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21.4031 · Interpellanza · 2021-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La pandemia di COVID-19 ha rivelato disparità sociali e toccato in particolare le persone più vulnerabili, tra cui figurano i titolari di un permesso di lavoro e/o di dimora che hanno perso il lavoro durante la crisi sanitaria .

Varie indagini hanno infatti mostrato che durante la prima ondata della crisi sanitaria molte persone non hanno fatto ricorso a nessun aiuto pubblico temendo conseguenze negative per l'ottenimento o il rinnovo del loro permesso di dimora. I centri sociali protestanti romandi constatano che la rinuncia alle prestazioni è stata la regola nonostante gli allentamenti ottenuti per non svantaggiare queste persone. La disinformazione e alcune prassi dissuasive delle amministrazioni hanno spinto una frangia della popolazione nella precarietà. Inoltre le prassi cantonali in materia sono alquanto disparate.

La perdita di posti di lavoro in tempi di pandemia e il conseguente impoverimento di una parte della popolazione avranno ripercussioni a lungo termine, a cui si aggiungono le grandi incertezze che pesano sul futuro. Ad esempio, quale sarà la sorte delle persone che non ritroveranno un lavoro? Quando le autorità decideranno di ritornare alla situazione precedente alla pandemia?

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

- Dato che le limitazioni al rinnovo di un permesso in caso di ricorso all'aiuto sociale sono rette dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), il Consiglio federale non deve rammentare ai Cantoni l'allentamento delle misure e la necessità di accordare i diritti alle persone che adempiono le condizioni previste?

- La Confederazione non deve coordinare una comunicazione con i Cantoni al fine di impartire direttive chiare alle amministrazioni coinvolte e rassicurare la popolazione?

- Le misure di allentamento della LStrI in tempi di COVID non dovrebbero essere prorogate in modo da lasciare agli interessati il tempo di risanare la loro situazione?

- Alcuni Cantoni hanno interpretato in maniera restrittiva le misure di allentamento, ad esempio sospendendo le domande di rinnovo. Questi periodi di sospensione non fanno che aggravare la situazione delle persone interessate, che senza permesso valido non possono accedere a determinati aiuti. Ne risulta un circolo vizioso. Come giudica il Consiglio federale queste situazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. L'applicazione del diritto in materia di stranieri è di competenza dei Cantoni. La dipendenza dall'aiuto sociale costituisce un motivo di revoca del permesso ai sensi degli articoli 62 capoverso 1 lettera e e 63 capoverso 1 lettera c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), ma non comporta automaticamente conseguenze sull'ulteriore soggiorno in Svizzera. Le autorità migratorie cantonali decidono infatti caso per caso, tenendo conto del principio generale della proporzionalità che deriva sia dall'articolo 96 LStrI sia dall'articolo 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Nella prassi consolidata, il fatto di ricorrere all'aiuto sociale nel caso di una crisi economica, una pandemia, una catastrofe naturale o una malattia è preso in considerazione nell'esame delle misure di diritto degli stranieri. Le autorità migratorie cantonali e quelle responsabili dell'aiuto sociale conoscono le problematiche di diritto in materia di migrazione correlate all'attuale situazione pandemica. Disciplinano la fissazione e il versamento dell'aiuto sociale ai sensi dell'articolo 86 LStrI nell'ambito delle loro competenze per cui al momento non è necessario un intervento del Consiglio federale.

2./3. Secondo l'istruzione del 26 giugno 2021 della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) concernente l'attuazione dell'ordinanza 3 COVID-19, in vigore fino a nuovo ordine, l'aiuto sociale riscosso a causa del COVID-19 non deve avere conseguenze sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. I Cantoni sono inoltre invitati a sfruttare in maniera appropriata in favore degli stranieri il loro margine di apprezzamento nell'esame della proporzionalità della revoca di un permesso. Una perdita d'impiego imputabile alla pandemia non costituisce, di per sé, un motivo di revoca ai sensi della LStrI. Occorre pure rilevare che i cittadini degli Stati UE/AELS che hanno perso l'impiego dopo aver lavorato più di un anno in Svizzera possono ricevere l'aiuto sociale, oltre alle loro indennità di disoccupazione.

Questo diritto all'aiuto sociale si protrae sei mesi dopo la scadenza del versamento delle indennità di disoccupazione (cfr. art. 61a LStrI), senza che sia messo in discussione il loro diritto di soggiorno.

Infine, secondo una circolare del 2 febbraio 2021 della SEM sulla procedura di diritto degli stranieri in relazione al versamento di prestazioni di aiuto sociale, l'autorità incaricata del versamento dell'aiuto sociale deve indicare chiaramente, in occasione della comunicazione alle autorità migratorie cantonali, se l'aiuto sociale concesso è correlato alla pandemia di COVID-19. La Confederazione non ha la competenza di sorvegliare l'attuazione dell'aiuto sociale cantonale. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) ha inoltrato questa informazione ai servizi sociali nelle sue raccomandazioni concernenti l'aiuto sociale durante le misure contro l'epidemia.

Risposta del Consiglio federale.