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21.4091 · Mozione · 2021-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale affinché le piste ciclabili parallele a una strada principale abbiano la precedenza, salvo eccezioni, sulle strade secondarie che sboccano in quest'ultima.

Begründung

Secondo l'art. 15 cpv. 3 dell'ordinanza sulla circolazione stradale "chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo ..., da ciclopiste, ... deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade".

L'articolo 40 della stessa norma stabilisce la precedenza per le piste ciclabili che corrono parallele agli assi stradali ma a una distanza massima di 2 metri, limite che consente di eludere il principio della regola. Infatti, all'atto pratico, è sufficiente allontanare la ciclopista a più di 2 metri dalla carreggiata per togliere la precedenza ai ciclisti. Una prassi confermata da numerosi esempi.

Questa situazione penalizza fortemente le piste ciclabili che costeggiano le strade principali. Il crescente utilizzo di biciclette convenzionali o a pedalata assistita negli spostamenti per lavoro o tempo libero deve spingerci a ripensare il ruolo e la precedenza di questa forma di mobilità sostenibile al fine di incentivarla negli spazi sicuri riservati.

Un modo semplice ed efficace per favorire le ciclopiste è invertire l'ordine prestabilito delle precedenze e limitare la pratica di allontanamento della pista ciclabile dalla carreggiata in corrispondenza di un incrocio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come il Consiglio federale ha già esposto nella sua risposta all'interpellanza Pointet del 25 novembre 2020 (20.4051 Piste ciclabili: perché un tale declassamento?), l'articolo 15 capoverso 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) disciplina a livello generale i rapporti di precedenza alle intersezioni con una ciclopista. Le autorità cantonali o comunali possono stabilire deroghe mediante apposita segnaletica.

Se una ciclopista sbocca su una strada secondaria, si può concedere la precedenza ai ciclisti segnalando l'attraversamento con linee gialle discontinue e toglierla ai mezzi motorizzati sulla strada secondaria mediante i segnali "Stop" o "Dare precedenza".

Se corre lungo una strada principale e confluisce in una secondaria, la ciclopista unidirezionale può essere convertita in corsia ciclabile in corrispondenza della diramazione o essere avvicinata alla carreggiata parallela. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 40 capoverso 5 ONC, secondo il quale se la distanza tra ciclopista e sede stradale del traffico motorizzato non supera i 2 metri, alle intersezioni vigono per i ciclisti le stesse norme di precedenza valide per gli altri conducenti sulla carreggiata adiacente, tra queste anche il diritto di precedenza all'attraversamento della strada secondaria.

La precedenza non deve invece spettare ai ciclisti quando la ciclopista interseca una strada principale, in ragione dell'elevato rischio di incidente legato ai volumi e flussi di traffico.

Complessivamente le autorità competenti a livello cantonale e comunale dispongono dunque di sufficienti opzioni di configurazione e segnaletica per trovare una soluzione adatta alle circostanze e compatibile con i requisiti di sicurezza stradale e le esigenze della mobilità ciclistica.

La futura legge federale sulle vie ciclabili ("legge sulle ciclovie") consentirà al Consiglio federale inoltre di fornire consulenza e supporto alle autorità esecutive in tema di costruzione e miglioramento dell'infrastruttura ciclabile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.