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Estendere il campo di applicazione dell'imprescrittibilità dei reati contro l'integrità sessuale per meglio proteggere i minori

21.3892 · Mozione · 2021-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione del Codice penale che aumenti da 12 a 16 anni l'età limite (fissata nell'art. 101 cpv. 1 lett. e CP) al di sotto della quale questi reati sono imprescrittibili.

Begründung

Entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la clausola d'imprescrittibilità dei reati di cui all'articolo 101 capoverso 1 lettera e CP è oggi un fatto acquisito. Protegge tuttavia soltanto i minori molto giovani, ossia le vittime con meno di 12 anni.

Questo limite non corrisponde alla maggiore età sessuale di 16 anni sancita da varie disposizioni del capo concernente i reati contro l'integrità sessuale come pure dall'articolo 97 capoversi 2 e 4 CP in materia, appunto, di prescrizione.

L'esperienza insegna che molto spesso le vittime parlano soltanto molto tempo dopo gli abusi subiti e troppo spesso quando l'azione penale è ormai prescritta nei termini ordinari di cui all'articolo 97 capoversi 2 e 4 CP.

Occorre pertanto parificare la soglia fissata dall'articolo 101 capoverso 1 lettera e CP a quella della maggiore età sessuale, anzitutto per garantire una migliore protezione dei minori vittima di abusi sessuali, ma anche per assicurare la coerenza del sistema di repressione di questo tipo di abusi.

Nella ponderazione degli interessi, il legislatore ha infatti il dovere di proteggere anzitutto le vittime.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice penale (CP; RS 311.0) e il Codice penale militare (CPM; RS 321.0) poggiano sul principio che i reati cadono in prescrizione. Da molti anni fanno eccezione i crimini gravi quali il genocidio, i crimini contro l'umanità o i crimini di guerra e, dal 2013, determinati reati contro l'integrità sessuale di bambini di età inferiore a 12 anni (art. 101 CP e art. 59 CPM). Questi ultimi sono stati aggiunti al catalogo dei reati imprescrittibili nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa popolare "per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" e dell'articolo 123b della Costituzione federale (Cost.; RS 101). In virtù di questa disposizione costituzionale, sono imprescrittibili sia l'azione penale sia la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi.

Secondo la letteratura medica scientifica, il processo della pubertà inizia all'incirca all'età di 9 anni per le femmine e a 11 anni per i maschi. Nell'estate 2010 il Consiglio federale aveva dunque proposto, nella consultazione relativa al citato avamprogetto di legge, un'età protetta di 10 anni. Fondandosi sui pareri pervenuti, perlopiù da parte di organizzazioni mediche, nel messaggio e nel disegno di legge sottoposti al Parlamento (oggetto del Consiglio federale 11.039) il Consiglio federale ha aumentato l'età protetta a 12 anni, quando la pubertà è sicuramente iniziata sia nelle femmine sia nei maschi, cosicché non possono più essere considerati fanciulli impuberi ai sensi dell'articolo 123b Cost. Il Parlamento ha successivamente aderito a questa posizione. Le proposte di minoranza che volevano fissare l'età protetta a 14 o 16 anni sono state respinte.

Il Codice penale prevede tuttavia un regime speciale di prescrizione segnatamente per determinati reati sessuali commessi su minori di età inferiore ai 16 anni che garantisce una maggiore protezione. Secondo l'articolo 97 capoverso 2 CP, in questi casi l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni. Inoltre, spesso il termine ordinario di prescrizione fa sì che il reato cada in prescrizione più tardi. I reati sessuali contro minori costituiscono in genere crimini, ai quali si applica un termine di prescrizione ordinario di 15 anni. Ciò significa che reati di questo tipo commessi contro un minore di 15 anni si prescrivono quando è ormai un adulto di 30 anni.

L'imprescrittibilità deve restare un'eccezione al principio della prescrizione dell'azione penale. Il campo di applicazione deve pertanto essere delimitato in maniera piuttosto restrittiva. Applicare l'imprescrittibilità alle vittime che hanno già compiuto 12 anni andrebbe pure oltre l'iniziativa popolare e l'articolo 123b Cost. Questi miravano a tutelare in particolare le giovani vittime, che non sono coscienti dell'illegalità degli atti commessi contro di loro e non possono denunciarli.

Queste considerazioni sono tuttora valide. Il 2 giugno 2021, in occasione del dibattito relativo al disegno di legge sull'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (oggetto del Consiglio federale 18.043), una proposta del medesimo tenore presentata dal consigliere nazionale Addor è stata respinta dal Consiglio nazionale con 123 voti contro 59 e 4 astensioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.