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21.4275 · Interpellanza · 2021-09-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

È a dir poco curioso il fatto che è vietato tagliare l'erba del prato la domenica per motivi di quiete, mentre gli utenti della strada possono far rombare indisturbati il loro motore quanto vogliono.

Le strade dei nostri passi sono ormai prese sempre più per circuiti inutili, dove automobilisti e motociclisti si esibiscono in viavai dando seriamente fastidio ai residenti e alla fauna selvatica, per non parlare del pericolo nei confronti degli altri utenti. Su alcune strade, come quella per salire a Saint-Cergue (VD), si corre letteralmente il rischio di morire.

La problematica purtroppo è notevolmente peggiorata con la crisi sanitaria. La polizia del Cantone di Vaud riceve ogni anno molte lettere di lamentela da parte dei cittadini.

Le polizie cantonali effettuano frequenti controlli di velocità, vanificati puntualmente però con l'istantaneo passaparola tra gli utenti della strada. Non mancano nemmeno azioni di sensibilizzazione, oltre alle quali i Cantoni non dispongono comunque di alcuno strumento legale per sanzionare tali comportamenti, dal momento che la circolazione stradale non è materia di loro competenza. La legislazione federale infatti non prevede alcuna disposizione in merito a questi viavai e circuiti inutili fuori dai centri abitati.

Mi permetto pertanto di interpellare il Consiglio federale sui seguenti punti:

1. Per colmare la lacuna dell'ONC in merito al fenomeno dei "rodei" stradali selvaggi fuori dai centri abitati ed evitare così inutili disagi acustici, non sarebbe possibile introdurre all'art. 33 una nuova lettera i che definisca illegale tale pratica esprimendo il concetto per esempio con: "effettuare al di fuori dei centri abitati rumori evitabili, viavai o inutili circuiti paragonabili a rodei stradali"?

2. Se non è gradita questa formulazione, che cosa propone il Consiglio federale per aiutare i Cantoni ad affrontare la problematica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), già oggi i conducenti devono astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo. L'articolo 33 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) stabilisce inoltre che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. Su tali disposizioni si è basato il Tribunale federale nella sua sentenza del 25 settembre 2019, con cui ha confermato la condanna di istanza inferiore di un motociclista che aveva adottato un siffatto comportamento di guida in area extraurbana (TF 6B_1112/2018).

2. Per il Consiglio federale è di estrema importanza tutelare ulteriormente la popolazione da emissioni acustiche eccessive causate dal traffico stradale, soprattutto se evitabili. Per questo motivo ha proposto di accogliere la mozione già trasmessa 20.4339 CAPTE-N "Ridurre efficacemente il rumore eccessivo dei motori". In tale contesto procederà ora a verificare le disposizioni in vigore, le misure di contrasto al problema e le possibilità di migliorare il supporto alle autorità di esecuzione.

Risposta del Consiglio federale.