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21.3875 · Interpellanza · 2021-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I giovani cittadini dichiarati inabili al servizio militare e a quello di protezione civile a causa di un'invalidità superiore al 40 per cento sono esentati dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Ciò ha una sua logica. Per contro, i giovani con una menomazione dell'integrità fisica pari o inferiore al 40 per cento e dichiarati inabili al servizio devono pagare la tassa, il che è assolutamente discriminatorio. Nonostante i miglioramenti apportati, la situazione rimane insoddisfacente e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha appena giudicato discriminatoria la pratica svizzera che distingue tra due persone dichiarate inabili a causa di una menomazione considerata minore. Invitiamo il Consiglio federale a ripristinare la parità di trattamento con l'esenzione dalla tassa per tutti coloro che l'esercito non vuole arruolare.

La risposta del Consiglio federale all'interpellanza 20.4152 è cinica ("Non vi è alcun diritto a prestare servizio [...]. Di conseguenza, non sussiste neppure il diritto a essere esonerate dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare [...]") e insoddisfacente. Nel mese di gennaio del 2021, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre stabilito in una sentenza (caso n. 23040/13) che la pratica svizzera viola l'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

L'importo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare è sicuramente di piccola entità, tanto più se è diviso per metà a causa di una menomazione cosiddetta minore. Queste tasse rappresentano quindi un importo insignificante nel budget militare, ma si ripercuotono pesantemente sul reddito modesto di un apprendista o di uno studente. Il Consiglio federale quando interverrà per porre rimedio a questa ingiustizia?

Stellungnahme des Bundesrates

La presente interpellanza essenzialmente solleva la stessa questione dell'interpellanza 20.4152 depositata il 24 settembre 2020. Il Consiglio federale ribadisce il parere espresso nella sua risposta del 18 novembre 2020. Ritiene infatti che l'assetto attuale del sistema tenga sufficientemente conto del principio di uguaglianza giuridica e che nel 2013 il trattamento discriminatorio constatato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sia stato emendato. La decisione menzionata dall'autrice dell'interpellanza, che la CEDU ha emesso nel frattempo, non cambia la situazione. Infatti, nella sentenza concernente la causa Ryser c. Suisse (n° 23040/13) del 12 gennaio 2021, la Corte ha espressamente sottolineato che i cambiamenti legislativi entrati in vigore il 1° gennaio 2013 erano successivi ai fatti concernenti la causa e non erano dunque applicabili alla situazione del richiedente.

Risposta del Consiglio federale.