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21.3914 · Postulato · 2021-06-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a definire in un rapporto se può disattendere i decreti federali semplici dell'Assemblea federale in base all'articolo 173 Cost. senza presentare un nuovo messaggio all'Assemblea federale.

Begründung

Decreto federale sul programma di legislatura 2019-2023 del 21 settembre 2020

L'Assemblea federale ..... decreta:

Articolo 13

54. Adozione del messaggio sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE..

Il Consiglio federale ha deciso di non proseguire più i negoziati finali con l'UE sull'Accordo istituzionale, in violazione del decreto federale semplice sul programma di legislatura 2019-2023, senza consultare le Commissioni della politica estera dell'Assemblea federale e i Cantoni nonché senza spiegare il motivo per cui non persegue più l'obiettivo annuale 2021 del DFAE sull'adozione del messaggio sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE. Se il Consiglio federale li considera tanto "irrilevanti", viene spontaneo chiedersi che importanza possano ancora ricoprire i decreti federali semplici (in generale e, nello specifico, conformemente all'art. 173 cpv. 1 Cost.) all'interno del sistema decisionale dell'Assemblea federale.

Con il presente postulato non si vuole in alcun modo rimettere in questione la competenza costituzionale del Consiglio federale di decidere in autonomia se firmare o no un trattato internazionale dopo la conclusione consensuale dei negoziati da parte di entrambe le parti. Occorre tuttavia chiarire perché i negoziati siano stati interrotti unilateralmente senza trasmettere un messaggio all'Assemblea federale sulla modifica motivata del decreto federale semplice in vigore (considerato che figurava anche nel programma di legislatura 2015-2019), dato che detto messaggio servirebbe proprio a decidere se interrompere unilateralmente i negoziati o continuarli. Il messaggio avrebbe quindi lo scopo di spiegare nel dettaglio perché un'interruzione dei negoziati è da considerarsi parte essenziale di un nuovo obiettivo annuale e di un nuovo programma di legislatura. Il disegno di decreto federale semplice rivisto disciplinerebbe quindi l'interruzione unilaterale dei negoziati o la loro continuazione. La competenza del Consiglio federale di firmare o no un accordo istituzionale con l'UE alla fine dei negoziati non verrebbe pertanto intaccata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come stabilito dall'articolo 180 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101; Cost.), il Consiglio federale pianifica e coordina le attività dello Stato. Secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera g Cost., l'Assemblea federale coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato. Questa cooperazione dell'Assemblea federale è stata disciplinata e concretizzata nell'articolo 28 della legge sul Parlamento (RS 171.10; LParl), il quale al capoverso 4 consente al Consiglio federale di scostarsi dal decreto federale semplice purché ne indichi i motivi. Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi annuali conformi al programma di legislatura, l'articolo 144 capoverso 3 LParl stabilisce che il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul conseguimento degli obiettivi fissati motivando eventuali deroghe a questi ultimi intervenute nel frattempo. I suddetti articoli non obbligano il Consiglio federale a presentare un messaggio all'Assemblea federale, ma gli impongono soltanto un dovere di informazione.

Nella fattispecie, il Consiglio federale ha adempiuto il proprio obbligo di indicare i motivi della sua decisione pubblicando il rapporto riguardante i negoziati per un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'UE, in cui ha esposto in modo dettagliato le ragioni per cui ha ritenuto che le condizioni per la conclusione dell'Accordo istituzionale non fossero soddisfatte. Il Consiglio federale ha preso questa decisione procedendo a una valutazione generale del risultato dei negoziati nonché dopo aver consultato le Commissioni della politica estera dell'Assemblea federale e i Cantoni. Conformemente all'articolo 144 capoverso 3 LParl, il Governo tornerà anche su questo argomento nel proprio rapporto di gestione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.