Lexipedia

21.4185 · Interpellanza · 2021-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere, singolarmente, alle domande seguenti:

A. Per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo del recepimento della più recente direttiva UE sulle armi nella legislazione svizzera

1. In occasione della conferenza stampa del 14 febbraio 2019 il Consiglio federale ha dichiarato che il recepimento della direttiva UE sulle armi mira a meglio proteggere la popolazione dall'abuso criminale di armi.

Quali misure il Consiglio federale ha finora adottato per verificare l'auspicato effetto protettivo della modifica legale (metodo di valutazione, data d'inizio della valutazione, eventualmente data in cui è stata conclusa la valutazione), e quali risultati (intermedi) sono già disponibili?

2. Nella medesima conferenza stampa il Consiglio federale ha spiegato che l'introduzione di obblighi supplementari di contrassegnare le armi permette alla polizia di identificare più facilmente un'arma al fine di chiarire o impedire reati.

Quanti reati hanno già potuto essere chiariti o impediti più agevolmente grazie a questi obblighi di contrassegno? (numero e tipo di reato; chiarito o impedito)

B. Per quanto riguarda la strategia del Consiglio federale in caso di determinati inasprimenti supplementari della direttiva UE sulle armi

3. Nel suo messaggio concernente il recepimento della più recente direttiva UE sulle armi, il Consiglio federale ha argomentato che la rinuncia da parte dell'UE all'introduzione a) di un divieto assoluto per privati di detenere armi semiautomatiche e b) di esami medici e psicologici obbligatori per i detentori di armi può essere considerata un successo negoziale nonostante la Commissione UE avesse manifestamente "difeso con veemenza" questi inasprimenti (FF 2018 1561).

Qual è ad oggi la strategia del Consiglio federale nel caso in cui la Svizzera non riuscisse a impedire, in occasione della prossima modifica della direttiva UE sulle armi, che uno dei seguenti inasprimenti sia ripreso nel testo della direttiva: i citati inasprimenti a. o b.; c. una cosiddetta prova dell'affidabilità dei detentori di armi; d. un obbligo esplicito per i privati di custodire le armi in cassaforte; e. un'altra disposizione incompatibile con la speciale tradizione militare, di tiro e di milizia della Svizzera?

C. Per quanto riguarda le raccomandazioni della Prevenzione Svizzera della Criminalità in relazione al possesso di armi da parte di privati

Sul suo sito, la Prevenzione Svizzera della Criminalità scrive: "La polizia e gli specialisti della prevenzione sconsigliano vivamente di procurarsi armi da fuoco per la protezione personale, dato che (...) è facile per un aggressore strappare un'arma da mani poco esperte e impiegarla a sua volta".

4. Quanti casi può citare il Consiglio federale, a livello svizzero, in cui si è verificato nel corso degli ultimi 30 anni il suddetto scenario di arma strappata al detentore?

5. Quali conclusioni trae, per la prevenzione della criminalità, dall'evidenza scientifica che si fonda sulle analisi di sondaggi sistematici delle vittime e contraddice la citata valutazione della Prevenzione Svizzera della Criminalità (per l'elenco si veda la motivazione)?

Begründung

Analisi di sondaggi sistematici delle vittime i cui risultati contraddicono la valutazione della Prevenzione Svizzera della Criminalità citata al punto C (cernita):

Quinsey, Vernon L./Upfold, Douglas: Rape Completion and Victim Injury as a Function of Female Resistance Strategy, in: Revue canadienne des sciences du comportement 17/1, 1985, pag. 40-50.

Kleck, Gary/Sayles, Susan: Rape and Resistance, in: Social Problems, 37/2, 1990, pag. 149-162.

Delone, Miriam/Kleck, Gary: Victim Resistance and Offender Weapon Effects in Robbery, in: Journal of Quantitative Criminology 9/1, 1993, pag. 55-81.

Tark, Jongyeon/Kleck, Gary: Resisting Crime. The Effect of Victim Action on the Outcomes of Crimes, in: Criminology 42/4, 2004, pag. 861-909.

Guerette, Rob T./Santana, Shannon A.: Explaining Victim Self-Protective Behavior Effects on Crime Incident Outcomes, in: Crime & Delinqency 52/2, 2010, pag. 198-226.

Tark, Jongyeon/Kleck, Gary: Resisting Rape: The Effects of Victim Self-Protection on Rape Completion and Injury, in: Violence Against Women 20/3, 2014, pag. 270-292.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le disposizioni relative all'attuazione della direttiva UE sulle armi modificata sono entrate in vigore il 15 agosto 2019, salvo alcune eccezioni. I nuovi obblighi di contrassegnare singolarmente le parti essenziali di un'arma sono entrati in vigore soltanto il 1° settembre 2020. Le disposizioni relative allo scambio di informazioni automatizzato con altri Stati Schengen entreranno in vigore in un secondo tempo, quando saranno soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine.

Il Consiglio federale ritiene per il momento prematura una valutazione delle disposizioni attuative.

2. Come illustrato nella risposta alla prima domanda, gli obblighi supplementari di contrassegnare le armi sono entrati in vigore soltanto il 1° settembre 2020. Pertanto, non è possibile rispondere a questa domanda. Da un lato, il periodo di applicazione di tale misura è troppo breve per consentire di valutarne l'efficacia e, dall'altro, né i Cantoni né l'Ufficio federale di statistica dispongono di dati specifici in merito. L'Ufficio federale di polizia valuterà insieme ai Cantoni quali informazioni complementari possono essere raccolte in relazione ai reati in materia di armi.

3. La Commissione europea è tenuta a esaminare ogni cinque anni la direttiva UE sulle armi. L'ultimo rapporto di valutazione è stato pubblicato il 27 ottobre 2021. Sulla base dei risultati presentati in tale rapporto, l'UE valuterà se e dove sarà necessario modificare la direttiva sulle armi. Solo allora il Consiglio federale potrà definire la sua posizione in merito.

4. La statistica criminale di polizia (SCP) non fornisce elementi al riguardo. Per mancanza di informazioni, il Consiglio federale non può quindi rispondere a questa domanda.

5. Le evidenze scientifiche emerse dagli studi anglosassoni citati non possono essere confrontate con i risultati dei sondaggi condotti in Svizzera tra le vittime. Nel nostro Paese non sono ancora stati raccolti dati per determinare se il fatto di procurarsi un'arma da fuoco per la difesa personale contribuisca a ridurre la paura nei confronti del crimine e a prevenire in maniera efficace i reati. In linea di principio, è sconsigliabile procurarsi un'arma da fuoco a tale scopo. In Svizzera il monopolio dell'uso della forza appartiene allo Stato. La lotta alla criminalità e quindi la protezione della popolazione sono di competenza della polizia, che gode in ampia misura della fiducia dei cittadini. Vi sono poi ragioni pratiche che depongono contro l'impiego di un'arma da fuoco per la difesa personale, ossia il potenziale pericolo che un'arma da fuoco può rappresentare in casa per i familiari o per terzi e la mancanza di abilità nel maneggiarla. Il Consiglio federale continuerà quindi a sostenere la raccomandazione della Prevenzione Svizzera della Criminalità che sconsiglia di procurarsi armi da fuoco per la difesa personale.

Risposta del Consiglio federale.