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21.3852 · Mozione · 2021-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di atto normativo dell'Assemblea federale o di adottare un provvedimento per concretizzare gli impegni assunti dalla Svizzera con la ratifica della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), garantendo l'indennizzo (anche per il pregiudizio patrimoniale) delle vittime che si trovano in Svizzera, indipendentemente dal luogo in cui si sono svolti i fatti incriminati, all'occorrenza tramite la costituzione di un fondo come proposto nell'articolo 15 paragrafo 4 della suddetta convenzione.

Begründung

La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543).

A questo titolo si è impegnata a garantire l'indennizzo delle vittime, che deve essere assunto in primo luogo dall'autore del reato o, sussidiariamente, dallo Stato.

La Convenzione garantisce questi diritti alle vittime sotto la giurisdizione degli Stati parte, indipendentemente dal luogo in cui sono avvenuti i fatti.

Questi impegni, che richiedono un'attuazione nel diritto interno, sono adempiuti soltanto parzialmente. La presente proposta di mozione mira a rimediare alla situazione con la costituzione del fondo proposto dalla Convenzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) prescrive che quest'ultimo è accordato se il reato è stato commesso in Svizzera, come può essere il caso della tratta di esseri umani. Se il reato è avvenuto all'estero, la vittima può beneficiare delle prestazioni dei consultori (art. 3 cpv. 2 primo periodo LAV) se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda (art. 17 cpv. 1 lett. a LAV). Per il Consiglio federale è molto importante che la vittima, oltre alle cure di salute fisica e psichica assunte in virtù della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), possa beneficiare del sostegno di questi servizi specializzati per superare il trauma subito. Dall'entrata in vigore della revisione della LAV del 2007 la vittima di un reato all'estero non ha invece più diritto a un indennizzo o una riparazione morale (art. 3 cpv. 2 secondo periodo LAV). Il legislatore federale ha giustificato questa modifica adducendo che non spetta alla Svizzera rispondere di un danno materiale o immateriale risultante da un reato commesso fuori dal territorio nazionale (FF 20056351, 6368 e segg). Ha inoltre tenuto conto di considerazioni pratiche. Da un lato, può essere difficile accertare fatti avvenuti all'estero. Dall'altro, si trattava di ridurre i costi sostenuti dai Cantoni, in particolare nell'ambito della riparazione morale.

Il Consiglio federale ritiene inoltre che la creazione di un fondo costituirebbe una disparità di trattamento nei confronti delle vittime di altri reati all'estero. La creazione di un fondo di questo tipo non costituisce nemmeno un obbligo ai sensi della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani. A questo proposito sono già stati presentati interventi parlamentari (ad es. il postulato 21.3144 de Quattro "Un fondo per sostenere meglio le vittime di atti terroristici all'estero" e la mozione 19.3040 del Gruppo socialista "Attuazione delle raccomandazioni della valutazione della LAV. Migliorare la posizione delle vittime"). Respingendo la mozione 19.3040, che chiedeva in particolare di potenziare il sostegno previsto dal diritto in materia di aiuto alle vittime in caso di reati commessi all'estero, il Consiglio nazionale ha tuttavia negato la necessità di rivedere la LAV.

La lotta contro la tratta di esseri umani costituisce un obiettivo importante per il Consiglio federale. I lavori di attuazione della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani proseguono. In tale sede il Consiglio federale considererà anche i risultati della valutazione del secondo piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani 2017-2020.

Dal canto suo, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali sta lavorando per trovare una soluzione che permetta alle vittime di ottenere le prestazioni previste dalla Convenzione. I lavori dovrebbero in linea di massima concludersi prima della fine del 2021.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.