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21.4022 · Postulato · 2021-09-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli fino alla conclusione della formazione iniziale è sancito dalla legge (art. 276 CC). I figli hanno la possibilità di intraprendere un'azione legale contro i loro genitori, se questi non adempiono a tale obbligo. Questo richiede un grande atto di forza soprattutto per i "care leaver", che spesso non ce la fanno a livello emotivo o logistico (p. es. perché i genitori risiedono all'estero). In particolare per i minori (precedentemente) collocati in contesti di custodia alternativa, il ricorso all'aiuto sociale è sovente l'unica via di uscita. Spesso questi giovani decidono poi di seguire una formazione che permetta loro di guadagnarsi da vivere il più rapidamente possibile per uscire dall'aiuto sociale. Alcuni "care leaver" sono quindi svantaggiati nel loro percorso formativo, anche se la situazione varia molto a seconda dei Comuni o dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto su possibili modelli in grado di migliorare il finanziamento del fabbisogno vitale dei "care leaver" durante la formazione (fino all'età di 25 anni), tenendo conto degli esempi di buone pratiche esistenti a livello cantonale e comunale. Inoltre, dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- di regola i genitori non dovranno essere esonerati dall'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli;

- spetterà alle autorità garantire la riscossione giudiziaria del contributo di mantenimento (p. es. analogamente a quanto avviene con l'anticipo degli alimenti);

- il modello elaborato (incluse le condizioni) dovrà sostituire le prestazioni dell'aiuto sociale con altre prestazioni di aiuto (analogamente al diritto a una rendita per figli).

Begründung

Rispetto ai coetanei che crescono nelle loro famiglie di origine, i "care leaver" sono confrontati a maggiori ostacoli nel passaggio all'età adulta. Questa situazione è dovuta principalmente a limiti strutturali, ovvero al fatto che le prestazioni di aiuto alla gioventù cessano troppo presto. Ne risulta per loro un rischio biografico (Thomas Gabriel, 2016, pag. 26). Per superare gli ostacoli strutturali e garantire pari opportunità nella fase di transizione, sono necessari adeguamenti strutturali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole delle importanti sfide cui devono far fronte i cosiddetti "care leaver" nella transizione alla vita autonoma. Nella sua risposta all'interrogazione Eymann 20.1035 ha tuttavia già sottolineato che le prestazioni statali di aiuto ai "care leaver" sono fornite principalmente nel quadro dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù, di competenza dei Cantoni.

Uno dei principali problemi del sistema di aiuto pubblico è costituito dal fatto che il limite d'età fino a cui si ha diritto alle prestazioni dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù è determinato dalle basi legali a monte del collocamento presso terzi. In linea di principio, per i giovani divenuti maggiorenni le prestazioni sono più accessibili se il collocamento era stato ordinato da autorità penali minorili piuttosto che da autorità di protezione dell'infanzia e della gioventù o da servizi specializzati (p. es. servizi sociali, servizi per l'infanzia e la gioventù).

Nel novembre del 2020 la Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) hanno elaborato raccomandazioni per il collocamento extrafamiliare che tengono conto anche della fase di passaggio alla vita autonoma (www.sodk.ch > Dokumentation > Empfehlungen; disponibili anche in francese). All'occorrenza, ai Cantoni è raccomandato di fornire consulenza ed eventualmente di sostenere finanziariamente gli affiliati oltre la maggiore età, fino a conclusione della formazione iniziale o fino all'acquisizione delle capacità che consentiranno loro di vivere in modo autonomo. Alcuni Cantoni hanno anche già elaborato basi legali che permettono in generale di continuare a percepire prestazioni dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù (sostegno finanziario e consulenza) anche oltre la maggiore età.

In considerazione della ripartizione federalistica delle competenze, il Consiglio federale ritiene che le misure a favore dei "care leaver" debbano essere attuate in primo luogo a livello cantonale. La COPMA e la CDOS sono due conferenze intercantonali che si sono già ampiamente occupate di questo tema e che all'occorrenza possono fornire ai Cantoni possibili modelli di soluzione ed esempi di buone pratiche. Il Consiglio federale ritiene quindi che non ci sia bisogno di elaborare un ulteriore rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.