21.3921 · Mozione · 2021-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare senza indugio, tramite una direttiva di fedpol o all'occorrenza una revisione dell'ordinanza sulle armi (art. 48 segg. OArm), le disposizioni necessarie affinché i detentori di una patente di commercio d'armi ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LArm possano ottenere un permesso di porto d'armi.
Begründung
La clausola di bisogno che la legge sulle armi impone per la concessione di un permesso di porto d'armi (art. 27 cpv. 2 lett. b LArm) è interpretata in maniera alquanto restrittiva sia dagli uffici delle armi cantonali sia dalla giurisprudenza. Anche gli armaioli, pur oggettivamente molto esposti con la responsabilità di garantire la sicurezza delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni, sono generalmente esclusi dalla cerchia dei beneficiari.
Cionondimeno nel marzo 2021 24 individui sono stati arrestati nella regione di Lione. Sono sospettati di essere implicati in almeno quattro rapine ad armerie commesse in Svizzera (nei Cantoni di Basilea Campagna e di Argovia) e nel Giura francese nell'autunno 2020. Oltre 170 armi da fuoco e munizioni sarebbero così state rubate in Svizzera. Un'armeria è stata rapinata a ben tre riprese. La terza volta, l'armaiolo è tuttavia riuscito a mettere in fuga gli aggressori. Come? Facendo uso di un'arma da fuoco per difendersi. Gli inquirenti francesi sembrano ritenere che la banda i cui membri sono stati arrestati stesse preparando attacchi a furgoni blindati di trasporto fondi.
Nel maggio 2021 un'armeria vallesana è stata rapinata, a quanto sembra di nuovo da una banda proveniente dalla Francia. La polizia vallesana ha menzionato una tentata rapina sventata qualche giorno dopo a danni di una seconda armeria di tale Cantone.
Dinanzi all'accresciuta minaccia che pesa sia sugli armaioli sia sulla sicurezza pubblica, il Consiglio federale, in risposta all'interpellanza Riniker 20.4506 e alla mia interpellanza 21.3160, propone soltanto di aumentare la pressione sugli armaioli innalzando il livello delle misure di sicurezza applicabili ai locali che servono al commercio di armi (cfr. ordinanza del DFGP; RS 514.544.2).
Ciò è insufficiente. Infatti non tiene conto né della legittima aspirazione dei professionisti coinvolti a una migliore protezione personale (se ci si riferisce agli eventi di Wallbach AG) né dell'efficacia, in determinati casi, di una risposta armata per mettere in fuga i rapinatori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come affermato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Addor 21.3160 "Un permesso di porto d'armi per gli armaioli?", l'articolo 27 della legge sulle armi (RS 514.54) disciplina le condizioni richieste per il rilascio di permessi di porto d'armi. Anche gli armaioli sono liberi di presentare una domanda per ottenere un permesso di questo tipo. Se adempiono le condizioni richieste, le autorità cantonali competenti approvano la domanda. I richiedenti devono in particolare rendere verosimile di doversi proteggere o di dover proteggere altre persone o cose da un pericolo reale. Vanno indicate le circostanze specifiche che suggeriscono un rischio particolare o l'eventualità significativamente elevata di pericolo. Un pericolo reale si presenta ad esempio spesso per il personale di sicurezza che accompagna i furgoni portavalori, ma dovrebbe riguardare gli armaioli con minor frequenza.
Inoltre, la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico è un compito sovrano di competenza della polizia e delle forze di sicurezza cantonali. In caso di (tentativi di) furto o scasso in armerie, queste autorità vengono avvisate e provvedono ad agire in funzione della situazione e in maniera proporzionata allo scopo.
Il Consiglio federale ritiene che sia più opportuno, sotto il profilo della sicurezza, verificare, ed eventualmente migliorare, le misure di sicurezza vigenti per le armerie in termini di protezione da furto e scasso. A tal fine, l'ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi (RS 514.544.2) è in fase di rielaborazione. Il Consiglio federale al momento non ritiene pertanto necessario adottare misure più incisive.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.