21.3580 · Interpellanza · 2021-05-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato proposte volte a regolamentare l'intelligenza artificiale. Tali proposte mirano a vietare l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi accessibili al pubblico anche ai fini del perseguimento penale; il ricorso al riconoscimento facciale resta tuttavia permesso in determinate circostanze. In Svizzera la riveduta legge sulla protezione dei dati (LPD) entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. La legge qualifica ora come "degni di particolare protezione" i "dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica".
1. Il Consiglio federale ritiene che i sistemi di riconoscimento facciale generino in ogni caso dati biometrici che rientrano nell'articolo 5 lettera c numero 4 revLPD e che quindi vanno considerati "degni di particolare protezione"? Il riconoscimento facciale rappresenta quindi sempre un'ingerenza nel diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale?
2. In che misura la riveduta legge sulla protezione dei dati garantisce, a parere del Consiglio federale, una tutela sufficiente della sfera privata nel caso dell'introduzione di sistemi di riconoscimento facciale, in particolare anche da parte di organi di polizia cantonali e di terzi privati? Quanto ampio è, a suo avviso, il margine di manovra dei Cantoni quando tramite atti normativi speciali intendono ad esempio legalizzare l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale da parte della polizia cantonale o svolgere progetti pilota?
3. Alla luce degli sviluppi nell'UE ritiene necessario intervenire per regolamentare esplicitamente a livello federale l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale? È in discussione anche un divieto di massima del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici o perlomeno una moratoria finché non sarà avvenuto un dibattito pubblico/politico su questo tema?
4. Qual è il quadro normativo nei Cantoni in materia di riconoscimento facciale? In particolare, vi sono Cantoni che subordinano l'impiego di sistemi di riconoscimento facciale a condizioni più severe di quelle risultanti dalla legge federale sulla protezione dei dati?
Stellungnahme des Bundesrates
La nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695), la cui entrata in vigore è prevista nel corso del 2022, include i dati biometrici "che identificano in modo univoco una persona fisica" nei dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c n. 4). In tal modo attua il Protocollo di emendamento (STCE n. 223) alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108+), che autorizza il trattamento di tali dati soltanto dietro garanzie appropriate. Tiene parimenti conto delle linee guida sul riconoscimento facciale che il Comitato istituito da questa convenzione ha adottato il 28 gennaio 2021. Per "dati biometrici" si intendono ad esempio impronte digitali, immagini del viso o dell'iride nonché registrazioni della voce. Questi dati devono obbligatoriamente basarsi su un processo tecnico specifico che permetta l'identificazione o l'autentificazione univoca di una persona. Una semplice fotografia non adempie queste condizioni (FF 2017 6012).
1. Se permette di identificare la persona in modo univoco, il sistema di riconoscimento facciale costituisce un trattamento di dati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numero 4 nLPD. Dato che l'articolo 34 capoverso 2 lettera a nLPD subordina un tale trattamento di dati all'esigenza di una base legale formale, il legislatore federale ha ritenuto che si tratta di una violazione grave del diritto di autodeterminazione in materia di dati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 Cost.
2. Il Consiglio federale ritiene che la nuova LPD garantisca una protezione sufficiente per il trattamento di dati tramite riconoscimento facciale da parte di autorità federali e privati. La LPD non è invece applicabile ai trattamenti di dati da parte di organi cantonali. Le autorità cantonali dispongono di un margine di manovra per ricorrere al riconoscimento facciale, ma devono rispettare gli articoli 13 e 36 Cost. e, in futuro, le esigenze poste dalla Convenzione 108+, che la Svizzera si appresta a ratificare. Nella decisione DTF 146 I 11, il Tribunale federale ha stabilito che la registrazione da parte delle autorità cantonali di dati d'identificazione a partire dalle targhe automobilistiche nel quadro di un sistema di sorveglianza del traffico e la loro combinazione in pochi secondi con altre banche dati costituisce una violazione dell'articolo 13 capoverso 2 Cost. La Corte Suprema ha ritenuto che nella fattispecie la base legale non fosse sufficiente. Le esigenze poste dal Tribunale federale si applicherebbero a fortiori se le autorità cantonali ricorressero a un sistema di sorveglianza e identificazione tramite riconoscimento facciale.
3. / 4. Come risulta dalle considerazioni precedenti, le autorità federali e cantonali possono ricorrere al riconoscimento facciale a fini d'identificazione nello spazio pubblico soltanto se autorizzate da una base legale sufficiente. L'ingerenza nelle libertà individuali dovrebbe inoltre essere giustificata da un interesse pubblico sufficiente, essere proporzionata e non deve tangere i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.). Un divieto assoluto o una moratoria sul piano federale non è all'ordine del giorno. Il Consiglio federale non è a conoscenza di normative cantonali che andrebbero oltre quelle federali.
Risposta del Consiglio federale.