21.3896 · Mozione · 2021-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare una base nella legge sull'agricoltura affinché nella banca dati sul traffico di animali il peso alla macellazione e la tassazione conformemente alla classificazione CH-TAX degli animali vengano registrati con l'identificazione del singolo animale (animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina) e siano visibili e consultabili dagli ultimi due detentori dell'animale in questione. Tali dati sono a disposizione anche delle organizzazioni di allevamento della rispettiva specie animale per l'esecuzione dei loro compiti.
Begründung
Conformemente all'ordinanza BDTA, i detentori di animali possono richiedere che venga loro comunicato il peso alla macellazione. Con la sentenza del 25 novembre 2020 del Tribunale amministrativo federale, a causa della mancanza di una base legale e per motivi di protezione dei dati la comunicazione del peso alla macellazione è stata abrogata.
La comunicazione del peso alla macellazione e della classificazione secondo CH-TAX è molto importante per i seguenti motivi.
- Per l'allevamento di animali e l'attuazione della Strategia sull'allevamento della Confederazione. Nella Strategia sull'allevamento 2030 della Confederazione, oltre alle linee guida ecologiche e sociali per la detenzione sostenibile di animali da reddito, sono indicati, con valenza equivalente, anche aspetti economici. Questi contemplano animali efficienti e redditizi, in grado di fornire prodotti conformi alle esigenze del mercato. Per l'adempimento di questi compiti, in particolare per la stima dei valori zootecnici, le organizzazioni di allevamento e i fornitori di materiale genetico necessitano di numerosi dati sui più disparati parametri.
- Per la promozione della qualità e la produzione conforme al mercato. I produttori sono tenuti a fornire animali da ingrasso che devono adempiere prescrizioni ben precise. Se gli animali differiscono troppo dalle prescrizioni, il produttore è punito con deduzioni. Per una qualità conforme al mercato e il più possibile ineccepibile dei suoi animali da ingrasso, il produttore dipende dai dati sulla macellazione, tra i quali rientra anche il peso alla macellazione.
- Per la trasparenza nella catena del valore. Onde applicare correttamente gli usi commerciali, oltre alla classificazione CH-TAX è necessario il peso alla macellazione. Sia gli addetti all'ingrasso sia gli allevatori nelle loro decisioni dipendono da questi dati, incluso il peso alla macellazione. Solo così possono prendere le loro decisioni in quanto allevatori e addetti all'ingrasso in base a dati affidabili.
- Infine, poiché gli animali spesso sono condotti al macello da un commerciante, almeno il penultimo proprietario, ovvero l'agricoltore detentore, deve poter visualizzare e utilizzare le informazioni inerenti il peso alla macellazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I Consiglio federale comprende le richieste dell'autore della mozione, tuttavia è dell'opinione che l'obbligo di notifica dei dati sul peso alla macellazione, per motivi di natura amministrativa e legati ai costi, vada limitato alle grandi aziende di macellazione che effettuano già la classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 e seguenti dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341). Anche per quanto concerne i diritti di consultazione, il Consiglio federale è dell'avviso che la consultazione dei dati sul peso alla macellazione e i risultati della classificazione neutrale della qualità siano importanti per l'agricoltura svizzera. Pertanto il peso alla macellazione andrebbe reso noto a tutti i precedenti detentori di un animale. In tal modo si garantisce che anche gli allevatori che, in determinate circostanze, nella catena di produzione non rientrano tra gli ultimi due detentori di un animale, abbiano accesso a queste informazioni rilevanti per l'allevamento. Già oggi l'articolo 18 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1) garantisce alle organizzazioni di allevamento l'accesso a dati rilevanti a fini zootecnici (come i dati sulla macellazione), sempre che le organizzazioni si impegnino per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati. Pertanto secondo il Consiglio federale la richiesta dell'autore della mozione è già adempiuta.
Nel caso la mozione venisse accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserverebbe il diritto di presentare alla seconda Camera una proposta di modifica in modo che l'obbligo di notifica dei dati sul peso alla macellazione sia limitato alle aziende di macellazione che effettuano già la classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 e seguenti OBM e che il peso alla macellazione sia reso noto a tutti i precedenti detentori di un animale. Inoltre la richiesta dell'autore della mozione già attuata relativa all'accesso delle organizzazioni di allevamento ai dati rilevanti a fini zootecnici va stralciata dal testo della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.