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21.3703 · Interpellanza · 2021-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'Accordo di libero scambio fra gli Stati AELS e l'Indonesia include un capitolo sulla sostenibilità che prevede misure a protezione di persone e ambiente. La tutela e il benessere degli animali sono un aspetto fondamentale della sostenibilità, eppure nell'accordo non figurano. Nonostante con le esigenze poste in materia di biodiversità si intendessero includere anche gli animali selvatici, un'analisi sugli standard RSPO 2018 non ancora pubblicata e condotta dal dottor Denis Ruysschaert, su mandato di Bruno Manser Fonds, PanEco, Pro Natura, dimostra che questa promessa non può essere mantenuta: la diversità delle specie non è praticamente protetta e il criterio delle zone di biodiversità per la flora e la fauna degli standard RSPO - di primordiale importanza per gli animali selvatici - viene rispettato in modo del tutto insoddisfacente.

L'accordo non prevede fra l'altro alcuna disposizione sull'elaborazione di prodotti di origine animale. Per esempio, la Svizzera importa ogni anno circa 45 tonnellate di cosce di rana dall'Indonesia, perlopiù provenienti dalla popolazione di fauna selvatica, ed elaborate per il mercato svizzero con pratiche molto crudeli. Poiché le rane sono efficaci cacciatrici di insetti, farne man bassa ha anche conseguenze ecologiche e porta a una più forte presenza di insetti nocivi nell'agricoltura. L'Indonesia inoltre è uno dei maggiori esportatori a livello mondiale di pelli esotiche e, anche in questo caso, la popolazione di animali selvatici viene cacciata e uccisa in modo barbaro. Buona parte dei prodotti ottenuti dal pellame vengono in seguito venduti nelle orologerie e nei negozi di lusso svizzeri.

È palese che queste pratiche sono in forte contraddizione con i principi etici e gli sforzi in materia di sostenibilità della Svizzera e che il governo svizzero è chiamato ad agire.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È pronto a sostenere l'Indonesia nell'applicazione di determinati standard minimi a protezione degli animali per l'elaborazione di prodotti di origine animale?

2. Il Consiglio federale contribuirà a rafforzare l'obbligo di dichiarazione per i metodi di produzione sospetti, al fine di informare i consumatori delle pratiche crudeli con gli animali?

3. Quali ulteriori misure può adottare l'Esecutivo per vietare l'importazione dall'Indonesia di prodotti ottenuti con pratiche crudeli?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per migliorare il benessere degli animali a livello globale, nei gruppi di lavoro rilevanti sul piano internazionale il Consiglio federale si adopera per una costante ottimizzazione degli standard. Va sottolineato in particolare l'impegno in seno all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). In quanto membro di tale organizzazione, anche l'Indonesia è tenuta a rispettare gli standard della protezione animale. Nel quadro dell'OIE la Svizzera partecipa inoltre al sostegno delle autorità veterinarie in tutto il mondo. L'accordo economico fra gli Stati AELS e l'Indonesia contiene numerose disposizioni sulla cooperazione. In questo contesto, se l'Indonesia è disposta a cooperare, il Consiglio federale è pronto ad avviare una stretta collaborazione in materia di protezione e benessere degli animali nella produzione di derrate alimentari di origine animale in questo Paese. Già oggi nell'attuazione di progetti della cooperazione e sviluppo economici della Svizzera in Indonesia viene preso in considerazione il benessere animale, per esempio nel settore della pesca da allevamento nell'ambito del programma di rafforzamento dell'infrastruttura di qualità (progetto "Smart-Fish").

2. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla trasparenza dei metodi di produzione per i beni di origine animale e vegetale. In adempimento del postulato 17.3967 del 13 ottobre 2017 della CSEC-S, l'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari. Il rapporto giunge alla conclusione che i nuovi obblighi di dichiarazione vadano verificati caso per caso e in base a determinati criteri in esso elencati. Se un nuovo obbligo di dichiarazione risponde a questi criteri, prima dell'effettiva applicazione vanno avviate un'analisi d'impatto sulla regolamentazione e una procedura di consultazione. Questo iter permette di rafforzare l'obbligo di dichiarazione laddove risulti opportuno, garantendo al contempo la sua proporzionalità, applicabilità e conformità al diritto internazionale. Al momento il Consiglio federale sta inoltre verificando la possibile introduzione di un obbligo di dichiarazione per le cosce di rana e i beni prodotti a partire dalle pelli di rettili menzionati dall'interpellante. Questi lavori sono anche correlati alla mozione 20.4267 Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati, trasmessa quest'anno.

3. In conformità con l'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio di prodotti agricoli, i prodotti di origine animale possono essere importati solamente da aziende extraeuropee autorizzate che, durante il macello, rispettano le prescrizioni europee e svizzere in materia di igiene, salute, protezione e benessere animale. I prodotti delle aziende non autorizzate non possono essere messi in commercio né in Svizzera né nell'UE. Per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni europee e svizzere, nelle aziende autorizzate vengono svolti regolarmente audit in virtù dell'allegato 11 dell'accordo agricolo summenzionato. Se un Paese dovesse infrangere ripetutamente tali disposizioni, potranno essere adottate delle misure adeguate e, per tali prodotti, il mercato UE e svizzero potrà essere precluso. Quanto detto vale anche per i prodotti di origine animale delle aziende indonesiane.

Risposta del Consiglio federale.