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21.3829 · Mozione · 2021-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ampliare il campo di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (art. 2) con una norma che consenta ai Cantoni di adottare disposizioni aggiuntive (dunque più severe).

Begründung

Molte persone vivono con animali da compagnia, amano osservare gli animali nelle fattorie, allo zoo, nella natura o li utilizzano per produrre carne, latte, lana e altri prodotti. Che si tratti di animali da reddito, domestici o selvatici, il loro benessere sta a cuore alla maggioranza delle persone in Svizzera. Considerata la loro sensibilità, è fondamentale trattarli in modo rispettoso, adeguato e responsabile quando li utilizziamo in una qualsiasi maniera.

A tale scopo disponiamo della legge sulla protezione degli animali, che stabilisce regole in materia a livello federale. I Cantoni devono garantirne l'attuazione e il rispetto, ma attualmente non hanno la possibilità di introdurre regole più severe per il benessere degli animali.

Questa situazione deve cambiare. Poiché in molti Cantoni cresce il desiderio di non consentire più determinati modi di trattare gli animali, essi devono avere la possibilità di decidere e applicare regole più severe al riguardo. La legislazione in materia di protezione degli animali della Confederazione rimarrebbe in vigore come requisito minimo vincolante. Un simile adeguamento, che consentirebbe ai Cantoni di adottare regole più stringenti, è compatibile con l'articolo 80 Cost., il quale impone alla Confederazione di disciplinare la protezione degli animali al fine di evitare lacune giuridiche, ma non esclude che singoli Cantoni possano adottare standard più severi in materia di protezione degli animali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione ha ottenuto per la prima volta nel 1973 la competenza costituzionale di legiferare in materia di protezione degli animali. Fin dall'inizio, l'obiettivo di tale decisione era quello di garantire un livello e un'applicazione uniforme delle norme sul benessere degli animali in Svizzera.

Secondo l'articolo 80 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione ha la competenza legislativa esclusiva in materia di protezione degli animali: la legge federale che ne discende ha quindi carattere esaustivo e vieta ai Cantoni di emanare norme materiali in questo ambito, a meno che la Confederazione stessa non disponga diversamente. I Cantoni, invece, sono responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni federali (art. 80, cpv. 3 Cost.). Essi partecipano comunque al processo legislativo, poiché la Confederazione li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi (art. 45 cpv. 2 Cost.). La legislazione federale stabilisce requisiti minimi stringenti che si applicano in tutta la Svizzera e che, se rispettati, garantiscono il benessere di tutti gli animali.

Il Consiglio federale non ritiene auspicabile la possibilità di adottare disposizioni che potrebbero variare da un Cantone all'altro: l'esistenza di regole uniformi garantisce un'applicazione uniforme a livello cantonale (anche in ambito penale) e ciò è importante non solo per il benessere degli animali, ma anche per la sicurezza giuridica dei loro proprietari (non da ultimo per quanto riguarda gli investimenti effettuati) e la credibilità della legge agli occhi dell'opinione pubblica. A ciò si aggiunge che nelle piccole strutture svizzere, altamente interdipendenti tra di loro, sarebbe estremamente difficile implementare requisiti diversi secondo i Cantoni, i quali creerebbero ostacoli insormontabili e onerosi. Ne sono un esempio il trasporto commerciale, il trasferimento intercantonale e la detenzione di animali che, date le piccole dimensioni del nostro territorio, potrebbero diventare estremamente problematici in caso di disposizioni specifiche cantonali.

Ciononostante, è possibile introdurre standard di qualità più elevati: è il caso, per esempio, di alcuni marchi (che mettono in evidenza il benessere degli animali) o programmi specifici (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, programmi di uscita regolare all'aperto ecc.), che hanno il vantaggio di lasciare un margine di manovra al produttore.

Per i motivi addotti, il Consiglio federale ritiene auspicabile mantenere l'attuale sistema di norme stringenti e uniformi in tutta la Svizzera in materia di protezione degli animali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.