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21.4005 · Interpellanza urgente · 2021-09-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 121a della Costituzione federale, la Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri. Questa disposizione prevede contingenti annuali stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera, attribuendo la priorità ai cittadini svizzeri come pure ai frontalieri. Attualmente il suddetto articolo non è attuato nella legislazione federale.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene che al momento la Svizzera gestisca l'immigrazione in maniera autonoma?

2. Reputa che i contingenti e tetti massimi annuali limitino il numero di permessi di dimora per stranieri? A suo avviso, il principio della priorità ai lavoratori residenti è applicato in Svizzera?

3. Quali misure ha adottato dal 2018 per attuare l'articolo 121a della Costituzione federale?

4. Dal 2018, il Consiglio federale ha chiesto la riunione del Comitato misto al fine di esaminare misure adeguate per porre rimedio a "gravi difficoltà di ordine economico o sociale" ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone? Quante volte e per quali motivi?

5. Ritiene che la situazione cagionata dalla pandemia sul mercato del lavoro e presso le assicurazioni sociali costituisca un caso di "gravi difficoltà di ordine economico o sociale" ai sensi del suddetto articolo? Perché?

6. Come intende procedere, nel prossimo futuro, per attuare l'articolo 121a della Costituzione federale?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. e 6: La Svizzera regola autonomamente tramite contingenti l'immigrazione di lavoratori provenienti da Paesi terzi. L'immigrazione dall'UE/AELS sul mercato del lavoro svizzero è retta dalle esigenze dell'economia svizzera. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.) il Parlamento ha optato per una gestione volta a utilizzare maggiormente il potenziale di manodopera residente. Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno pertanto adottato l'attuazione dell'articolo 121a Cost. introducendo un obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti, sancito nell'articolo 21a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Questo obbligo è una delle misure per sfruttare maggiormente il potenziale di manodopera residente.

Questa soluzione è compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e consente di portare avanti la via bilaterale. Respingendo il 27 settembre 2020 l'iniziativa per la limitazione, il Popolo svizzero si è pronunciato chiaramente in favore del mantenimento della libera circolazione delle persone nel quadro della via bilaterale.

Nel maggio 2019 il Consiglio federale ha deciso sette misure supplementari per promuovere il potenziale di manodopera residente. Queste misure mirano ad assicurare la competitività dei lavoratori di una certa età, permettere a persone difficilmente collocabili di accedere al mercato del lavoro e migliorare l'integrazione professionale degli stranieri che vivono in Svizzera. Gli ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto all'indennità e nonostante i grandi sforzi profusi non riescono più a trovare un impiego ricevono una prestazione transitoria in grado di garantire il minimo vitale fino all'età ordinaria di pensionamento.

In base all'articolo 21a capoverso 8 LStrI il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali, deve sottoporre all'Assemblea federale misure supplementari se quanto intrapreso per sfruttare il potenziale di manodopera residente e l'obbligo di annunciare i posti vacanti non producono gli effetti auspicati. Al fine di valutare se le misure finora adottate centrano gli obiettivi prefissati e se occorrono misure supplementari, l'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di sottoporgli nel primo trimestre 2024, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e con il coinvolgimento dei Cantoni e delle parti sociali, una panoramica complessiva delle misure adottate per promuovere il potenziale di manodopera residente.

4. e 5. Conformemente all'articolo 14 paragrafo 2 ALC, il Comitato misto si riunisce al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio a "gravi difficoltà di ordine economico o sociale". Il Consiglio federale non ha attivato dal 2018 questo meccanismo limitato nel tempo, in quanto non ha constatato gravi difficoltà di ordine economico o sociale causate dall'immigrazione.

Per motivi di salute pubblica, il Consiglio federale ha deciso, fondandosi sull'articolo 5 dell'Allegato I dell'ALC, di limitare in maniera adeguata e limitata nel tempo, da marzo a giugno 2020, la libera circolazione delle persone. Per far fronte alla pandemia la Svizzera dipendeva da lavoratori stranieri. Grazie all'ALC ha potuto disporre del personale necessario, in particolare nel settore sanitario e nei Cantoni di frontiera. La libera circolazione delle persone non è stata quindi limitata completamente.

Nel contesto dell'attuale pandemia, la strategia del Consiglio federale è incentrata sulla salvaguardia dei posti di lavoro e sulla rapida ripresa economica. Il Consiglio federale è convinto che il mantenimento della libera circolazione delle persone costituisca un elemento importante per la ripresa economica in Svizzera. Ciononostante, la migliore messa a profitto del potenziale di manodopera residente da parte dei datori di lavoro svizzeri deve restare un obiettivo prioritario.

Risposta del Consiglio federale.