21.407 · Iniziativa parlamentare · 2021-03-01
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Gli articoli 6 e 87 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) sono modificati come segue:
Articolo 6 Situazione particolare
...
4 (nuovo)
L'Assemblea federale può opporre il suo veto contro le ordinanze e le decisioni generali emanate dal Consiglio federale o dai dipartimenti secondo il presente articolo.
5 (nuovo)
Le ordinanze e le decisioni generali che sottostanno al veto devono essere pubblicate nel Foglio federale prima della loro entrata in vigore.
6 (nuovo)
Se entro dieci giorni dalla pubblicazione almeno un quarto dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la Commissione della Camera competente tratta tale proposta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
7 (nuovo)
Se la Commissione approva la proposta, l'Assemblea federale si riunisce entro dieci giorni e la tratta. Se la Commissione la respinge, la proposta è considerata liquidata.
8 (nuovo)
Se è approvata dalla Camera, la proposta è trasmessa all'altra Camera, a meno che nell'altra Camera vi sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta la proposta di veto della Camera prioritaria di norma lo stesso giorno.
9 (nuovo)
Se entrambe le Camere approvano la proposta, l'ordinanza e le decisioni generali decadono il giorno seguente.
Articolo 87 Disposizioni transitorie
...
4 (nuovo)
Il diritto di veto contro le ordinanze secondo l'articolo 6 capoverso 4 della presente legge si applica anche a ordinanze e decisioni generali emanate dal Consiglio federale secondo la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID 19 (Legge COVID 19).
Begründung
La proposta di modifica della LEp deve assicurare che il Parlamento partecipi alle decisioni anche nelle situazioni particolari. Nel corso della pandemia di COVID-19 il Consiglio federale ha a più riprese ignorato le decisioni e le dichiarazioni del Parlamento e delle Commissioni parlamentari adottando per ordinanza misure contrarie alla volontà espressa dal Parlamento.
La modifica proposta consente al Parlamento di verificare a posteriori le ordinanze e le decisioni generali emanate dal Consiglio federale nelle situazioni particolari. I termini stabiliti garantiscono che il Parlamento partecipi alle decisioni in modo tempestivo senza limitare eccessivamente la capacità d'azione dell'esecutivo. Il veto contro le ordinanze per le misure ordinate dal Consiglio federale nelle situazioni particolari è conforme all'articolo 148 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo cui l'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni. Senza il diritto di veto, c'è il rischio che la volontà del Parlamento non sia rispettata nelle situazioni particolari.
Poiché le competenze del Consiglio federale nelle situazioni straordinarie derivano dal diritto di necessità ai sensi degli articoli 184 e 185 della Costituzione federale, è invece da escludere il diritto di veto del Parlamento in questo tipo di situazioni.