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21.3804 · Mozione · 2021-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (RS 912.1) in modo che in relazione alle migliorie (provvedimenti di miglioramento strutturale) e/o ai progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua sia consentito per legge uno scambio tra superficie agricola utile e superficie d'estivazione, a condizione che la dimensione della superficie agricola utile nel complesso non aumenti.

Begründung

La mozione mira a rendere possibile lo scambio tra superficie agricola utile e superficie d'estivazione in relazione alle migliorie, ai progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua e alla delimitazione degli spazi riservati alle acque.

Nei Cantoni vi è un grande bisogno di adeguare la legislazione ai cambiamenti che ha subito il contesto. Dall'agricoltura oggigiorno si esigono efficienza e capacità di orientarsi al futuro, promosse dalla Confederazione e dai Cantoni mediante i provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali, ma di fatto ulteriormente ostacolate.

Anche i progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua sono nell'interesse pubblico.

I Cantoni sono incaricati di eseguire questi progetti impegnativi, tuttavia in virtù dell'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1) è la Confederazione a essere competente in materia legislativa.

Senza una modifica delle basi legali non è possibile una compensazione o uno scambio di superficie nel contesto succitato. Con le basi legali attuali risulta assai difficile attuare i provvedimenti di miglioramento strutturale e realizzare progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua nonché procedere alla delimitazione degli spazi riservati alle acque. La mozione mira a un adeguamento ovvero a uno scambio di superfici le cui dimensioni siano al massimo equivalenti in modo che la superficie agricola utile nel complesso non aumenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 4 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), nell'applicazione della legge occorre tenere conto delle difficili condizioni di produzione e di vita. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è incaricato di suddividere in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e di tenere, a tal fine, un catasto della produzione. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione della regione d'estivazione.

In virtù dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole (RS 912.1), la regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre.

Per garantire un'esecuzione uniforme, l'UFAG nel 1999 e nel 2000, in collaborazione con i Cantoni e gli organi comunali competenti, ha proceduto alla prima delimitazione della regione d'estivazione applicando il criterio di delimitazione "superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre". In tale occasione aveva ripreso la regione d'estivazione già descritta nel catasto alpestre negli anni '60 e definita dal profilo geografico nonché il limite della regione d'estivazione stabilito dai Cantoni negli anni '80 e '90 senza apportare modifiche, onde ottenere la prima delimitazione a livello nazionale.

Nel quadro della politica agricola la delimitazione della regione d'estivazione era finalizzata a circoscrivere la superficie agricola utile (SAU) sfruttata in modo più intensivo e a preservare la regione d'estivazione in quanto paesaggio rurale tradizionale ecologicamente pregiato. Occorreva evitare che a causa del notevole aumento dei pagamenti diretti a favore della SAU, introdotto nell'ambito della Politica agricola 2002, le superfici utilizzate per l'economia alpestre, più sensibili dal profilo ecologico, fossero sfruttate in maniera più intensiva.

La flessibilizzazione dei criteri di delimitazione proposta dall'autore della mozione comporterebbe una disparità di trattamento a livello nazionale. Le numerose aziende dell'Altipiano, anch'esse interessate dalle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua e dalla delimitazione degli spazi riservati alle acque, non confinano con superfici d'estivazione. Uno scambio con superfici d'estivazione molto lontane non avrebbe alcun senso in termini economici e agronomici.

Le ripercussioni di uno scambio di superfici equivalenti sull'intensità della produzione non sono valutabili in modo definitivo. Tendenzialmente le SAU già sfruttate in maniera estensiva (p.es. superfici nello spazio riservato alle acque) diventerebbero superfici d'estivazione e queste ultime sarebbero gestite in maniera più intensiva come SAU.

Il Consiglio federale condivide solo in parte l'affermazione contenuta nella motivazione, secondo cui nei Cantoni vi sia un grande bisogno di adeguare la legislazione. Sebbene siano in corso migliorie fondiarie da anni e la delimitazione degli spazi riservati alle acque sia in fase avanzata o conclusa, dalle consultazioni concernenti la politica agricola o i pacchetti d'ordinanze agricole non è mai emersa una simile esigenza.

Il Consiglio federale ritiene inoltre che in caso di flessibilizzazione verrebbero avanzate ulteriori richieste di più ampia portata, in particolare perché molti Comuni interessati hanno già portato a termine le loro migliorie fondiarie o la delimitazione degli spazi riservati alle acque e non potrebbero quindi più trarre beneficio da una soluzione come quella proposta dall'autore della mozione. Il principio della superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre di fatto sarebbe abbandonato.

Dopo aver ponderato i vari effetti e aspetti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che da una prospettiva globale e nazionale le ripercussioni negative di una flessibilizzazione dei criteri di delimitazione prevalgono nettamente sugli eventuali vantaggi economici puntuali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.