21.4240 · Interpellanza · 2021-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di detto Protocollo aggiuntivo?
2. È al corrente dell'agenda del Consiglio d'Europa e dei comitati in cui è rappresentata anche la Svizzera ed è possibile che il Consiglio federale possa impartire ai nostri rappresentanti istruzioni di voto?
3. Ritiene che la Svizzera (in cui ha sede l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani) debba seguire il parere degli esperti in materia di diritti umani e votare contro questo Protocollo aggiuntivo?
Begründung
Il Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa sta da qualche tempo discutendo un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla biomedicina, la cosiddetta Convenzione di Oviedo (RS 0.810.2; Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina [Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina]).
Link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/718/it
Il 24 luglio 2008 la Svizzera ha ratificato questa Convenzione sulla biomedicina insieme al Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione, ponendoli in vigore il 1° novembre dello stesso anno.
L'ulteriore protocollo aggiuntivo ora proposto dovrebbe tutelare le persone con disabilità psicosociali, ma in realtà intende approvare misure coercitive nel settore della psichiatria, elettrochoc inclusi, soltanto la lobotomia resta vietata.
Numerose organizzazioni si sono unite per protestare contro questo protocollo aggiuntivo, tra cui i competenti esperti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del CRPD (Committee on the Rights of Persons with Disabilities).
Dopo vari rinvii di questa trattanda, a novembre 2021 è previsto di votare su questo protocollo aggiuntivo in seno al Comitato di bioetica, in cui è rappresentata anche la Svizzera.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il previsto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ratificata dalla Svizzera, riguarda le condizioni e le modalità dei trattamenti obbligatori di pazienti psichiatrici. Mira a estendere le garanzie procedurali per le persone sottoposte a questi trattamenti al di là degli standard minimi previsti dalla Convenzione di Oviedo e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Protocollo aggiuntivo è stato elaborato nel quadro del Comitato di bioetica del Consiglio d'Europa (DH-BIO) in base a un mandato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. La Svizzera è rappresentata in seno al DH-BIO e ha partecipato all'elaborazione del progetto. Il 2 novembre 2021 il DH-BIO ha trasmesso il progetto finalizzato conformemente al mandato al Comitato dei Ministri, che deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere.
2. Le convenzioni del Consiglio d'Europa sono preparate e negoziate nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa. Le trattative sono concluse con una decisione del Comitato dei Ministri, che approva il testo finale della convenzione e lo mette a disposizione, per firma, degli Stati membri del Consiglio d'Europa e, all'occorrenza, degli altri Paesi od organizzazioni internazionali che hanno contribuito alla sua elaborazione. Di norma il Comitato dei Ministri decide a maggioranza.
Al momento non è possibile indicare quando il Protocollo aggiuntivo sarà posto all'ordine del giorno del Comitato dei Ministri, in quanto tale data sarà fissata dalla presidenza. Nell'esame del progetto, il Comitato dei Ministri può adottare ogni decisione a suo avviso appropriata, anche di ordine procedurale, se considera prematura l'adozione del testo.
Il Consiglio federale potrebbe, teoricamente, impartire istruzioni di voto ai rappresentanti svizzeri in seno al Comitato dei Ministri. Non intende, tuttavia, adottare una posizione vincolante a uno stadio così precoce. Inoltre, il voto dei suoi rappresentanti non pregiudica una possibile firma o ratifica di una convenzione da parte della Svizzera.
3. Il progetto del Protocollo aggiuntivo permette di concludere che un accordo di questo tipo potrebbe migliorare sensibilmente le garanzie procedurali per le persone interessate nel contesto dei trattamenti obbligatori di pazienti psichiatrici, in particolare nei Paesi in cui questo genere di meccanismi protettivi (riesame di un trattamento obbligatorio da parte di un giudice indipendente) non è previsto o è applicato in maniera lacunosa. Il progetto non contiene per ora dichiarazioni su trattamenti obbligatori specifici, ad eccezione di un divieto assoluto delle misure irreversibili.
Il Consiglio federale sa tuttavia che il progetto è controverso a causa della sua impostazione generale (limitazione invece che divieto dei trattamenti obbligatori).
Risposta del Consiglio federale.