21.4250 · Interpellanza · 2021-09-30
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'attuale base legale per le modifiche delle distillerie domestiche è contenuta, tra l'altro, nell'articolo 14 capoverso 6 della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680). Conformemente all'articolo 8 dell'ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol (RS 680.11), l'AFD può autorizzare l'aumento della capacità della caldaia dell'alambicco di una distilleria agricola fino a 150 litri al massimo. Nella commercializzazione diretta dei distillati sono richieste acquaviti di frutta di una sola specie, prodotte localmente e solo in piccole quantità. Ai fini di una produzione ecologica, economica e di buona qualità di simili quantità, i piccoli alambicchi sono più vantaggiosi. Tuttavia, la concessione è rilasciata solo per un alambicco con una capacità massima di 150 litri.
Perché non è possibile suddividere tra più alambicchi la capacità di distillazione autorizzata di 150 litri? Dal punto di vista ecologico ed economico, è sensato produrre quantità molto piccole con un alambicco da 150 litri? Quali cambiamenti a livello legislativo sarebbero necessari per consentire la produzione di piccole quantità di distillati in diversi alambicchi e, al tempo stesso, sfruttare la capacità di distillazione autorizzata di 150 litri per distilleria agricola?
Stellungnahme des Bundesrates
In base alle disposizioni legali in vigore, le distillerie domestiche concessionate non sono autorizzate a possedere più alambicchi (art. 14 della legge sull'alcool in combinato disposto con l'art. 8 dell'ordinanza sull'alcol). Nel quadro dell'attuale revisione della legge sulle dogane, si prevede di modificare l'articolo 8 dell'ordinanza sull'alcol al fine di consentire, in futuro, l'uso di più alambicchi. Questo a condizione che la capacità totale della caldaia dell'alambicco non superi i 150 litri per concessione. Le altre condizioni applicabili alle le distillerie domestiche concessionate rimangono invariate.
Risposta del Consiglio federale.