Impedire le disparità di trattamento tra assicurati fondate su disposizioni discutibili nelle pianificazioni ospedaliere cantonali
21.3876 · Mozione · 2021-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) allo scopo di garantire che un Cantone non possa più esimersi, unilateralmente e a scapito dei pazienti, del suo obbligo di remunerare la quotaparte cantonale per le prestazioni ospedaliere secondo l'articolo 49a capoverso 1 LAMal qualora un ospedale violi un onere previsto dalla pianificazione ospedaliera. In caso di violazione delle disposizioni, i Cantoni devono piuttosto sanzionare direttamente l'ospedale colpevole della violazione, per esempio limitandone la durata dell'ammissione nell'elenco degli ospedali.
Begründung
Secondo l'articolo 49a LAMal, i Cantoni e gli assicuratori remunerano le prestazioni ospedaliere di cui all'articolo 49 secondo la quotaparte rispettiva. I Cantoni assumono la quotaparte cantonale per gli assicurati domiciliati nel loro territorio che ricevono cure da un ospedale figurante nel loro elenco degli ospedali o in quello di un altro Cantone. Tuttavia, nella pianificazione ospedaliera alcuni Cantoni (p. es. Vaud e Ginevra) impongono a determinati ospedali dell'elenco (perlopiù cliniche private) il rispetto di quote o di limitazioni del volume delle prestazioni, fondate per esempio sullo statuto assicurativo dei pazienti, come condizione per l'assunzione della loro quotaparte. In questo modo, i pazienti che dispongono di un'assicurazione complementare oltre a quella obbligatoria di base sono soggetti a queste quote o limitazioni, con il risultato che, in caso di loro inosservanza da parte di una clinica, i Cantoni non versano più la loro quotaparte per questi pazienti. La quotaparte cantonale prevista dalla LAMal è quindi fatturata ai pazienti o eventualmente alla loro assicurazione complementare. I pazienti con un'assicurazione obbligatoria e una complementare non sanno, prima di un trattamento, se il Cantone verserà o meno la propria quotaparte. Nemmeno gli assicuratori-malattie lo sanno. Con la decisione (C 5017/2015) del 16 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato che la pianificazione ospedaliera del Cantone di Ginevra, che imponeva limitazioni del volume delle prestazioni, non è conforme alla LAMal. Ciò nonostante, il Cantone di Ginevra ha previsto delle quote nella sua nuova pianificazione ospedaliera, il che comporterebbe conseguenze simili. Le pianificazioni ospedaliere di questo tipo, con dette quote e limitazioni, sono contrarie alla LAMal, poiché violano il principio della parità di trattamento dei pazienti con e senza assicurazione complementare, da un lato, e degli ospedali privati e pubblici, dall'altro. Se un ospedale viola un onere della pianificazione del rispettivo Cantone, la sanzione del Cantone deve fondamentalmente incidere sul futuro mandato di prestazione dell'ospedale in questione. Una sanzione che invece consiste nella decisione unilaterale del Cantone di non pagare la propria quotaparte non raggiunge i suoi destinatari, poiché colpisce il paziente o eventualmente la sua assicurazione complementare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella decisione del 16 gennaio 2019 (C-5017/2015), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato che la mancata rimunerazione per mano del Cantone di Ginevra nei casi che sforano le quantità massime o lo stanziamento globale di bilancio era in contrasto con la concorrenza auspicata dal legislatore. Per quanto riguarda la questione - sollevata nella mozione - relativa all'applicazione di quantità massime e di stanziamenti globali di bilancio unicamente alle cliniche private e non agli Ospedali universitari di Ginevra, il TAF ha inoltre constatato che tale prassi contravviene al principio della neutralità concorrenziale dello Stato ed è in contraddizione con l'obbligo di riservare pari trattamento ai concorrenti. Nel frattempo, il Cantone di Ginevra ha rivisto la propria pianificazione, che ora è in linea con la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
Nella sentenza menzionata, il TAF non ha contestato il principio della limitazione delle quantità, purché quest'ultimo non provochi il mantenimento delle strutture e non impedisca ogni concorrenza. La prassi di applicare un finanziamento cantonale parziale nel caso in cui si sforino le quantità massime o lo stanziamento globale di bilancio è dunque possibile e costituisce già una sanzione. Inoltre, nel rapporto del 3 luglio 2019 in adempimento del postulato 14.3385 CSSS-N del 10 settembre 2014, il Consiglio federale ha dichiarato che lo scopo di questa sanzione è quello di esortare gli ospedali a non fornire prestazioni non indicate dal punto di vista medico.
Per altro, l'ospedale è tenuto a informare i pazienti quando i costi delle cure sono assunti dal Cantone solo parzialmente. Pertanto, se l'ospedale informa il paziente, quest'ultimo potrà decidere preventivamente se intende farsi curare presso l'ospedale in questione. In linea di principio, la persona assicurata deve assumersi i costi aggiuntivi. Per le persone coperte da un'assicurazione complementare, le quote cantonali rimanenti sono a carico del collettivo di persone coperte da un'assicurazione complementare. Se il fornitore di prestazioni non informa il paziente assicurato dei costi aggiuntivi, in linea di principio è il fornitore di prestazioni stesso a dover assumersi i costi, non il paziente.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che l'attuale quadro legale sia sufficiente e che pertanto non sia necessario rivedere la legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.