21.3887 · Interpellanza · 2021-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A febbraio la consigliera federale Keller-Sutter ha autorizzato il Ministero pubblico della Confederazione a effettuare perquisizioni domiciliari presso alcuni attivisti climatici vodesi. In questo contesto, prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Nella sua risposta alla domanda Addor 20.5257 il Consiglio federale ha spiegato che per proteggere la libertà di espressione ha rinunciato a intentare un'azione. Perché allora il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha comunque autorizzato il Ministero pubblico della Confederazione ad avviare un procedimento penale?
2. Il Consiglio federale non ritiene che sarebbe stato proporzionato negare l'autorizzazione visto che si era già pronunciato sulla questione quale organo collegiale?
3. Considerando che voleva abolirlo già nel 2012 nel quadro dell'avamprogetto di armonizzazione delle pene, ritiene che l'articolo 276 CP abbia ancora ragione d'essere?
4. L'autorizzazione può essere negata se interessi preponderanti lo esigono. Il Consiglio federale ritiene che la protezione dei diritti fondamentali garantita dalla Costituzione (libertà d'espressione) rappresenti un interesse preponderante?
5. Nel 1990, in nome della libertà d'espressione, l'autorizzazione non è stata accordata in un caso analogo implicante il GSsE. Il Consiglio federale dispone di un ampio margine di apprezzamento per autorizzare o meno il perseguimento di un reato politico. Infatti, anche se gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato sembrano essere riuniti, può negare l'autorizzazione per motivi di opportunità politica. Come giustifica dunque l'autorizzazione concessa nel 2021?
- Quante autorizzazioni in relazione con l'articolo 276 CP sono state concesse e negate negli ultimi 20 anni? In quali casi?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il fatto di sporgere denuncia e l'autorizzazione al perseguimento penale sono due cose ben distinte. Nella sua risposta dell'8 giugno 2020 alla domanda 20.5257 del consigliere nazionale Addor (Appel de la Grève du Climat à la "grève militaire". Y aura-t-il des poursuites pénales?), il Consiglio federale ha indicato di non aver sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione in merito a una lettera aperta degli attivisti climatici e di non aver intenzione di farlo. Successivamente un privato ha tuttavia sporto denuncia penale. In seguito a questa denuncia, il 13 ottobre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di decidere se autorizzare o meno il perseguimento penale per provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari (art. 276 CP; RS 11.0).
Come tutti gli articoli del titolo tredicesimo del CP, l'articolo 276 CP concerne un reato politico. L'articolo 66 capoverso 1 della legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) prevede che il perseguimento di reati politici necessita dell'autorizzazione del Consiglio federale. Quest'ultimo può negarla soltanto per tutelare gli interessi del Paese. Il Consiglio federale ha delegato al DFGP la competenza di decidere in merito all'autorizzazione al perseguimento penale; i casi di particolare importanza possono essere sottoposti al Consiglio federale (art. 3 lett. a Org-DFGP; RS 172.213.1).
Nel quadro della procedura di autorizzazione, il DFGP deve valutare se l'autorizzazione al perseguimento penale deve essere negata per tutelare gli interessi del Paese. Un rifiuto di questo tipo costituisce sempre un'ingerenza del potere esecutivo nella sovranità del potere giudiziario e quindi una deroga al principio costituzionale della separazione dei poteri. L'autorizzazione va pertanto negata soltanto in via eccezionale e con grande cautela nei rari casi in cui motivi di politica nazionale volti a tutelare gli interessi dello Stato, e in particolare interessi di politica estera, vi si oppongono. In tutti gli altri casi l'autorizzazione deve essere accordata.
Non spetta infatti al DFGP, quale autorità di autorizzazione, valutare se gli elementi costitutivi di un reato sono riuniti. Si tratta invece di un compito delle autorità inquirenti e dei giudici. Lo stesso vale per la questione se la libertà di espressione si oppone a una condanna in virtù dell'articolo 276 CP. Questa questione è per contro irrilevante per la procedura di autorizzazione. L'unico elemento decisivo nella procedura in questione era che nessun motivo politico a tutela dell'interesse nazionale si opponesse a un perseguimento penale. L'autorizzazione è stata pertanto concessa. A differenza di quanto sostenuto dagli autori dell'interpellanza, il DFGP non ha concesso alcuna autorizzazione a effettuare perquisizioni domiciliari. In virtù della separazione dei poteri, le misure adottate nel quadro del perseguimento penale rientrano infatti nella competenza esclusiva delle autorità inquirenti.
3. Nel 2010, nel quadro dell'avamprogetto di legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio, il Consiglio federale aveva proposto di abrogare l'articolo 276 CP. Alla luce dei risultati della consultazione, nel messaggio del 2018 ha tuttavia deciso di mantenere la disposizione. In particolare, la provocazione e l'incitamento alla violazione degli obblighi militari (art. 276 CP) devono poter essere puniti anche in tempo di pace e sotto la competenza delle autorità civili. Nel suo messaggio, il Consiglio federale ha argomentato che sarebbe urtante se in tempo di pace - diversamente che in tempo di guerra - fosse perseguito soltanto il membro dell'esercito, mentre chi l'ha incitato al comportamento punibile restasse impunito.
4. Per l'autorizzazione al perseguimento penale è irrilevante che la libertà d'espressione rappresenti o meno un "interesse preponderante". Secondo l'articolo 66 LOAP soltanto gli "interessi del Paese", e non interessi preponderanti di altro tipo, possono opporsi al conferimento dell'autorizzazione al perseguimento penale. Nel caso in questione, nessun interesse nazionale giustificava il rifiuto dell'autorizzazione, per cui il perseguimento è stato autorizzato.
5. All'epoca della decisione del 1992 relativa all'autorizzazione del perseguimento, la procedura politica di autorizzazione era ancora retta dall'articolo 105 della legge federale sulla procedura penale, sostituita dalla LOAP il 1° gennaio 2011. A differenza della precedente disposizione ("Se si tratta di reati politici, la risoluzione per promuovere l'azione giudiziaria spetta al Consiglio federale."), l'articolo 66 LOAP precisa che un'autorizzazione al perseguimento penale può essere negata soltanto "per tutelare gli interessi del Paese".
Nella decisione del 1992 l'autorizzazione a perseguire membri del GSsE accusati di aver incitato al rifiuto del servizio militare in alcuni contributi stampa è stata all'epoca negata in particolare perché l'incitamento al rifiuto di massa del servizio militare aveva suscitato soltanto una debole risposta tra i militi in questione e un procedimento penale avrebbe potuto dare al GSsE la pubblicità da esso auspicata. Decisivi per il rifiuto sono stati quindi principalmente motivi di opportunità politica (si veda la risposta del Consiglio federale del 25 agosto 1993 all'interpellanza Leuba 93.3168, Perseguimento penale per incitamento alla violazione degli obblighi militari; Boll. Uff. 1993 IV, pag. 2015 seg.). Nel 2006 è stata una seconda volta negata l'autorizzazione al perseguimento penale di quattro persone che nel quadro di una conferenza stampa del GSsE avevano incitato pubblicamente al rifiuto di prestare servizio militare al World Economic Forum 2005. Nella decisione emanata all'epoca dal DFGP sono stati determinanti i medesimi motivi di opportunità politica alla base della decisione del Consiglio federale del 1992.
Rifiutare un'autorizzazione al perseguimento per motivi di mera opportunità politica non sarebbe tuttavia più compatibile con il testo di legge in vigore. Di conseguenza, il Consiglio federale e il DFGP ricorrono al rifiuto dell'autorizzazione quale deroga al principio della separazione dei poteri soltanto in casi assolutamente eccezionali, quando motivi di politica nazionale volti a tutelare gli interessi del Paese si oppongono a un perseguimento. Nella procedura di autorizzazione concernente le sezioni vodese e ginevrina dello "Sciopero per il clima" non è stato identificato alcun interesse nazionale di questo tipo che potesse motivare un rifiuto, per cui l'autorizzazione è stata accordata.
Risposta del Consiglio federale.