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21.4142 · Mozione · 2021-09-29

Dipartimento dell'interno

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto di modifica della legge sul libero passaggio (LFLP) che eviti le perdite forzate sulla prestazione di libero passaggio subite attualmente dagli assicurati in caso di passaggio da un datore di lavoro che offre un piano di previdenza 1e a uno senza un tale piano. Grazie a una modifica della LFLP, in caso di uscita da un piano di previdenza 1e il salariato avrebbe la possibilità di depositare il relativo avere previdenziale presso un istituto di libero passaggio per al massimo due anni, il che gli permetterebbe di aderire a una strategia d'investimento con una quota di azioni simile e, in caso di rialzo dei corsi, di recuperare le perdite subite al momento dell'uscita dalla cassa pensioni del precedente datore di lavoro. Durante questo periodo di due anni il salariato avrebbe dunque la possibilità di decidere da solo il momento in cui realizzare il suo avere di previdenza e versarlo alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro.

Begründung

In base al diritto vigente (art. 3 LFLP), in caso di cambiamento del posto di lavoro e, quindi, dell'istituto di previdenza, i salariati sono tenuti a far versare il loro avere di previdenza alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro.

Lo stesso obbligo sussiste se l'avere di previdenza era depositato temporaneamente su un conto di libero passaggio di un istituto di libero passaggio, per esempio perché l'assicurato era disoccupato o aveva soggiornato all'estero: conformemente all'articolo 4 capoverso 2bis LFLP, al momento dell'inizio della nuova attività lucrativa, l'avere di previdenza deve essere trasferito alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro.

Se un lavoratore esce (volontariamente o, in caso di perdita del posto di lavoro, involontariamente) da un piano di previdenza 1e e la cassa pensioni del nuovo datore di lavoro non offre un tale piano, ne può derivare la realizzazione forzata di una perdita in caso di crisi dei mercati finanziari al momento dell'uscita dall'istituto. Questa perdita non può più essere recuperata in caso di successivo rialzo dei corsi borsistici, poiché il nuovo datore di lavoro non offre un piano di previdenza 1e con una strategia d'investimento analoga.

Il diritto in materia di previdenza non dovrebbe tollerare questa doppia penalizzazione (perdita del posto di lavoro e perdite finanziare sul capitale di previdenza) e va quindi adeguato di conseguenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42), in caso di cambiamento di impiego tutti i lavoratori devono trasferire integralmente la loro prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, poiché solo in questo modo si può garantire il mantenimento della protezione previdenziale, in particolare contro i rischi di morte e invalidità.

Il 1° ottobre 2017 è entrata in vigore una modifica della LFLP che esige una maggiore responsabilità individuale dagli assicurati che aderiscono a piani di previdenza 1e. Questi possono scegliere tra varie strategie d'investimento più o meno rischiose, in funzione della propria capacità di rischio, ma gli istituti di previdenza devono offrire loro almeno una strategia con investimenti a basso rischio. In linea di massima, i piani di previdenza 1e offrono l'opportunità di rendimenti più elevati agli assicurati, che in compenso devono però anche sopportare personalmente eventuali conseguenze negative della loro strategia d'investimento. Nel valutare la strategia d'investimento si deve considerare anche l'eventualità di un cambiamento di impiego.

La scelta della strategia non deve avere ripercussioni negative per l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La richiesta della presente mozione comporterebbe tuttavia una riduzione della responsabilità individuale esplicitamente voluta dal legislatore: secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), l'insieme dei dipendenti di un datore di lavoro costituisce un collettivo, i cui membri devono essere tutti assicurati alle stesse condizioni. Una disposizione che permettesse ad alcuni assicurati di non trasferire la loro prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza violerebbe il principio di parità di trattamento del collettivo. Questo avrebbe ripercussioni soprattutto in caso di copertura insufficiente del nuovo istituto: i nuovi dipendenti che non fossero obbligati a trasferire la loro prestazione d'uscita godrebbero di un trattamento privilegiato, dato che le loro prestazioni d'uscita non parteciperebbero al risanamento dell'istituto. In caso di liquidazione parziale, le persone che non hanno trasferito la prestazione d'uscita sarebbero avvantaggiate, dato che i loro averi non sarebbero interessati dalla copertura insufficiente, mentre tutti gli altri assicurati, anche quelli nuovi, subirebbero una riduzione delle loro prestazioni d'uscita. A causa del diritto di opzione di singoli assicurati, la copertura insufficiente si concentrerebbe sugli averi degli altri assicurati, che ne risentirebbero così in misura ancora maggiore.

Oltretutto, la situazione di chi esce da un piano di previdenza 1e non è sostanzialmente diversa da quella di chi, per esempio in seguito a disoccupazione o maternità, deve trasferire per un certo periodo la sua prestazione d'uscita su un conto di libero passaggio e sceglie una soluzione con un'elevata quota di azioni. Anche in questo caso l'assicurato subisce una perdita se, avendo trovato un nuovo lavoro, deve sciogliere il suo conto di libero passaggio durante una fase di ribasso dei mercati finanziari.

La presente mozione è identica alla mozione Weibel 19.3769 "Protezione del capitale previdenziale in caso di uscita da un piano di previdenza 1e", tolta dal ruolo, che il Consiglio federale ha ugualmente proposto di respingere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.