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21.4161 · Mozione · 2021-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di semplificare le disposizioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) riguardanti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 OIP) in modo da consentire l'autocomparazione senza che siano fissati limiti di tempo, in particolare per gli articoli di stagione come capi di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, ecc., se la merce in questione è stata effettivamente proposta in precedenza, per almeno quattro settimane consecutive, al prezzo più alto indicato.

Begründung

Le disposizioni piuttosto complesse dell'OIP sull'autocomparazione, che regolamentano le indicazioni di riduzione dei prezzi e le comparazioni con il prezzo di vendita iniziale, erano state introdotte per evitare che i consumatori fossero tratti in inganno, ma oggi sono superate. Più in particolare, la cosiddetta regola del dimezzamento secondo cui il "prezzo comparativo" può essere indicato solo per la metà del periodo durante il quale è stato o sarà praticato, e al massimo per due mesi, comporta per i venditori e per le autorità di controllo un onere sproporzionato rispetto al vantaggio che ne risulta per il cliente.

Questa regola era forse giustificata in passato, ma oggi non è affatto adeguata ai tassi di rotazione rapida delle merci che si osservano nel commercio al dettaglio. I mercati sono diventati molto volatili, per cui i venditori di articoli stagionali devono poter reagire in modo altrettanto rapido e flessibile. Pertanto, se un commerciante al dettaglio constata che un articolo non si vende o si vende male, deve eventualmente poterne ridurre il prezzo già qualche settimana dopo aver iniziato a proporlo. La pandemia e i ritardi nelle catene di approvvigionamento hanno ulteriormente aggravato il problema. Anche lo sviluppo dell'e-commerce invita a essere più pragmatici. In uno shop online, infatti, è sufficiente un clic del mouse per modificare il prezzo di un articolo, mentre in un negozio fisico ogni singolo prodotto deve essere rietichettato. Inoltre l'inutile regola del dimezzamento, che permette di indicare il "prezzo comparativo" per la metà soltanto del periodo durante il quale è stato o sarà praticato, penalizza soprattutto il commercio fisico.

Per garantire che il consumatore non venga ingannato, in particolare dall'indicazione di prezzi gonfiati, è sufficiente introdurre una semplice regola secondo cui le merci devono essere offerte al prezzo normale per almeno quattro settimane prima di poter essere scontate. Ciò fornisce trasparenza e rende più facile per i clienti confrontare i prezzi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che le disposizioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) relative all'autocomparazione (art. 16 OIP; regola del dimezzamento e regola dei due mesi al massimo) sono relativamente severe. Tuttavia, sono necessarie per evitare il rischio di inganno e assicurano un'attuazione efficace della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), che vieta l'indicazione fallace di prezzi comparativi. Permettere l'autocomparazione per certi prodotti senza restrizioni di tempo aumenterebbe il rischio di abusi e metterebbe in pericolo la protezione dei consumatori dagli inganni. La significatività dei prezzi comparativi diminuisce infatti con il trascorrere del tempo. Un confronto dei prezzi su diversi mesi o addirittura su diversi anni rischierebbe di essere fallace e sarebbe quindi svantaggioso per i consumatori.

Una regolamentazione speciale per gli "articoli stagionali" porterebbe a un altro problema spinoso, vale a dire la difficoltà di delimitazione rispetto agli altri beni, perché il termine "articoli stagionali" è impreciso ed è quasi impossibile da definire. Questo non semplificherebbe dunque la regolamentazione. Al contrario, ci sarebbe il pericolo di renderla più complessa e più difficile da attuare.

Il requisito per cui le merci devono essere offerte a un determinato prezzo per almeno quattro settimane prima che sia possibile praticare uno sconto contraddice inoltre la tendenza attuale verso un cambiamento dinamico dei prezzi di mercato. Secondo la regolamentazione attuale, nell'ambito di un'autocomparazione, per esempio, un prezzo applicato per quattro giorni può essere usato come prezzo comparativo per due giorni. Questa regolamentazione è più adatta alla dinamicità dei prezzi.

Il Consiglio federale ha già affrontato la questione l'anno scorso nel rapporto pubblicato nel maggio 2020 (www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie > Indicazione dei prezzi > Principi> Informazioni complementari e comunicati stampa) in risposta al postulato 18.3237 Lombardi del 15 marzo 2018 (Come semplificare le disposizioni sull'indicazione dei prezzi). Nel rapporto si giunge alla conclusione che le attuali disposizioni previste dall'OIP per evitare inganni nel caso di prezzi comparativi (regola del dimezzamento e regola dei due mesi) precisano le prescrizioni della LCSl e si sono dimostrate efficaci. Sono formulate in modo chiaro, sono facili da applicare e permettono di tener conto della dinamicità dei prezzi. Inoltre, essendo in vigore da parecchio tempo, sono ben note sia alle autorità di esecuzione sia ai venditori, garantiscono trasparenza, creano certezza del diritto e permettono di evitare che i consumatori siano tratti in inganno.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.