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21.3651 · Interpellanza · 2021-06-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Stando alle segnalazioni da tutta la Svizzera, ogni primavera sono circa 1700 i cuccioli di capriolo vittime delle falciatrici. Secondo gli esperti, però, il numero di incidenti non segnalati è molto più alto. In questi casi gli animali sono destinati a una morte atroce e spesso lenta perché non sempre vengono scoperti subito e quindi devono essere soppressi successivamente dai guardacaccia o dai cacciatori. Questi incidenti sono problematici anche per la femmina adulta di capriolo che per diversi giorni continua a cercare invano il suo piccolo.

A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Quali misure supplementari potrebbero essere adottate per proteggere meglio i cuccioli di capriolo durante la fienagione?

2. Come valuta la proposta delle organizzazioni animaliste di procedere allo sfalcio dei "prati ecologici" soltanto a partire dal 1° luglio poiché evidentemente a maggio e giugno gli incidenti sono particolarmente frequenti?

3. Ritiene sia possibile coinvolgere maggiormente in particolare gli agricoltori ecologisti in una strategia mirata per la protezione degli animali?

4. Come considera il rapporto costi/benefici di queste misure?

5. Cosa ne pensa dell'eventualità di apportare modifiche rilevanti per la protezione degli animali alle pertinenti ordinanze (p.es. ordinanza sulla protezione degli animali, ordinanza sui pagamenti diretti)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Molti agricoltori già sensibili al tema dei cuccioli di capriolo e di altri animali selvatici vittime delle falciatrici, come ad esempio le lepri, controllano i prati prima di procedere allo sfalcio. A essi si affiancano diverse istituzioni, come organizzazioni di contadini e cacciatori, ma anche label e associazioni, che si impegnano per salvare gli animali. Oltre a tecniche tradizionali, come quella di spaventare gli animali affinché fuggano, si ricorre sempre più frequentemente a droni e a videocamere a infrarossi, riscuotendo notevole successo. Negli ultimi anni si è registrato un aumento considerevole delle iniziative private e dell'impiego di tecniche moderne. Per alcuni agricoltori, invece, è difficile ricevere le informazioni necessarie sugli sportelli a cui potrebbero rivolgersi e sugli enti competenti per le loro superfici nonché sulle possibilità o sulle limitazioni di utilizzo di droni sulle loro superfici.

2.-4. Già oggi le superfici per la promozione della biodiversità nelle zone di montagna I e II possono essere falciate al più presto il 1° luglio, nelle zone di montagna III e IV il 15 luglio. Nella regione di pianura lo sfalcio è consentito dal 15 giugno. Nei progetti d'interconnessione, anche uno sfalcio più tardivo è una misura diffusa. Le date a partire dalle quali è consentito lo sfalcio delle superfici per la promozione della biodiversità sono state fissate tenendo conto delle esigenze delle specie bersaglio e faro secondo gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura. Le cerchie agricole chiedono di anticipare lo sfalcio adducendo, tra le altre cose, che il periodo vegetativo inizia mediamente prima a causa del cambiamento climatico. Nelle date a partire dalle quali è consentito lo sfalcio previste attualmente, il Consiglio federale vede un compromesso funzionale tra i vari interessi e intende pertanto mantenere le norme e le eccezioni vigenti. Poiché l'impiego improprio di droni nell'habitat degli animali selvatici rappresenta un grande potenziale di disturbo, occorre garantire che i Cantoni possano gestirne e coordinarne l'utilizzo al fine di adempiere il mandato di legge teso a evitare interferenze.

5. Non è necessario adeguare il diritto sulla protezione degli animali poiché vige già una disposizione secondo cui nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale (art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455). Inoltre è vietata l'uccisione di animali con crudeltà o per celia (art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn). Se un agricoltore è al corrente che nel suo campo si trovano cuccioli di capriolo deve fare di tutto per proteggerli durante la fienagione e per evitare che gli animali vengano uccisi dalla falciatrice con crudeltà e per celia. Oggi vi sono sufficienti metodi applicabili con un dispendio ragionevole per riconoscere tempestivamente e proteggere i cuccioli di capriolo, come per esempio sorvolare il campo con droni o pattugliarlo prima dello sfalcio. Spetta alle autorità penali competenti verificare, sulla base delle circostanze del singolo caso, se eventualmente si è confrontati con un'uccisione di animali con crudeltà o per celia punibile in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b LPAn.

Risposta del Consiglio federale.