21.3570 · Interpellanza · 2021-05-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel tentativo di limitare la propagazione del virus, sin dall'inizio della crisi sanitaria il Consiglio federale ha chiesto alla popolazione di pagare preferibilmente tramite carta e di rinunciare ai contanti.
Gli emittenti di carte VISA e Mastercard hanno approfittato dell'occasione per rilasciare nuove carte di debito riscuotendo commissioni eccessive. Al giorno d'oggi, il rilascio di tali carte è in continua espansione. UBS prevede per esempio di distribuirne circa 30 000 al mese.
Questa nuova situazione penalizza le PMI del commercio al dettaglio che registrano un aumento significativo delle spese di transazione e un conseguente calo dei loro margini di guadagno, spesso già ridotti. Ciò rappresenta una difficoltà aggiuntiva per le PMI, già messe a dura prova dalle misure adottate per contenere l'espansione del coronavirus.
Inoltre, la comunicazione relativa all'introduzione delle nuove carte di debito è stata deficitaria. Infatti, né i consumatori né le PMI sono stati informati riguardo agli aumenti generati dalle nuove tasse e commissioni. Gli attori coinvolti non hanno quindi svolto il loro compito d'informazione come avrebbero dovuto. Come se non bastasse, sembra che i grandi distributori, tra cui Coop e Migros, abbiano negoziato condizioni vantaggiose per le nuove carte di debito a scapito delle PMI del commercio al dettaglio.
Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo il Consiglio federale giustifica una tale distorsione della concorrenza tra i grandi distributori e le PMI del commercio al dettaglio?
2. Perché la Commissione federale della concorrenza non è intervenuta per regolare la questione?
3. Il Consiglio federale è pronto a prendere misure per colmare una tale distorsione della concorrenza riducendo in particolare il peso finanziario che grava sulle PMI del commercio al dettaglio?
4. In che modo il Consiglio federale pensa di migliorare la comunicazione e la trasparenza relative alle nuove carte presso i consumatori e le PMI?
5. Il Consiglio federale ha intenzione di esaminare i modelli adottati dall'Unione europea e di valutare se e in che modo la Svizzera potrebbe trarne spunto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 3.: eventuali limitazioni della concorrenza tra aziende private sono disciplinate dalla legislazione esistente in materia di concorrenza, cioè dalla legge sui cartelli (LCart, RS 251) e dalla legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 942.20). Le due autorità competenti per la sorveglianza e il rispetto di queste disposizioni sono la Commissione della concorrenza (COMCO) e il Sorvegliante dei prezzi (SPr). Basandosi sulle norme in vigore, questi due organismi osservano costantemente il panorama della concorrenza e intervengono non appena la sua efficacia viene ostacolata in modo ingiustificato. Di conseguenza non spetta al Consiglio federale definire in quale misura un accordo di diritto privato possa ostacolare una concorrenza efficace. La COMCO e la SPr si sono già interessate al tema della presente mozione e hanno coordinato le loro operazioni: la Segreteria della COMCO ha avviato un'osservazione di mercato, mentre la SPr ha trattato con le imprese colpite ed è riuscita a far abbassare le commissioni per i piccoli importi (cfr. comunicato stampa del 23 marzo 2021). La SPr è inoltre riuscita a risolvere molto rapidamente il problema delle elevate commissioni a carico dei commercianti in caso di alti importi di vendita, concludendo un accordo amichevole con SIX Payment Services per limitare le commissioni a carico dei commercianti a 2.00 CHF per le Mastercard Debit e a 3.50 CHF per le Visa Debit (cfr. accordo amichevole del 27 maggio 2021).
2. Dal momento che la COMCO è indipendente dal Consiglio federale e dal Parlamento (cfr. art. 19 LCart), di norma il Consiglio federale non interviene nella valutazione della situazione sul mercato, di competenza della COMCO, né tantomeno nella sua lista delle priorità. La COMCO osserva regolarmente il mercato delle carte di debito; la Segreteria ha avviato un procedimento anche per quanto riguarda le commissioni dei commercianti. Grazie ai suoi strumenti, in passato la COMCO è riuscita in diverse occasioni a limitare l'importo delle commissioni interbancarie nel mercato delle carte di pagamento. Per esempio, al contrario dell'UE, a seguito di un'inchiesta preliminare da parte della sua Segreteria nel 2006, la COMCO è riuscita ad impedire l'introduzione in Svizzera di tali commissioni nel sistema più diffuso di carte di debito Maestro (DPC 2006/4, p.601 ss., Einführung einer DMIF für Maestro-Transaktionen und geplantes Preismodell von Telekurs Multipay AG). Con l'arrivo sul mercato di VPay nel 2009, a seguito di un'inchiesta preliminare da parte della Segreteria è stata imposta al sistema delle carte di debito una commissione interbancaria media di massimo 0,20 CHF per operazione, soprattutto finché la quota di mercato delle imprese coinvolte è inferiore al 15 per cento (DPC 2009/2, p.122 ss., Vorabklärung; Geplante Einführung einer DMIF für das Debitkartensystem Visa V PAY). Questa disposizione è stata applicata anche al nuovo sistema di carte di debito MasterCard (Debit MasterCart) sin dalla sua introduzione del 2012 (DPC 2012/4, p.764 ss., Maestro Fallback Interchange Fee und Debit MasterCard Interchange Fee). Per VPay e Visa Debit, nel 2017 il valore massimo della commissione interbancaria concessa è sceso da 0,20 franchi a 0,12 franchi (Ergänzung vom 16. August 2017 des Schlussberichts des Sekretariats der WEKO vom 27. April 2009 in Sachen Vorabklärung gemäss Art. 26 KG betreffend 22-0365: DMIF für das Debitkartensystem Visa V Pay wegen allenfalls unzulässiger Wettbewerbsabrede gemäss Art. 5 KG).
4. Le PMI firmano contratti con gli istituti finanziari che elaborano i pagamenti (acquirer). Le aziende sarebbero quindi a conoscenza dei tributi. Inoltre i sistemi di pagamento tramite carta di debito devono pubblicare gli importi delle commissioni interbancarie in modo che anche i clienti possano esserne informati.
5. All'interno dell'UE, la commissione bancaria per le operazioni tramite carte di debito è limitata a un massimo dello 0,2 per cento sull'importo dell'operazione (cfr. art. 3 cpv. 1 Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta OJ L 123, 19.5.2015, p. 1). È importante precisare che si tratta in questo caso esclusivamente di commissioni interbancarie legate a pagamenti interni al sistema di carte eseguiti dall'acquirer in favore dell'istituto che ha emesso la carta (emittente) e quindi solo indirettamente di una parte del tributo fatturato al destinatario del pagamento stesso, cioè al commerciante. In Svizzera non esistono disposizioni legali che disciplinano le commissioni interbancarie. In questo contesto le autorità della concorrenza sono intervenute prendendo come riferimento la legge sui cartelli, in base alla quale hanno definito, come già indicato nella risposta alla domanda 2, commissioni interbancarie per le carte di debito con un valore paragonabile a quelle valide nell'UE.
Il Consiglio federale non ritiene quindi che ci sia bisogno di intervenire introducendo in Svizzera un sistema di disposizioni simile a quello adottato dall'UE.
Risposta del Consiglio federale.