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21.3680 · Mozione · 2021-06-10

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali (all'interno della LF sulle bevande distillate, LAlc) e rispettivamente modificare le relative ordinanze (Ordinanza sull'alcol, OAlc; Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm), affinché anche i piccoli produttori possano detenere una concessione per distillerie domestiche. Inoltre si chiede di ripristinare la validità delle concessioni domestiche, abrogate a fine 2020 e per taluni casi prolungate provvisoriamente fino alla fine del 30 giugno 2025, come pure la possibilità di trapasso a terzi.

Begründung

La distillazione è una tradizione tramandata da generazioni e legata alla cultura contadina, praticata da decenni in distillerie domestiche o consortili nelle quali proprietari di piccoli vigneti o di poche piante da frutta trasformano i propri prodotti. Si stimano oggi nella Svizzera italiana ca. 10 000 produttori privati, di cui 500 con una concessione di distilleria domestica, 300 ca. impianti in Vallese, e un certo numero anche nei cantoni di Berna e Basilea per un complessivo di ca. 2000 impianti in tutta la Svizzera.

A titolo d'esempio alle distillerie domestiche fanno capo i piccoli produttori che distillano la tipica Grappa di uva Americana del Ticino, coltivata sotto pergole sostenute da "carasc" di sasso e circondati da muri a secco. Questi produttori contribuiscono alla conservazione di un patrimonio rurale importante, sia dal profilo storico-culturale sia da quello del paesaggio, sostenuto anche da slow food e dalla riscoperta dei sapori tipici locali.

Con l'entrata in vigore del nuovo art. 3, cvp.3 LAlc è stata de jure abrogata la possibilità per i piccoli produttori, incluso quelli che possiedono una concessione privata valida, di far capo alle distillerie domestiche, poiché secondo l'art. 3 OAlc le concessioni per la distillazione sono autorizzate solo a distillerie professionali, distillerie per conto terzi, o distillerie agricole, escludendo quelle dei piccoli produttori poiché non rientrano sotto la definizione di gestore di azienda agricola ai sensi dell'art. 6 dell'OTerm. Traspare quindi chiaramente la volontà di limitare la produzione di acquavite alle sole distillerie industriali e agli agricoltori professionisti, negandola ai piccoli distillatori che esercitano per hobby, stroncando nel contempo una tradizione regionale più che centenaria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 3 LAlc, la Confederazione concede l'esercizio del diritto di fabbricare e rettificare bevande spiritose a società cooperative o ad altre imprese private. Nel 2015, con la decisione di abbandonare la revisione totale della LAlc, le Camere federali hanno rifiutato di liberalizzare il mercato dell'alcol, mantenendo così l'obbligo di disporre di una concessione per poter distillare.

Le concessioni sono accordate dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per un periodo limitato. L'attribuzione è basata su criteri che sono rimasti invariati dal 1945. Se i criteri non sono adempiuti, la concessione non viene rinnovata.

Nel 2020, l'AFD ha proceduto al controllo dei criteri di attribuzione dello statuto di agricoltore con concessione. Per quel che riguarda in particolare il Ticino, da tale controllo è emerso che tra le 121 persone classificate come agricoltori ai sensi dell'articolo 1 lettera e OAlc, ma non registrate come tali presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, la metà non dispone più del minimo di superficie agricola utile necessaria al mantenimento dello statuto in questione. Le persone interessate sono state informate della situazione e tutte hanno accettato di essere classificate come piccoli produttori.

Non disponendo più del diritto di distillare, per trasformare la loro produzione esse devono ora recarsi presso uno dei tre distillatori per conto di terzi o presso uno dei 63 consorzi del Canton Ticino, così come già fanno 3354 altri piccoli produttori e agricoltori ticinesi che non dispongono di una concessione. Tale sistema ha dato buoni risultati e corrisponde ai bisogni. Ne è prova il fatto che l'anno scorso soltanto 20 dei summenzionati 121 agricoltori hanno utilizzato il proprio alambicco. In litri ciò corrisponde appena all'uno per cento della produzione non professionale totale del Ticino.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.