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21.4164 · Mozione · 2021-09-30

Dipartimento dell'interno

Proposta di stralcio è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire che le autorità svizzere riconoscano le decisioni di omologazione dell'UE per i prodotti fitosanitari (per l'agricoltura biologica e per quella convenzionale) e che al contempo rilascino le autorizzazioni corrispondenti. A tal fine l'articolo 160 capoverso 6 LAgr potrebbe essere completato come segue: "Le decisioni dell'UE per l'approvazione di nuovi principi attivi dei prodotti fitosanitari nonché per il rinnovo e la verifica dell'approvazione di principi attivi sono riprese direttamente. Le omologazioni di prodotti fitosanitari dell'UE centrale e/o meridionale sono riprese in Svizzera nel quadro della procedura di omologazione zonale (art. 36 e 37, Regolamento CE N. 1107/2009)".

Begründung

L'agricoltura biologica e quella convenzionale dipendono dai prodotti fitosanitari. È quanto dimostrano le attuali perdite di raccolto in quasi tutte le colture dovute alle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Grandine e umidità favoriscono l'insorgenza di malattie. L'elenco dei prodotti fitosanitari disponibili è però ristretto e già oggi non è sufficientemente garantita la protezione delle piante utili. La formazione di resistenze incombe. A causa della lentezza della procedura di omologazione svizzera, praticamente non sono disponibili nuovi prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica né per quella convenzionale.

Nei Paesi limitrofi gli agricoltori possono impiegare principi attivi nuovi, migliori e con un minore impatto sull'ambiente. La situazione è diventata insostenibile anche in considerazione del fatto che la procedura di omologazione svizzera è ampiamente armonizzata con quella dell'UE. In Svizzera la valutazione dei rischi dal punto di vista scientifico avviene secondo metodi concordati a livello internazionale (OCSE, UE) e si basa principalmente sugli stessi dati e studi considerati nell'UE.

Nel quadro del pacchetto di ordinanze agricole 2020, il Consiglio federale aveva già deciso autonomamente di rinunciare a una propria valutazione dei principi attivi dei prodotti fitosanitari in caso di revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari e di riprendere quella dell'UE.

Pertanto la Svizzera è tenuta a riconoscere le decisioni di omologazione dell'UE per nuovi principi attivi e i rispettivi prodotti. Dal punto di vista legislativo è opportuno riprendere autonomamente le decisioni di omologazione dell'UE per i prodotti fitosanitari anche in considerazione della complessità della materia e per motivi di uniformità. Sul piano amministrativo ciò rappresenta un'enorme agevolazione per le autorità e comporta un immediato e netto miglioramento per l'agricoltura svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha già adottato diverse misure in vista di agevolare il riconoscimento delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari concesse nell'UE. La legislazione sui prodotti fitosanitari è armonizzata con quella europea. Le esigenze relative ai dati da fornire unitamente alle domande di omologazione e quelle da adempiere affinché un prodotto venga omologato sono identiche a quelle vigenti nell'UE. L'11 novembre 2020, il Consiglio federale ha adeguato le disposizioni dell'articolo 24 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RU 2020 5563; RS 961.161). Se una domanda è stata depositata corredata del rispettivo fascicolo, i risultati delle valutazioni dei principi attivi effettuate dalle autorità europee sono riconosciuti senza procedere a esami complementari. Questa disposizione mira ad agevolare l'autorizzazione di nuovi principi attivi.

Per riconoscere automaticamente l'approvazione dei principi attivi nell'UE o l'autorizzazione dei prodotti, è necessario poter accedere al fascicolo completo che correda le domande d'approvazione o d'autorizzazione. Ciò sarebbe possibile, ad esempio, attraverso un accordo, che però attualmente non esiste. Questo, consentirebbe, inoltre, di avere accesso ai rapporti di valutazione dei rischi a cura delle autorità nazionali dell'UE nell'ambito dell'autorizzazione dei prodotti. Senza il fascicolo contenente i dati scientifici sulle proprietà dei prodotti e senza il rapporto di valutazione delle autorità, non è possibile fissare prescrizioni d'utilizzo adeguate alle condizioni svizzere. Per esempio, le prescrizioni d'utilizzo fissate nell'autorizzazione svizzera determinano quali prodotti fitosanitari sono vietati nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Queste prescrizioni, specifiche del nostro Paese, non figurano nelle autorizzazioni dei Paesi limitrofi. Senza il fascicolo d'omologazione, non si possono fissare prescrizioni d'utilizzo conformi alle norme vigenti in Svizzera per la protezione della falda freatica.

Il Consiglio federale riconosce l'importanza di avere a disposizione mezzi efficaci per la protezione delle colture. Negli ultimi anni hanno dovuto essere revocate le autorizzazioni di numerosi prodotti fitosanitari perché questi non erano più conformi alle esigenze vigenti. Per assicurare una protezione efficace delle colture contro gli organismi nocivi è fondamentale disporre di altri mezzi di lotta, compresi altri prodotti naturali o di sintesi, se necessario. Il riconoscimento delle autorizzazioni concesse nell'UE agevola l'autorizzazione di questi prodotti. Nel quadro della riorganizzazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di elaborare varie proposte per ottimizzarla. Anche in questo frangente si esaminerà con quali mezzi si potrà agevolare il riconoscimento dei prodotti autorizzati nell'UE.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.