21.3649 · Interpellanza · 2021-06-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nell'edizione del 27 maggio 2021, il giornale "Finanz und Wirtschaft" afferma che i grandi gruppi svizzeri proprietari di immobili in Germania potrebbero subire importanti danni collaterali dopo l'entrata in vigore, il 1° luglio 2021, di una riforma fiscale in questo Paese. A seguito di una revisione dell'imposta sul trapasso di proprietà ("Grunderwerbssteuer"), la negoziazione di quote di partecipazione in società che detengono immobili sarà ora sottoposta all'imposta. Tuttavia, secondo "Finanz und Wirtschaft", le società quotate in Germania saranno esentate dall'imposta in virtù di una clausola borsistica che si applica anche alle piazze borsistiche europee e a quelle che beneficiano dell'equivalenza delle borse. A causa del mancato riconoscimento dell'equivalenza delle borse, le imprese svizzere rischiano di rimanere a mani vuote, nonostante il Dipartimento federale delle finanze (DFF) continui a ribadire che, adottando l'ordinanza che prevede misure di protezione, la Svizzera ha trovato la risposta ideale alla decisione di Bruxelles di non riconoscerle l'equivalenza delle borse. Stupisce dunque apprendere che il DFF è in contatto con i suoi interlocutori tedeschi da quasi due anni. Evidentemente non è stata proposta alcuna soluzione concreta. Secondo un esperto di KPMG, diversi settori potrebbero esserne toccati. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche non solo per i fondi immobiliari quotati in Svizzera, bensì anche per i grandi gruppi assicurativi. Ad esempio, il Gruppo Zurich ritiene che potrebbe esserne colpito.
A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
I fatti presentati dal giornale "Finanz und Wirtschaft" nell'edizione del 27 maggio 2021 sono sostanzialmente corretti?
Secondo le stime del Consiglio federale, a quanto potrebbero ammontare le imposte sul trapasso di proprietà, potenzialmente più elevate, dovute dalle imprese svizzere? Sarebbero dell'ordine di 10 milioni di franchi, 100 milioni di franchi o ancora più consistenti?
Altri Stati dell'UE prevedono un'imposta sulla cifra d'affari paragonabile alla "Grunderwerbssteuer" tedesca, che corrisponde all'incirca all'imposta sul trapasso di proprietà svizzera? In caso affermativo, c'è il rischio che riforme simili a quella tedesca tocchino anche le imprese svizzere?
Il Consiglio federale è a conoscenza di altri progetti in corso in Germania o in altri Stati dell'UE che potrebbero nuocere alle imprese svizzere a causa del mancato riconoscimento dell'equivalenza delle borse, nonostante le misure di protezione adottate dal nostro Paese?
In questo caso concreto e in generale, cosa fa il Consiglio federale per evitare gli altri danni collaterali che si teme si verificheranno a causa del mancato riconoscimento dell'equivalenza delle borse e che potrebbero essere estremamente nocivi per l'economia svizzera e per il nostro mercato del lavoro?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: il 1º luglio 2021 è entrata in vigore in Germania una riforma dell'imposta sul trapasso di proprietà ("Grunderwerbssteuer"). L'obiettivo della riforma è quello di limitare l'elusione dell'imposta tedesca sul trapasso di proprietà nel commercio immobiliare tramite i cosiddetti trapassi economici (ovvero il trasferimento di quote a società che detengono immobili in Germania). In particolare, in futuro i trapassi economici saranno esentati dall'imposta tedesca sul trapasso di proprietà solo se le quote sociali trasferite saranno ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo o in una sede di negoziazione di un Paese terzo riconosciuta dalla Commissione europea (cosiddetta clausola borsistica). Il riconoscimento della borsa svizzera come sede di negoziazione di un Paese terzo ("equivalenza delle borse") è scaduto il 30 giugno 2019, dato che la Commissione europea aveva subordinato tale riconoscimento ai negoziati allora in corso su un accordo istituzionale. Le società le cui azioni sono negoziate su una borsa svizzera non sono quindi esentate dall'imposta. A tale riguardo la Svizzera si era messa in contatto con gli interlocutori tedeschi, richiamando l'attenzione sulle imminenti ripercussioni negative. Le soluzioni tecniche proposte dal settore assicurativo svizzero sono state sostenute attraverso i canali diplomatici.
Ad domanda 2: le conseguenze per l'economia svizzera della riforma dell'imposta tedesca sul trapasso di proprietà dipenderanno dalla sua attuazione concreta. Attualmente, soprattutto il settore assicurativo svizzero sta cercando di chiarire le conseguenze della suddetta riforma.
Ad domanda 3: diversi Stati membri dell'UE (ad es. Francia e Italia) prevedono un'imposta che si applica all'acquisto di un fondo o di parte di esso. In questo contesto occorre precisare che i singoli Stati membri dell'UE non sono vincolati alle decisioni di equivalenza della Commissione europea in materia di diritto dei mercati finanziari quando devono decidere come strutturare questi regimi fiscali o le relative eccezioni. Al momento non si osserva in altri Stati membri dell'UE una riforma dell'imposta nazionale sul trapasso di proprietà simile a quella in corso in Germania.
Ad domande 4 e 5: attualmente non si è a conoscenza di ulteriori sviluppi in Germania o in altri Stati membri dell'UE che potrebbero nuocere alle imprese svizzere a causa del mancato riconoscimento dell'equivalenza delle borse, nonostante le misure di protezione adottate dal nostro Paese a favore dell'infrastruttura delle borse svizzere. Il Consiglio federale resta dell'avviso che un riconoscimento illimitato dell'equivalenza delle borse da parte dell'UE sia la migliore soluzione per tutti gli operatori del mercato coinvolti. Al più tardi nell'autunno 2021, se l'UE non avrà ancora concesso un riconoscimento illimitato dell'equivalenza delle borse, il Consiglio federale procederà a una valutazione della situazione. In questo contesto, prenderà in considerazione la protezione dell'infrastruttura delle borse svizzere e la scadenza della base legale relativa alla misura di protezione.
Risposta del Consiglio federale.