21.3753 · Interpellanza · 2021-06-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La risposta del Consiglio federale all'interpellanza 20.4455 si riferisce solo all'attuazione delle raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità a livello nazionale, senza menzionare la cooperazione internazionale. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità si riferisce chiaramente all'aiuto umanitario (art. 11) e alla cooperazione internazionale (art. 32). Anche altri articoli della Convenzione, come per esempio quelli sui principi generali (art. 3), sulle donne con disabilità (art. 6) o sulla raccolta dei dati (art. 31), sono importanti per la cooperazione internazionale. Possiamo quindi supporre che il Comitato per i diritti delle persone con disabilità farà alla Svizzera anche raccomandazioni sulla cooperazione internazionale.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende la Svizzera affrontare le raccomandazioni del Comitato in merito all'aiuto umanitario e alla cooperazione internazionale?
2. La Convenzione prevede che le persone con disabilità debbano essere coinvolte in tutte le decisioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (art. 4 cpv. 3 della Convenzione e commento generale n. 7). Come si terrà conto di questo requisito nell'attuazione delle raccomandazioni del Comitato nel quadro della cooperazione internazionale e dell'aiuto umanitario?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella Strategia di cooperazione internazionale (CI) 2021-2024, che tiene esplicitamente conto anche delle persone con disabilità, viene ribadita l'importanza dell'inclusione di queste persone. La Svizzera adotta un approccio globale che comprende il livello istituzionale, il lavoro sul campo e l'impegno in seno a reti esterne, in particolare attraverso la sensibilizzazione di tutto il personale. Si adopera affinché le persone con disabilità possano accedere in modo paritario a un'assistenza di elevata qualità ed esercitare autonomamente i propri diritti, in conformità agli obblighi assunti dalla Svizzera con la firma della "Carta sull'inclusione delle persone con disabilità nell'azione umanitaria".
1. Nel marzo del 2022 la Svizzera dovrà riferire, in occasione della seduta del Comitato istituito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), in merito ai progressi compiuti nell'attuazione di tale Convenzione a livello nazionale e nel quadro della CI. Successivamente il Comitato adotterà apposite raccomandazioni e concederà alla Svizzera quattro anni di tempo per attuarle. Per mobilitare le competenze specialistiche necessarie a sostenere questo processo, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) porterà avanti la sua stretta collaborazione con la rete "Swiss Disability and Development Consortium" (SDDC).
2. Nel quadro della verifica dell'attuazione della CRPD da parte della Svizzera, la DSC ha ricevuto dallo SDDC raccomandazioni sotto forma di una roadmap per il periodo 2021-2023. Attualmente le sta esaminando in modo approfondito e nell'autunno 2021 elaborerà un piano di misure concreto che comprenderà non solo l'impegno politico, ma anche il modo in cui la DSC affronterà la questione: corsi di formazione, elaborazione di un documento di riferimento e rafforzamento della collaborazione con organizzazioni di persone con disabilità attive nell'ambito della cooperazione internazionale. Il piano di misure fornirà spunti interessanti che permetteranno alla DSC di impegnarsi in modo ancora più flessibile e mirato per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo inclusivo.
Per ulteriori dettagli sull'impegno della Svizzera a favore delle persone con disabilità nell'ambito della cooperazione internazionale, il Consiglio federale rimanda alla sua risposta del 25 agosto 2021 all'interpellanza 21.3681 Schneider Schüttel "Utilizzo sistematico del 'disability marker' del CAS dell'OCSE" e a quella del 24 febbraio 2021 all'interpellanza 20.4413 Streiff-Feller "Coinvolgimento paritario delle persone con disabilità nelle misure anti-Covid della DSC".
Risposta del Consiglio federale.