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21.4147 · Interpellanza · 2021-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Stando ad alcuni comunicati stampa, un'azienda svizzera avrebbe esportato in Siria isopropanolo destinato alla produzione di analgesici. Vi sono forti sospetti che la sostanza chimica sia invece stata impiegata per produrre armi di distruzione di massa. L'isopropanolo è stato spedito dalla Svizzera perché allora, nel 2014, l'esportazione di tale sostanza era già soggetta a obbligo di autorizzazione nell'UE, ma non ancora nel nostro Paese. Mentre la Svizzera contribuiva con 1,5 milioni di franchi alla distruzione delle scorte siriane di armi chimiche e dei loro precursori, tra cui l'isopropanolo, cinque tonnellate di quest'ultimo sono partite per la Siria dal nostro Paese. Si teme che il regime di Assad si sia servito del lotto di isopropanolo arrivato dalla Svizzera per fabbricare circa otto tonnellate di gas sarin, un agente neurotossico, che avrebbe poi usato contro i civili. Diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza 18.3638 (2018), indagini più recenti lasciano supporre che solo una minima parte delle cinque tonnellate di isopropanolo sia stata destinata alla produzione di farmaci. Solo dal 2018 esportazioni di questo tipo verso la Siria sono soggette a una regolamentazione più restrittiva nel nostro Paese. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande sulla base delle ultime informazioni disponibili:

1. Quali insegnamenti ha tratto il Consiglio federale dal caso in questione? A posteriori, cosa farebbe diversamente?

2. Come prevede di evitare che in futuro si possa nuovamente ricorrere alla Svizzera per eludere le restrizioni sulle esportazioni problematiche?

3. Sono necessarie norme più rigide per l'esportazione di precursori o di agenti chimici a duplice impiego verso Paesi potenzialmente problematici?

4. Nella risposta all'interpellanza 19.3117, Il Consiglio federale scriveva: "Il 15 ottobre 2018 il Consiglio dell'UE ha deciso e adottato un nuovo regolamento relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. (...) Attualmente sono in corso accertamenti, da parte del DEFR e degli altri Dipartimenti interessati, per valutare approfonditamente quali siano le possibili implicazioni di questo tipo di sanzioni". A che punto sono questi accertamenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7), precisando e formalizzando così i processi di autorizzazione riguardanti determinati prodotti chimici, materiali e altri beni (RU 2012 3489). Questa decisione è stata presa in seguito all'esportazione in Siria di isopropanolo nel 2014. Il Consiglio federale intendeva fare in modo che tutte le forniture dirette in Siria di beni suscettibili di essere impiegati abusivamente per produrre armi chimiche, anziché per lo scopo legittimo previsto, fossero in futuro subordinate a una procedura di autorizzazione ("catch-all"). Anche l'Unione europea prevede una restrizione analoga all'esportazione di tali beni. A tutt'oggi mancano però indizi di un impiego effettivamente abusivo della sostanza chimica esportata nel 2014, né sono pervenute comunicazioni da parte di Stati terzi od organizzazioni internazionali in tal senso.

2. Tra i motivi di rifiuto per l'esportazione di beni soggetti a obbligo di autorizzazione, l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1) prevede il caso in cui lo Stato d'origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato. Ciò vale anche per il transito, incluso quello nei depositi doganali. Al fine di prevenire che si faccia ricorso alla Svizzera per eludere i controlli, le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione sono costantemente in contatto con le autorità straniere competenti. Nel caso in questione il Consiglio federale non era al corrente di esportazioni dalla Svizzera verso la Siria non autorizzate; pertanto i requisiti per l'applicazione del criterio sopracitato non erano soddisfatti.

3. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni concernenti il controllo dei beni a duplice impiego e gli embarghi siano sufficienti a impedire l'esportazione e il transito di prodotti industriali sensibili in termini di proliferazione.

4. Il 15 ottobre 2018 il Consiglio dell'UE ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (GU L 259/12 del 16.10.2018). Tra i soggetti interessati dalle sanzioni di cui al regolamento figurano 15 persone fisiche e 2 enti, uno russo e uno siriano. Al momento si sta vagliando l'opportunità di recepire tali misure, nonché i regimi di sanzioni UE in materia di diritti umani e attacchi informatici, nella legge sugli embarghi (RS 946.231). A tempo debito il Consiglio federale prenderà posizione al riguardo.

Risposta del Consiglio federale.