio federale tiene conto delle capacità di alloggio dei Cantoni, del numero attuale di domande d'asilo e delle risorse umane disponibili. In questo senso, sia il piano di attuazione Reinsediamento sia le proposte per i programmi biennali risultano da una stretta collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le città. Ciò è garantito in particolare tramite le riunioni del gruppo di accompagnamento Reinsediamento composto da rappresentanti della Confederazione (SEM, DFAE), dei Cantoni, delle città e dei Comuni nonché di altre organizzazioni coinvolte (tra cui l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati e l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.