21.404 · Iniziativa parlamentare · 2021-03-01
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
È istituita una base legale e, se necessario, anche costituzionale per sancire l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le ordinanze e gli altri atti del Consiglio federale fondati sul diritto di necessità.
Begründung
La Svizzera non ha un sistema di controllo della costituzionalità delle leggi (art. 189 cpv. 4 e 190 Cost.) ed è un bene. Infatti, l'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni, (art. 148 cpv. 1 Cost.); essa elegge i giudici del Tribunale federale (art. 168 cpv. 1 Cost.) ed esercita l'alta vigilanza su quest'ultimo (art. 169 cpv. 1 Cost.). È quindi difficile immaginare che un'autorità i cui membri traggono la loro legittimità direttamente dal Popolo possa essere controllata da un tribunale i cui giudici essa elegge e rielegge periodicamente.
Persino una situazione straordinaria o particolare come quella che prevale dalla metà di marzo 2020 non giustifica una deroga alle regole fondate su un equilibrio indispensabile tra i poteri. Su questo punto, l'iniziativa parlamentare 20.430 "Controllo astratto delle ordinanze di necessità" va in una direzione sbagliata. La sua attuazione aprirebbe un pericoloso vaso di Pandora.
Resta il fatto che molti cittadini svizzeri soffrono a causa dei provvedimenti fondati sul diritto di necessità (art. 185 cpv. 3 Cost., 7d LOGA, 6 e 7 LEp o ancora la legge COVID-19): essi si trovano senza alcun mezzo per esigere un controllo giudiziario astratto delle norme che hanno imposto restrizioni molto significative ai diritti fondamentali (libertà di riunione, libertà economica, diritti politici, ecc.). In effetti, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 189 capoverso 4 secondo periodo della Costituzione, ma non sancite da alcuna legge, le ordinanze e gli altri atti del Consiglio federale sono esenti da qualunque controllo giudiziario astratto (art. 82 lett. b LTF e contrario).
Tuttavia, se l'immunità legislativa dell'Assemblea federale è facilmente comprensibile come affermato qui sopra, non si giustifica quella del Consiglio federale. La prova di ciò è che a livello cantonale le ordinanze e gli altri atti dei governi cantonali possono essere sottoposti al controllo del Tribunale federale e, se il diritto cantonale lo prevede, anche del tribunale cantonale supremo.
Nel diritto federale vi è quindi una vera lacuna da colmare per evitare di lasciare i cittadini senza alcun mezzo per contestare in sede giurisdizionale le violazioni dei loro diritti fondamentali decise dall'Esecutivo federale. In effetti, è sbagliato obbligare i cittadini che si ritengono vittime di pregiudizi ingiustificati arrecati ai loro diritti fondamentali a infrangere le restrizioni imposte dal diritto di necessità per sperare in un controllo pregiudiziale (l'unico mezzo giuridico disponibile al momento).
Per evitare di stravolgere completamente un sistema che finora si è dimostrato valido, ma per trarre, tuttavia, le conseguenze dalla crisi che il nostro Paese sta vivendo dalla metà di marzo 2020, si propone di mantenere il principio di cui all'articolo 189 capoverso 4 primo periodo della Costituzione e, per garantire l'ammissibilità del ricorso a cui molti cittadini aspirano legittimamente, di prevedere solamente un'eccezione limitata alle ordinanze e agli altri atti del Consiglio federale fondati sul diritto di necessità.
Tale eccezione potrebbe essere sancita in un nuovo articolo 82 lettera d LTF.
Infine, si ricorda che il ricorso in materia di diritto pubblico non ha, di regola, alcun effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).