21.3579 · Interpellanza · 2021-05-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. In che modo un recepimento di massima della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE armonizzerebbe il diritto svizzero in materia di dimora e domicilio con la legislazione UE? Quali adeguamenti del diritto svizzero sarebbero necessari?
2. Ritiene che nelle trattative relative alla cittadinanza dell'UE la Svizzera possa trovare una soluzione analoga agli Stati SEE? (cfr. decisione del Comitato misto SEE n. 158/2007)
3. Quali vantaggi comporterebbero tali adeguamenti per i lavoratori UE distaccati in Svizzera?
4. Quali vantaggi ne deriverebbero per gli Svizzeri residenti in un Paese UE?
5. Quali sarebbero i vantaggi per le coppie (sposate) binazionali Svizzera-UE?
6. Quali costi implicherebbe per la Svizzera un recepimento della suddetta direttiva? Come sono rapportati ai costi in caso di fallimento dell'Accordo istituzionale?
7. Il Consiglio federale esclude che l'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. possa essere garantito in caso di recepimento della direttiva?
8. Perché non riconosce che con il recepimento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in particolare dell'articolo 8, la Svizzera si è già impegnata ad armonizzare la legislazione al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale?
9. In che modo un recepimento di massima della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE consentirebbe di trovare una soluzione per l'Accordo istituzionale?
Begründung
Le trattative sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE sono purtroppo a un punto morto. Occorre trovare presto una soluzione, poiché non è previsto alcun piano B adeguato. Mantenere lo status quo non rientra tra le opzioni. Senza accordo istituzionale la via bilaterale finisce in un vicolo cieco: il generoso accesso settoriale al mercato interno si riduce in assenza di un aggiornamento degli accordi esistenti; non possono essere conclusi nuovi accordi di accesso al mercato; e il rinnovo periodico dell'adesione completa ai programmi Horizon Europe ed Erasmus+ sarebbe in pericolo. L'economia, la scienza e la società non possono permettersi un blocco di questo tipo. Urge pertanto uscire dalla situazione di stallo creatasi nelle discussioni sull'Accordo istituzionale. Dopo più di sette anni di trattative, le maggiori divergenze tra la Svizzera e l'UE concernono la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE. Un atteggiamento conciliatorio da parte della Svizzera in questo settore agevolerebbe la ricerca di una soluzione tra le parti e fornirebbe garanzie ad altri settori.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso di non firmare l'Accordo istituzionale e di porre termine ai relativi negoziati. Nel contempo ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di analizzare, in collaborazione con gli altri dipartimenti, le divergenze tra il diritto svizzero e quello dell'UE e di esaminare le possibilità di eliminarle in maniera autonoma. In primo piano vi sono gli Accordi bilaterali I, tra cui figura in particolare quello sulla libera circolazione delle persone.
1. L'armonizzazione estenderebbe i diritti in materia di soggiorno nonché di prestazioni e introdurrebbe un diritto di soggiorno duraturo e una maggiore tutela dall'espulsione. In caso di recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE (qui di seguito direttiva), l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e gli atti normativi federali e cantonali interessati (p. es. la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20] o la legislazione in materia di aiuto sociale) dovrebbero essere adeguati.
2. Gli Stati membri dello SEE hanno recepito integralmente la direttiva. È vero che in una dichiarazione politica è stato precisato che il concetto di cittadinanza UE non ha alcun equivalente nello SEE, che l'Accordo SEE non offre alcuna base legale per diritti politici dei cittadini dello SEE e che in linea di massima i diritti di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi non rientrano nell'Accordo SEE. Questa dichiarazione non comporta tuttavia alcuna conseguenza materiale sulla portata dei diritti in materia di soggiorno e di prestazioni. Il Consiglio federale ritiene pertanto insufficiente una soluzione di questo tipo.
3. La direttiva non disciplina la fornitura di servizi transfrontalieri.
4. Se la direttiva fosse trasposta nell'ALC, tutti gli Svizzeri residenti in un Paese dell'UE approfitterebbero dei diritti più ampi previsti dalla direttiva (p. es. diritto all'aiuto sociale per sei mesi in caso di disoccupazione involontaria dopo meno di un anno di attività lucrativa).
5. Per le coppie (sposate) binazionali Svizzera-UE, le regole per il ricongiungimento familiare non cambierebbero in maniera sostanziale rispetto all'attuale quadro normativo. È vero che la direttiva prevede un diritto al ricongiungimento familiare per i partner registrati. Un tale diritto sussiste tuttavia già in virtù della LStrI, applicabile in via sussidiaria all'ALC. Inoltre, tutti i familiari ricongiuntisi in virtù della direttiva avrebbero il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Vi sarebbero pure determinati vantaggi in caso di separazione dal coniuge o dal partner registrato. Sarebbero infine concesse garanzie procedurali supplementari per i conviventi e per altri familiari.
6. Non è possibile fare previsioni attendibili sulle ripercussioni di un recepimento della direttiva. Ci si potrebbe eventualmente attendere un aumento dei costi nel settore dell'aiuto sociale, delle prestazioni complementari, delle borse e dei prestiti di studio nonché di determinati costi di personale per gli uffici regionali di collocamento e nel quadro dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Non è invece possibile quantificare l'ammontare esatto dei costi, poiché la loro evoluzione dipende da numerose variabili. In questo senso, la congiuntura economica e il relativo tasso di disoccupazione costituiscono fattori determinanti.
Non è nemmeno possibile quantificare con precisione i costi risultanti dalla mancata firma dell'Accordo istituzionale. Le conseguenze quali, ad esempio, il peggioramento dell'accesso al mercato a causa del mancato aggiornamento degli accordi esistenti dipendono in ampia misura dalla reazione dell'UE, ma anche da eventuali misure di attenuazione della Svizzera. Tali ripercussioni non possono pertanto essere quantificate in maniera attendibile (cfr. anche il parere del Consiglio federale del 15.05.2019 relativo al postulato 19.3279 Regazzi "Firma o non firma dell'accordo istituzionale con l'UE. Costi per la piazza economica svizzera").
7. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. non è direttamente applicabile (DTF 139 I 16). Il legislatore ha concretizzato questo articolo costituzionale nella legge rispettando il principio della proporzionalità e il diritto internazionale. La questione di sapere in che misura la direttiva possa essere recepita nel quadro delle disposizioni summenzionate meriterà, se del caso, di essere analizzata a fondo tenendo conto del fatto che l'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. mirava a rafforzare il regime esistente in materia di allontanamenti.
8. L'articolo 8 ALC obbliga le parti a coordinare i sistemi di sicurezza sociale, ma non ad armonizzarli. Gli atti normativi europei di questo settore possono essere recepiti nell'ALC con una decisione del Comitato misto. Non sussiste tuttavia un obbligo di recepimento. L'aiuto sociale non rientra nella sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 8 ALC. Il diritto all'aiuto sociale risulta dal principio della parità di trattamento. In caso di recepimento della direttiva, anche il diritto all'aiuto sociale sarebbe potenzialmente esteso in virtù dei più ampi diritti di soggiorno ivi previsti.
9. Il Consiglio federale ha effettuato una valutazione globale dei risultati dei negoziati sull'Accordo istituzionale e ha deciso di non firmare l'accordo.
Risposta del Consiglio federale.