21.3763 · Interpellanza · 2021-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Una ricerca relativa alle esportazioni svizzere di materiale bellico pubblicata sul quotidiano Tagesanzeiger del 15 maggio 2021 mette in dubbio l'efficacia dei controlli relativi alle condizioni di esportazione. A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. All'estero il personale svizzero addetto al controllo degli armamenti verifica se le condizioni di esportazione delle armi prodotte nel nostro Paese vengono rispettate. Con che frequenza vengono organizzati i viaggi di controllo e su che basi avviene la scelta dei Paesi? Qual è la percentuale di esportazioni verificate in loco rispetto al totale di quelle autorizzate? Secondo il Consiglio federale le risorse a disposizione sono sufficienti per garantire che le regole di esportazione della Svizzera vengano rispettate?
2. Qual è il compito effettivo del personale svizzero addetto al controllo degli armamenti che viaggia nei Paesi di destinazione delle esportazioni di materiale bellico? Secondo quali criteri vengono assegnate le valutazioni?
3. Qual è il margine di manovra nell'ambito dell'ispezione fisica pianificata del materiale? Il Consiglio federale ritiene che documentazione fotografica e campioni siano sufficienti per determinare il rispetto delle regole di esportazione della Svizzera?
4. Il 3 giugno 2021 il Blick e il Beobachter hanno pubblicato una ricerca comune dalla quale emerge che, in vista dei campionati mondiali di calcio del 2022, Rheinmetall Air Defence ha intenzione di esportare in Qatar sistemi di difesa antiaerea per un valore di 210 milioni di franchi. Verranno svolti controlli per appurare cosa succederà a questi sistemi dopo i campionati del mondo?
5. Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle regole di esportazione della Svizzera? In passato sono già state imposte sanzioni a un altro Paese a causa del mancato rispetto di tali norme?
Stellungnahme des Bundesrates
1: conformemente all'articolo 5a capoverso 3 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511) la verifica post-spedizione (post-shipment verification, PSV) consente di controllare in loco il rispetto della dichiarazione di non riesportazione da parte di un destinatario finale statale. Con la sua decisione del 16 maggio 2013, che ha determinato l'istituzione di un organo di esecuzione PSV interno alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sono state disposte da 5 a 10 verifiche in loco all'anno. Le esportazioni che potrebbero essere sottoposte a una PSV vengono scelte in base al rischio, che a sua volta viene determinato da un'analisi dei rischi che oltre a prendere in considerazione il Paese di destinazione in generale, tiene presente anche il tipo di materiale bellico esportato nei singoli casi. Ciò si deve al fatto che determinati materiali bellici possono essere rivenduti più facilmente di altri (ad es. armi di piccole dimensioni rispetto a sistemi di difesa aerea fissi). Inoltre, alcuni tipi di materiali bellici si addicono meglio di altri ad essere sottoposti a una verifica (ad es. le munizioni potrebbero nel frattempo essere già state sparate). Lo stesso vale anche per le armi o per i sistemi d'arma finiti: una volta assemblati infatti, i singoli componenti o gruppi di componenti non possono più essere verificati con un dispendio di risorse proporzionale. In questo contesto è necessario ricordare che la maggior parte delle esportazioni dalla Svizzera sono spesso costituite da componenti singoli o gruppi di componenti, cosa che contribuisce a limitare le possibilità di scelta nel caso in cui si voglia svolgere una PSV.
Vengono inoltre presi in considerazione ulteriori criteri, come una distribuzione geografica omogenea o eventuali precedenti. Sulla base di questa scelta orientata alla valutazione dei rischi, delle circa 2500 autorizzazioni annuali di esportazione solo poche compravendite sono ritenuti idonee per una PSV. Per esempio, tra il 2015 e il 2020 sono state circa 40.
Stando alle disposizioni del Consiglio federale relative al numero di PSV da svolgere e agli scambi che potrebbero effettivamente esserne soggetti, le risorse a disposizione sono sufficienti.
2 e 3:
Se nel Paese di destinazione sussiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare venga trasferito a un destinatario finale indesiderato, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera e OMB, l'approvazione di una richiesta di esportazione OMB non è rilasciata. Se questa condizione non sussiste ma il rischio di un successivo trasferimento è comunque forte, l'articolo 5a capoverso 3 OMB concede alla SECO la possibilità esplicita di riservarsi il diritto di verificare in loco il rispetto delle dichiarazioni di non riesportazione, cosa che avviene regolarmente.
Di principio, la SECO mira a poter svolgere un controllo fisico in loco di tutto il materiale bellico. Questa possibilità rimane tuttavia subordinata a vari fattori quali ad esempio la sicurezza del Paese di destinazione. Per non mettere in pericolo l'incolumità del rappresentante della Svizzera, nei casi in cui la sicurezza in alcune regioni del Paese di destinazione si presentasse critica, si potrebbe ad esempio effettuare una PSV solo a campione. Inoltre, anche il tipo e la quantità del materiale bellico da controllare possono avere ripercussioni sulla possibilità di svolgere un controllo totale e/o fisico, specialmente se all'interno di un Paese esteso il materiale bellico in questione è stato consegnato a varie unità del destinatario finale; ciò rende infatti molto difficile svolgere controlli in tutto il Paese senza un dispiego di risorse spropositato. Dall'introduzione dello strumento delle PSV nel 2012, gli oltre 45 controlli svolti hanno riguardato 32 Paesi e cinque continenti. Nella maggioranza dei casi, tutto il materiale ha potuto essere verificato fisicamente. Sono poche le occasioni in cui parte del materiale bellico esportato è stato controllato per mezzo di campioni casuali e/o fotografie (ad es. impossibilità a svolgere una verifica fisica completa a causa della situazione critica della sicurezza nel Paese di destinazione). In caso di dubbi relativi all'autenticità delle fotografie presentate alla SECO, quest'ultima può esigere che vengano fatti pervenire elementi supplementari che escludano un'eventuale falsificazione (ad es. fotografia dell'arma scattata sullo sfondo di un quotidiano attuale). La SECO può inoltre insistere affinché le armi vengano controllate fisicamente (ad es. sulla base di campioni casuali in un luogo sicuro) o più volte/a più riprese. Poiché le PSV mirano in primis a determinare se il materiale bellico esportato si trova presso il destinatario finale dichiarato, le valutazioni "insufficiente", "sufficiente", "buono" e "molto buono" devono essere interpretate in modo ampio. Fanno infatti riferimento al quadro generale dell'ispezione, ad esempio come è stata la collaborazione con il destinatario finale prima e durante l'ispezione o se il destinatario finale si è comportato in modo disponibile e trasparente nei confronti della SECO.
4:
Come già illustrato nella risposta alla domanda 1, la scelta delle esportazioni da verificare avviene sulla base di un'analisi dei rischi. Negli scambi in questione, nell'ambito della dichiarazione di non riesportazione il Qatar si è impegnato a non consegnare il sistema di difesa antiaerea a un terzo estero senza prima aver ottenuto un'autorizzazione scritta da parte della SECO. La SECO ha inoltre ottenuto il diritto di svolgere una PSV in loco.
5:
In caso di infrazioni contro la dichiarazione di non riesportazione o di un risultato insufficiente nel quadro di una PSV, possono essere prese in considerazione misure che vanno dal divieto di sostegno diplomatico al Paese di destinazione (ad es. candidature a membri o funzioni in organizzazioni internazionali), a verifiche regolari del materiale ancora disponibile, fino al divieto totale di esportazione di materiale bellico verso il Paese in questione. Nel 2016 è stata ad esempio sospesa l'esportazione di materiale bellico verso il Ghana, in quanto aveva violato i requisiti posti dalla SECO. A seguito di una PSV in Libano invece, si è deciso che le esportazioni di materiale bellico non possono più essere autorizzate a causa della valutazione insufficiente del 2019 (forte rischio di trasferimento, art. 5 cpv. 2 lett. e OMB).
Risposta del Consiglio federale.