21.4051 · Interpellanza · 2021-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella sua risposta all'interpellanza 21.3105 "Insegnamento scolastico ai bambini e ai giovani nei centri federali d'asilo" il Consiglio federale indica, fortunatamente, di ritenere sensata una scolarizzazione nei CFA anche oltre i 16 anni di età. Il Consiglio federale osserva tuttavia anche che non in tutti i CFA i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni possono frequentare le lezioni. Inoltre ai minorenni soggetti all'obbligo scolastico non è garantito in tutti i CFA un numero di giorni e ore di lezione settimanali adeguato alla loro età.
Occorre pertanto intervenire sul piano della parità di trattamento dei bambini e giovani per quanto riguarda la frequentazione della scuola dell'obbligo nelle diverse sedi dei CFA. I diritti dei minori esigono che possano frequentare la scuola in misura adeguata alla loro età e che il diritto alla formazione sussista fino al compimento dei 18 anni.
Secondo il diritto scolastico, l'articolo 80 della legge sull'asilo e l'articolo 9 dell'ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, l'istruzione scolastica di base dei bambini e dei giovani nei CFA compete ai Cantoni, in collaborazione con la Confederazione. La collaborazione e il sostegno da parte della Confederazione sono disciplinati in convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni di ubicazione dei centri. Alla luce della responsabilità condivisa della Confederazione, essa deve provvedere, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), affinché in tutti i CFA sia garantito un pari trattamento dei bambini e dei giovani.
Ciò mi induce a porre le seguenti domande supplementari:
1. Secondo la risposta del Consiglio federale, la possibilità di fruire dell'istruzione scolastica di base fino ai 18 anni non sussiste in tutti i CFA. Si sta cercando di eliminare questa disparità di trattamento? In caso affermativo, in che modo?
2. Il Consiglio federale è disposto a rendere pubbliche le convenzioni esistenti tra la Confederazione e i Cantoni di ubicazione dei centri per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e dei giovani nei CFA?
3. È disposto, in collaborazione con la CDPE, a integrare le convenzioni con i Cantoni di ubicazione in modo che tutti i bambini e i giovani di tutti i CFA beneficino di un'offerta scolastica completa, adeguata alla loro età ed equivalente a quella della scuola dell'obbligo del rispettivo Cantone, e che i giovani siano scolarizzati fino ai 18 anni di età?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Spetta ai Cantoni stabilire l'età fino alla quale i minori sono soggetti all'obbligo scolastico e farlo rispettare. In questo ambito, la Confederazione non dispone di competenze costituzionali né è abilitata a impartire istruzioni ai Cantoni. Nella sua risposta all'interpellanza 21.3105 Locher Benguerel "Insegnamento scolastico ai bambini e ai giovani nei centri federali d'asilo", il Consiglio federale ha indicato che nei centri federali d'asilo (CFA) in cui sono alloggiati richiedenti l'asilo minorenni l'istruzione scolastica di base è impartita fino ai 16 anni. Ritiene sensata una scolarizzazione dei giovani oltre i 16 anni al fine di strutturare la loro giornata. La Confederazione mira a uniformare la prassi su scala nazionale considerando nel calcolo dei sussidi i 16-17enni che frequentano effettivamente la scuola. La loro scolarizzazione permette pure di sostenere gli obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera, decisa congiuntamente da Confederazione e Cantoni nel 2018.
2. L'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3). Le convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni sottostanno in linea di massima alle disposizioni della LTras. Ogni domanda è tuttavia trattata individualmente. La domanda di accesso alle convenzioni esistenti tra la Confederazione e i Cantoni di ubicazione dei centri per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e dei giovani nei CFA va presentata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che la esaminerà con il Cantone competente.
3. Le convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni di ubicazione prevedono già oggi che i Cantoni impartiscano l'insegnamento scolastico di base nei CFA conformemente alle pertinenti disposizioni cantonali in materia di istruzione scolastica ordinaria applicabili ai minori residenti. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha partecipato allo sviluppo del sistema di sussidio su cui si fondano queste convenzioni. Attualmente la SEM intrattiene colloqui con i Cantoni di ubicazione in merito alla loro disponibilità a scolarizzare i 16-17enni. È stato possibile concludere convenzioni complementari per sei CFA, altre sono in fase di elaborazione. Non è necessaria un'ulteriore partecipazione della CDPE.
Risposta del Consiglio federale.