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21.3821 · Postulato · 2021-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare quali sarebbero le ripercussioni per la Svizzera qualora il nostro Paese decidesse di recepire ulteriori norme del diritto dell'UE nell'ambito della politica sociale e del mercato del lavoro e di illustrare le sue conclusioni in un apposito rapporto. In particolare, dovrà spiegare in che modo potrebbero essere attuate in Svizzera le misure del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali 2021.

Begründung

In seguito all'interruzione dei negoziati con l'UE per un accordo quadro istituzionale, il Consiglio federale ha deciso di vagliare la possibilità di adeguare autonomamente la propria legislazione nazionale al fine di stabilizzare le relazioni bilaterali. All'interno di questo processo occorre valutare come armonizzare in maniera conforme il diritto svizzero con quello europeo in ambito sociale e del mercato del lavoro e valutare quali sarebbero le conseguenze concrete di questa scelta. Nel vertice che si è tenuto a Porto il 7 maggio 2021 l'UE ha varato un piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. Occorre valutare l'opportunità di applicare queste misure anche in Svizzera e indicare come realizzarle.

Inoltre, è necessario analizzare i seguenti atti normativi: direttiva 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili; direttiva 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici; direttiva 2009/38 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo; direttiva 2002/14 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; direttiva 98/59 in materia di licenziamenti collettivi; direttiva 2001/23 concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti; direttiva 2005/56 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali; direttiva 2001/86 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; direttiva quadro 89/391 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare le direttive particolari 89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali). Occorre altresì verificare l'applicazione della raccomandazione del Consiglio 2020/C 372/01 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito alla decisione di non sottoscrivere l'Accordo istituzionale, il Consiglio federale sta valutando la possibilità di ridurre autonomamente le differenze normative tra il diritto svizzero e quello comunitario - purché ciò sia anche nell'interesse della Svizzera - concentrandosi sugli ambiti coperti dagli accordi settoriali del mercato interno dell'UE. Queste tematiche devono essere valutate insieme ai partner sociali, ai Cantoni e al mondo economico. L'obiettivo principale è stabilizzare la cooperazione bilaterale con l'UE.

A prescindere da tutto ciò, la politica sociale e del mercato del lavoro portata avanti dal nostro Paese intende permettere a tutte le persone in età lavorativa di svolgere un'attività retribuita in condizioni eque e dignitose. Le sfide che emergono sono attentamente monitorate e, se necessario, la legislazione svizzera viene adeguata di conseguenza. Pertanto, l'evoluzione del diritto europeo viene seguita da vicino e presa in considerazione qualora sia utile per raggiungere gli obiettivi della Svizzera.

Nella politica del mercato del lavoro il nostro Paese si affida all'approccio, ormai collaudato, della flexicurity (connubio di flexibility e security), che prevede la massima apertura e la massima flessibilità possibili sul mercato del lavoro, integrate da una rete di sicurezza sociale mirata. Inoltre, il sistema svizzero si fonda su un partenariato sociale solido, in cui il dialogo svolge un ruolo fondamentale e grazie al quale il nostro Paese è in grado di trovare anche soluzioni specifiche per i singoli settori. La flexicurity ha funzionato sia nei periodi di crescita sia quando l'economia era più debole. Per questo non è opportuno operare un cambio di rotta così radicale e recepire su vasta scala il diritto europeo sulla politica del mercato del lavoro, anche alla luce della valutazione in corso rispetto a una riduzione unilaterale delle differenze normative da parte del nostro Paese.

Per quanto riguarda la politica sociale, nel quadro dell'accordo settoriale con l'UE la Svizzera non si è allineata alle politiche orizzontali e integrative della legislazione comunitaria, a differenza di quanto hanno fatto i Paesi membri dell'UE e dello Spazio economico europeo. Inoltre, gli accordi settoriali sottoscritti dalla Svizzera e dall'UE non contemplano l'introduzione nel nostro Paese del pilastro europeo dei diritti sociali. Di conseguenza, non è prevista un'armonizzazione unilaterale nel campo della politica sociale.

Secondo il Consiglio federale non è opportuno andare oltre gli adeguamenti legislativi periodici e programmati in specifici settori. Non è dunque necessario verificare e redigere rapporti sulle ripercussioni del recepimento nel diritto svizzero di ulteriori norme del diritto europeo nell'ambito della politica sociale e del mercato del lavoro.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.