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21.4081 · Interpellanza · 2021-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel suo messaggio del 25 aprile 2018 concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, il Consiglio federale ha apportato la qualifica seguente alle sue considerazioni sull'aumento da uno a due anni di della pena detentiva minima in caso di violenza carnale (art. 190 CP) (FF 2018, 2393):

"Il nostro Collegio è consapevole del fatto che, aumentando la pena minima, si limita notevolmente il libero apprezzamento dei giudici. (...) Si richiama però espressamente l'attenzione sulla possibilità di pronunciare una pena con la condizionale parziale: il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva da un anno a tre anni, se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. (...) In tal modo il giudice riacquista una parte del libero apprezzamento che gli viene tolto aumentando la pena minima".

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti in relazione a questa qualifica:

I ) in merito al passaggio "si richiama espressamente l'attenzione sulla possibilità di pronunciare una pena con la condizionale parziale":

1. Questo "richiamo espresso" alla possibilità di pronunciare una pena con la condizionale parziale va inteso come esortazione ai giudici a ritenere lieve o molto lieve la colpa degli autori della violenza carnale?

2. In caso di risposta negativa alla domanda 1: quali motivi hanno indotto il Consiglio federale a riprendere questo "richiamo espresso" nel testo del messaggio e cosa intende per "si richiama espressamente"?

3. Condivide l'opinione secondo cui le pene con la condizionale parziale dovrebbero rappresentare l'eccezione assoluta?

II) In merito al passaggio "Il nostro Collegio è consapevole del fatto che, aumentando la pena minima, si limita notevolmente il libero apprezzamento dei giudici. (...) In tal modo il giudice riacquista una parte del libero apprezzamento che gli viene tolto aumentando la pena minima":

4. Perché il Consiglio federale argomenta che aumentando la pena minima si limita notevolmente il libero apprezzamento dei giudici, sebbene in uno Stato di diritto questo libero apprezzamento sia per definizione il margine tra la pena minima e la pena massima prevista dal legislatore?

5. Il Consiglio federale ritiene che i giudici siano un gruppo d'interesse di cui il legislatore dovrebbe soddisfare o perlomeno considerare le esigenze?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Per il Consiglio federale era importante, nel messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, illustrare in maniera trasparente la situazione giuridica risultante dalla proposta di aumentare la pena detentiva minima. Le spiegazioni fornite in un messaggio non sono rivolte a un determinato gruppo di persone, bensì sono materiale legislativo che serve sia al Parlamento per la discussione del disegno sia, successivamente, a tutti coloro che applicano il diritto per l'interpretazione delle disposizioni di legge. Va peraltro precisato che nel frattempo il Parlamento ha separato il diritto penale in materia sessuale da questo progetto e che all'inizio del 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha posto in consultazione un progetto preliminare.

3. Le disposizioni generali del Codice penale sono in linea di principio applicabili a tutti i reati. Spetta ai giudici esaminare nel singolo caso, in base alle prescrizioni legali, se siano adempiute le condizioni per una pena detentiva con la condizionale parziale.

4. Le pene minime legali vanno evitate nella misura del possibile, poiché limitano il margine di apprezzamento dei giudici. Sono tuttavia irrinunciabili in determinate situazioni, in quanto evidenziano che il legislatore considera un determinato reato particolarmente degno di punizione. Nello stabilire una pena minima occorre tuttavia considerare che questa deve essere applicabile anche alla forma più lieve di un reato. Altrimenti, si rischiano pene sproporzionatamente severe.

5. I giudici o le associazioni di giudici hanno la possibilità - come qualsiasi altra persona o organizzazione - di esprimersi nel quadro di una consultazione su un progetto di legge. Questi pareri sono sovente molto preziosi, poiché segnalano precocemente punti problematici che possono essere decisivi per la successiva applicazione del diritto. Questi riscontri sono pertanto considerati nei successivi lavori legislativi.

Risposta del Consiglio federale.