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Migliaia di aventi diritto rinunciano all'aiuto sociale per timore di una retrogradazione del loro status di soggiorno o di un peggioramento delle loro possibilità di naturalizzazione

21.3731 · Postulato · 2021-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a stimare, d'intesa con i Cantoni e la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), quanti aventi diritto rinunciano all'aiuto sociale per timore di una retrogradazione del loro status di soggiorno o di un peggioramento delle loro possibilità di naturalizzazione.

Begründung

Fondandosi sulla nuova legge sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, l'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 141.01) obbliga i naturalizzandi a rimborsare integralmente le prestazioni di aiuto sociale percepite nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione, anche se la procedura si protrae per molti anni. I Cantoni di Berna, Argovia e dei Grigioni considerano il fatto di aver percepito l'aiuto sociale come un ostacolo alla naturalizzazione addirittura per dieci anni. Numerose persone in situazione di povertà preferiscono pertanto rinunciare all'aiuto sociale per non compromettere le loro possibilità di naturalizzazione.

Negli articoli 62 e 63 della nuova legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, il fatto di ricorrere all'aiuto sociale precarizza il diritto di soggiorno. Un permesso C può essere retrogradato in un permesso B o persino essere revocato del tutto, il che comporta un allontanamento. I Cantoni con una prassi liberale sono richiamati all'ordine in occasione della procedura di approvazione (art. 3 lett. g OA-DFGP; RS 142.201.1). Come rileva la rivista Jusletter, l'incertezza che la riserva dell'approvazione fa pesare sul diritto di soggiorno non è compatibile con le disposizioni relative alla retrogradazione e non è dunque lecita. In un parere giuridico anche il professor Uhlmann giunge alla conclusione che la Confederazione oltrepassa le proprie competenze costituzionali impedendo ai titolari di un permesso di dimora di ricorrere all'aiuto sociale nei primi tre anni di permanenza in Svizzera.

In un documento risalente all'inizio del 2021, la COSAS rileva che il diritto in materia di stranieri impedisce ad alcune persone di far valere effettivamente il loro diritto a prestazioni di aiuto sociale assicuranti il minimo vitale. Il mancato percepimento dell'aiuto sociale diventa un problema se ciò esclude alcune persone in maniera duratura dalla vita economica e sociale. Nel 2019 circa 100 000 persone titolari di un permesso B o C hanno percepito l'aiuto sociale. Urge effettuare una stima quantitativa della portata del problema.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è favorevole a farsi un'idea del numero di persone che rinunciano a far valere il loro diritto all'aiuto sociale per paura di perdere il loro permesso di diritto degli stranieri o di non poter essere naturalizzate. Da alcuni anni si constata una diminuzione degli stranieri che fanno ricorso all'aiuto sociale. Al momento si ignora tuttavia se questo calo sia dovuto anzitutto a una maggiore indipendenza dall'aiuto sociale grazie all'assunzione di un'attività lucrativa oppure alla rinuncia all'aiuto sociale. Per esaminare la questione, la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale e l'Unione delle città svizzere, sostenute dalla Commissione federale della migrazione, dalla Croce Rossa Svizzera e dalla Società svizzera di utilità pubblica, hanno già commissionato uno studio sulla questione. Lo studio, che dovrebbe essere disponibile alla fine del 2021, fornirà indicazioni sui gruppi di persone che non richiedono alcun aiuto sociale pur avendone diritto. Attualmente non sono quindi necessari ulteriori chiarimenti da parte delle autorità federali.

Affinché una domanda di naturalizzazione sia approvata devono essere adempiuti in particolare determinati criteri di integrazione. Un'integrazione riuscita si desume anche dalla partecipazione alla vita economica e dall'indipendenza finanziaria. Occorre tuttavia tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono questi criteri d'integrazione o li adempiono solo con grandi difficoltà (art. 11 e 12 della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). Tali circostanze includono ad esempio il fatto di essere un lavoratore povero o l'adempimento di obblighi di assistenza (art. 9 lett. c dell'ordinanza sulla cittadinanza, OCit; RS 141.01).

Le autorità competenti devono rispettare il principio di proporzionalità anche in caso di misure di diritto degli stranieri quali la revoca o la retrogradazione del permesso (art. 96 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Occorre in particolare esaminare, caso per caso, i motivi della dipendenza dall'aiuto sociale, l'integrazione e la durata del soggiorno in Svizzera, le prospettive finanziarie a lungo termine nonché i potenziali svantaggi per l'interessato e la sua famiglia.

I timori di perdere il permesso di diritto degli stranieri a causa della dipendenza dall'aiuto sociale sembrano essersi accentuati a seguito della pandemia e delle sue conseguenze socio-economiche. Nelle sue istruzioni del 7 giugno 2021, la Segreteria di Stato della migrazione ha esortato le autorità cantonali a sfruttare in maniera adeguata, in favore degli stranieri, il loro margine di apprezzamento quando prorogano i termini, valutano materialmente le domande e revocano permessi di dimora. Un ricorso all'aiuto sociale a causa del COVID-19 non deve comportare conseguenze sul piano del diritto degli stranieri.

La tematica sollevata nel postulato è pure oggetto dei dibattiti relativi all'iniziativa parlamentare "La povertà non è un reato" (20.451).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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