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21.3563 · Interpellanza · 2021-05-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I membri dell'Association du pacage franco-suisse (associazione del pascolo franco-svizzero) hanno ricevuto un'informazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), secondo cui il domicilio dell'allevatore deve trovarsi all'interno della zona di confine (10 km dal punto di passaggio del traffico in questione). Ciò significa che i prodotti ottenuti dalla zona di estivazione sarebbero soggetti a tributi d'importazione, per esempio un vitello nato durante il periodo di pascolo la cui madre proviene da oltre 10 chilometri dal punto di passaggio del traffico in questione. Lo stesso principio si applica al formaggio e al latte.

Fino al 2020 tutti questi prodotti erano ammessi in franchigia di dazio.

Questa nuova interpretazione della legge sulle dogane (LD) penalizza i membri dell'associazione del pascolo franco-svizzero. Gli animali di vari allevatori provengono infatti da oltre 10 chilometri dal punto di passaggio del confine.

L'anno scorso il Tribunale federale ha dato ragione a un agricoltore che aveva presentato ricorso contro questa nuova interpretazione della legge sulle dogane per riportare in patria il suo formaggio.

- Questa sentenza non fa giurisprudenza?

- Perché l'AFD non mantiene le norme ancestrali del traffico rurale di confine che non prevedono l'applicazione del principio legato alla distanza in chilometri?

- Sulla base dell'articolo 43 capoverso 3 LD (Traffico nella zona di confine), l'AFD può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari.

- Fondandosi su tale articolo, l'AFD non può mantenere le regole applicate fino all'anno scorso?

Stellungnahme des Bundesrates

La sentenza menzionata dovrebbe essere quella del Tribunale amministrativo federale B-4955/2018 del 6 gennaio 2020 relativa alla restituzione del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati. Il tribunale ha verificato se il latte ottenuto nell'ambito del pascolo nella zona di confine estera e trasformato in formaggio dà diritto ai due supplementi di cui agli articoli 38 e 39 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1). Di conseguenza, questa sentenza non ha un collegamento diretto con l'interpretazione delle disposizioni di diritto doganale.

Nei rapporti con la Francia, le disposizioni doganali nell'ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo sono disciplinate dalla convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe (RS 0.631.256.934.99), dalla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) nonché dalle rispettive disposizioni esecutive. Per passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo si intende che gli animali vengono portati temporaneamente a pascolare dalla zona di confine svizzera in quella estera o viceversa.

La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che si estende da ciascuna parte del confine per una profondità di 10 chilometri dal punto di passaggio del confine.

Da un controllo interno dell'AFD è emerso che le disposizioni relative al passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo in parte non vengono applicate in maniera conforme. Scopo delle misure introdotte è garantire la corretta esecuzione delle disposizioni degli atti normativi.

Risposta del Consiglio federale.