21.4153 · Interpellanza · 2021-09-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con la presente interpellanza chiedo al Consiglio federale di liberalizzare il mercato dei cani da protezione delle greggi, indennizzando anche gli allevatori che acquistano un cane da protezione che non rientra nel monopolio di AGRIDEA. Di fronte alla minaccia rappresentata dai branchi di lupi sui nostri pascoli alpini, molti allevatori utilizzano cani da protezione delle greggi. Tuttavia, da quanto risulta, la Confederazione non indennizza gli allevatori per la perdita di animali da reddito se il loro cane da protezione non proviene da un allevatore autorizzato da AGRIDEA. Al momento, AGRIDEA, peraltro finanziata dall'Ufficio federale dell'ambiente, non è tuttavia in grado di soddisfare la forte domanda. È quindi necessario che gli allevatori siano liberi di comperare i loro cani dove vogliono con la certezza che saranno indennizzati dalla Confederazione in caso di danni. Gli allevatori vogliono poter acquistare i cani in Paesi dove, da decenni, sono allevati con pecore e capre e dove hanno familiarità con i turisti. Chiedo quindi al Consiglio federale di fare in modo che gli allevatori siano liberi di scegliere quali cani da protezione delle greggi acquistare e che, qualunque razza di cane scelgano, sia loro garantito un indennizzo per i danni causati da branchi di lupi.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confederazione e i Cantoni risarciscono integralmente i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, indipendentemente dal fatto che questi erano protetti con misure di protezione delle greggi. La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti (art. 10 ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01).
Già oggi, ogni agricoltore è libero di impiegare cani da protezione delle greggi di qualsiasi razza. Tuttavia, la Confederazione finanzia soltanto i cani da protezione che soddisfano i requisiti secondo l'OCP (art. 10ter cpvv. 1 lett. a e 2 lett. b e art. 10quater OCP). Tra le condizioni poste dalla Confederazione vi sono l'adozione di misure concrete per prevenire incidenti e conflitti nell'azienda agricola di base o di estivazione. Ciò include anche il fatto che il cane deve appartenere a una razza adatta alla protezione del bestiame in Svizzera e riconosciuta dalla Confederazione. Questo sistema, in cui soltanto i cani riconosciuti e testati sono impiegati secondo regole chiare, offre all'allevatore la massima sicurezza giuridica possibile nel loro impiego.
Sul loro territorio, i Cantoni possono riconoscere altre razze di cani da protezione delle greggi. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostiene la loro detenzione e il loro impiego come una cosiddetta "altra misura dei Cantoni" nella protezione del bestiame (art. 10ter cpv. 1 lett. d OCP). Spetta al Cantone sviluppare un sistema di prevenzione degli incidenti con le persone. In caso di danni ad animali da reddito causati da grandi predatori, l'UFAM riconosce in linea di principio l'effetto protettivo di questi cani, a condizione che siano stati impiegati correttamente.
Questo sistema federale è il risultato dell'adempimento della mozione Hassler (10.3242) "Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori" e la sua validità è dimostrata. La Confederazione soddisfa in tal modo l'esigenza della società per una protezione efficiente e quella di una riduzione al minimo degli incidenti e dei conflitti con i cani da protezione delle greggi. Liberalizzare il mercato dei cani da protezione delle greggi renderebbe impossibile l'allevamento di linee da lavoro nelle due razze ufficiali e indebolirebbe il suddetto sistema di prevenzione degli incidenti e dei conflitti.
Risposta del Consiglio federale.