21.3742 · Mozione · 2021-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di aggiungere un secondo capoverso all'articolo 63 della legge sulle epidemie in cui sia previsto che le imprese e i settori la cui libertà economica è completamente o parzialmente sospesa per un determinato periodo possano avere diritto a un indennizzo per le perdite di fatturato, dedotti eventuali riduzioni dei costi o altri aiuti loro accordati.
Begründung
Uno dei principali insegnamenti che si possono trarre finora dalla gestione della pandemia è che al momento di decidere provvedimenti non sono praticamente mai prese in considerazione le ripercussioni economiche che questi avranno. Tuttavia, più a lungo durano i provvedimenti intrusivi quali il lockdown, maggiore è il danno economico che causano. Questa constatazione, basata sui dati del Fondo monetario internazionale, è integrata da una seconda: i provvedimenti quali il lockdown e l'obbligo del telelavoro hanno un impatto proporzionalmente più forte sulle persone economicamente e socialmente più deboli.
L'obiettivo della presente mozione è creare basi chiare per poter sostenere le aziende colpite. Questa possibilità manca nella legge sulle epidemie vigente ed è stata discussa in modo molto controverso e modificata più volte durante i dibattimenti sulla legge COVID-19. La mozione contribuisce quindi alla certezza del diritto.
La mozione prende il fatturato come base per definire l'indennizzo, dal quale sono dedotti le riduzioni dei costi e altri aiuti accordati. È inoltre formulata in modo potestativo, perché ogni crisi colpisce i settori e le imprese in modo diverso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che i provvedimenti per la lotta alla pandemia di COVID-19 hanno avuto grandi ripercussioni economiche su interi settori. Un numero elevato di aziende e settori è stato colpito in misura tale da aver reso insufficienti i provvedimenti di sostegno previsti nella legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). La durata e l'entità del sostegno necessario per essi hanno richiesto provvedimenti straordinari. Per questo motivo il Consiglio federale ha adottato provvedimenti in tempi rapidi e ha creato le necessarie basi legali nella legge COVID-19 (RS 818.102) e a livello di ordinanze.
L'opportunità di prevedere un obbligo di indennizzo sussidiario tanto ampio per le aziende e per interi settori direttamente nella LEp è per contro opinabile e dovrà essere esaminata nell'ambito della prevista revisione della LEp, insieme al disciplinamento delle competenze di Confederazione e Cantoni e all'adeguatezza dei provvedimenti adottati.
Occorre inoltre considerare che la LEp e i suoi provvedimenti devono restare orientati a numerose tipologie di epidemie e di altre minacce dovute a malattie trasmissibili. Pertanto, nell'ambito della revisione prevista occorre verificare, senza prefiggersi alcun obiettivo specifico, se in questo contesto sia opportuno prevedere nella LEp un obbligo generalizzato di indennizzo per danni causati ad aziende o a interi settori da prescrizioni legittime.
In questo contesto, l'adeguamento isolato dell'articolo 63 LEp previsto dalla presente mozione non appare opportuno al momento attuale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.