21.4121 · Interpellanza · 2021-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I contributi previsti in un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale, che i datori di lavoro e i lavoratori sono generalmente tenuti a versare, sono a destinazione vincolata conformemente alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). Il loro utilizzo è limitato da diverse direttive. I contributi possono essere utilizzati soltanto per l'esecuzione del CCL o a scopo di formazione continua, protezione della salute o sicurezza sul lavoro. In questo contesto i dati sugli attivi del sindacato Unia recentemente pubblicati sono ancora più sorprendenti. In seguito a una sentenza del Tribunale federale si è saputo che Unia detiene circa mezzo miliardo di franchi di attivi in soli beni immobiliari e che possiede un capitale proprio imponibile di circa 327 milioni di franchi. Altri attivi, come quelli della Fondazione Unia, non sono stati resi noti. Queste cifre indicano che Unia è molto probabilmente una delle organizzazioni politiche finanziariamente più potenti in Svizzera, e quindi più potente di qualsiasi altro partito, associazione economica o organizzazione.
Alla luce di quanto precede chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Com'è possibile che un sindacato accumuli un simile patrimonio nonostante i severi requisiti normativi?
2. Nel caso dei contributi dovuti in seguito a una decisione dello Stato, come si può garantire che non vengano utilizzati dai sindacati per accumulare attivi patrimoniali?
3. Come esercita il Consiglio federale il suo obbligo di controllo?
4. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire a livello legislativo, ad esempio in merito alla trasparenza dei sindacati riguardo al loro patrimonio?
5. Considerato l'elevato patrimonio di Unia, non sarebbe opportuno ridurre i contributi, spesso obbligatori, versati dai dipendenti alle istituzioni degli organi del CCL? Di quanto migliorerebbe così il potere d'acquisto dei lavoratori interessati?
Stellungnahme des Bundesrates
1.- 3. I lavoratori e i datori di lavoro che, sulla base delle disposizioni di un CCL, sono tenuti a versare contributi per la sua esecuzione devono pagare questi contributi alle commissioni paritetiche (CP) e non alle associazioni (come Unia) che hanno stipulato il CCL. Le CP devono presentare annualmente alla SECO i loro bilanci e conti economici e rendere conto dell'utilizzo degli importi ricevuti.
La SECO sorveglia le CP emanando direttive (testo consultabile su www.seco.admin.ch > Lavoro > Contratti collettivi di lavoro > Informazioni complementari > Documento pdf Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen - Weisungen über Beiträge, disponibile unicamente in tedesco e francese) ed esaminando in funzione dei rischi, mediante controlli a tavolino dei conti annuali presentati e audit in loco, l'impiego dei contributi previsti dal CCL. Quale autorità di vigilanza la SECO può chiedere tutte le informazioni e i documenti supplementari necessari. Solo la CP, e non un'associazione individuale, può decidere sull'impiego dei contributi stabiliti dal CCL. Le CP sono composte da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Se una CP incarica una o più associazioni di svolgere compiti d'esecuzione del CCL, la o le associazioni in questione devono rendere conto alla CP e alla SECO dell'utilizzo dei fondi. Le associazioni devono inoltre dimostrare che le spese sostenute per l'esecuzione sono almeno equivalenti all'importo assegnato loro proveniente dai contributi CCL. In ogni caso, i contributi devono essere utilizzati solo per lo scopo previsto.
La SECO sorveglia unicamente l'utilizzo dei contributi percepiti dalle CP in virtù di CCL di obbligatorietà generale. L'impiego dei contributi versati sulla base di un CCL non dichiarato di obbligatorietà generale è disciplinato esclusivamente da un accordo privato tra le parti contraenti.
Le disposizioni di cui sopra garantiscono che i contributi dovuti nell'ambito di un CCL di obbligatorietà generale non vadano ad alimentare il patrimonio di un'associazione che è parte contraente del CCL.
4. Il Consiglio federale ritiene che l'introduzione di disposizioni specifiche per i sindacati concernenti la trasparenza del loro patrimonio costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificabile rispetto ad altre associazioni o gruppi di interesse come le associazioni dei datori di lavoro. Il Consiglio federale rammenta inoltre che la libertà sindacale è protetta dalla Costituzione (art. 28 Cost.) e può essere limitata solo nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità. Per quanto riguarda l'impiego dei contributi previsti dal CCL, anche il Consiglio federale ritiene opportuno, in termini di trasparenza e controllo, l'obbligo di pubblicazione dei conti annuali delle CP. Non vede tuttavia la necessità di intervenire a livello legislativo, come ha dichiarato nel suo parere sulla mozione 21.3599 della Commissione dell'economia e dei tributi CN (Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche), che ha proposto di respingere. La mozione è stata accolta dalla Camera prioritaria. In questo caso il Consiglio federale si è riservato di chiedere alla seconda Camera di incaricarlo di esaminare se le CP possano essere obbligate, nel quadro dei decreti federali che conferiscono obbligatorietà generale al CCL, a pubblicare i loro rapporti annuali.
5. Come menzionato sopra, i contributi dovuti sulla base di un CCL di obbligatorietà generale non sono versati a Unia, ma sono amministrati congiuntamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati che hanno stipulato il CCL. Inoltre, l'importo dei contributi è il risultato di negoziati tra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati.
Quale autorità di vigilanza, la SECO interviene per far ridurre i contributi se questi non soddisfano i requisiti delle direttive menzionate nella risposta alle domande 1-3. Le direttive richiedono che i contributi siano utilizzati di volta in volta. Gli accantonamenti e il capitale non possono così superare un certo importo e sono autorizzati solo per realizzare progetti concretamente definiti o se sono necessari per coprire rischi esistenti. Anche questi fondi devono essere utilizzati in maniera conforme agli scopi dell'esecuzione del CCL.
Risposta del Consiglio federale.