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21.3610 · Mozione · 2021-05-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza COVID-19 casi di rigore in modo che, in casi eccezionali motivati e sulla base di un esame puntuale, il limite massimo fissato nell'articolo 8c per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi possa essere superato in modo proporzionale.

Un contributo più elevato è giustificato in particolare se le strutture aziendali esistenti dimostrano di aver subito una disparità di trattamento diretta o provano che le misure ordinate dal Consiglio federale nella lotta alla pandemia, come ad esempio l'obbligo dell'Home-Office o le lezioni a distanza nelle scuole universitarie, hanno comportato un crollo della cifra d'affari tale da minacciare la loro esistenza.

Begründung

Con l'attuale normativa sui casi di rigore e l'aumento dei contributi a fondo perso, molte imprese e soprattutto le aziende chiuse della gastronomia e del tempo libero hanno potuto essere alleviate. L'attuale normativa favorisce tuttavia soprattutto le imprese di media grandezza con cifre d'affari fino a 100 milioni di franchi o gruppi imprenditoriali composti da piccole unità giuridicamente autonome.

Sebbene anche le grandi imprese siano state toccate in parte massicciamente dalla pandemia o dalle misure ordinate dal Consiglio federale, la normativa esistente sui casi di rigore crea una disparità di trattamento: infatti, per un'impresa essere grande non significa essere toccata in modo minore o disporre di riserve infinite. In presenza di una perdita di fatturato superiore al 40 per cento dovuta alla pandemia, il sostegno unico concesso attualmente di al massimo 10 milioni di franchi per i casi di rigore riesce a coprire soltanto una minima frazione dei costi fissi correnti che un'impresa di grandi dimensioni fortemente colpita deve comunque sostenere.

Con un esame puntuale, in casi motivati si deve pertanto poter superare in modo proporzionale i limiti massimi fissati per contributi non rimborsabili destinati a grandi imprese fortemente colpite. Al riguardo vanno considerati gli effetti diretti delle misure decise dal Consiglio federale nella lotta alla pandemia che, anche in caso di non chiusura, hanno portato a un crollo di fatturato tale da minare la loro esistenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I provvedimenti per i casi di rigore sono programmi cantonali; i Cantoni sono liberi di decidere come impostare gli aiuti. Se i provvedimenti soddisfano i requisiti minimi a livello federale, la Confederazione ne assume i costi per intero o in parte. Per trattare il più rapidamente possibile l'elevato numero di richieste, la maggior parte dei Ca toni ha optato per un calcolo forfettario dei contributi sulla base della cifra d'affari o della diminuzione di quest'ultima. Soltanto raramente i contributi vengono calcolati in base a una verifica della situazione dell'impresa nel singolo caso. In questo senso, i provvedimenti per i casi di rigore per le imprese differiscono dagli aiuti sociali destinati alle persone fisiche. Questo modo di procedere forfettario ha permesso di versare i contributi per casi di rigore a un elevato numero di imprese in maniera relativamente rapida e senza formalità burocratiche. Tuttavia, esso ha lo svantaggio che nel singolo caso può essere percepito come ingiusto, ad esempio perché una grande impresa con numerose filiali riceve meno fondi di molte piccole imprese autonome, o perché a parità di diminuzione della cifra d'affari determinati rami economici registrano costi fissi non coperti molto più elevati di altri, oppure perché imprese temporaneamente chiuse su ordine delle autorità hanno potuto realizzare cifre d'affari più elevate durante l'anno rispetto alle imprese che hanno potuto rimanere aperte, ma che hanno sofferto di un grave e persistente calo della domanda.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale respinge la creazione di una disposizione derogatoria per le grandi imprese nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Una regolamentazione speciale applicabile con forti limitazioni, ad esempio a singole grandi imprese attive nella ristorazione per il personale e per le scuole, non potrebbe essere giustificata, perché anche in altri rami ci sono grandi imprese caratterizzate da una struttura con filiali, che in ugual modo subiscono le conseguenze della pandemia di COVID-19. Inoltre, la prova di una disparità di trattamento richiesta nella mozione produrrebbe difficili questioni di definizione per i Cantoni e un elevato numero di ricorsi. Per contro, a causa della valutazione forfettaria, un aumento generale del limite massimo aumenterebbe sensibilmente il rischio di sovraindennizzi e potenzialmente potrebbe comportare maggiori oneri nell'ordine di alcuni miliardi di franchi. A ciò si aggiunge che le grandi imprese hanno generalmente un accesso più facile a finanziamenti transitori privati e che una parte sostanziale della loro diminuzione della cifra d'affari viene compensata dalle indennità per lavoro ridotto, il cui importo complessivo non è limitato.

Nel frattempo i Cantoni hanno comunque segnalato la loro disponibilità a tener conto di eventuali esigenze particolari con disposizioni specifiche che derogano dalle prescrizioni della Confederazione. Le regolamentazioni cantonali possono essere adeguate meglio alle diverse condizioni locali e ai provvedimenti cantonali che sono già stati adottati (ad es. esenzione dal pagamento della pigione), il che riduce il rischio di sovraindennizzi. L'Esecutivo intende utilizzare una parte della "riserva del Consiglio federale" di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 per coprire gli oneri supplementari che ne derivano per i Cantoni. La pertinente modifica dell'ordinanza è prevista per il mese di giugno del 2021.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.