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21.4295 · Mozione · 2021-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legge sull'asilo (LAsi). Andrà esaminato in particolare il seguente adeguamento ovvero ampliamento dell'articolo 88 capoversi 2 e segg. nonché dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2):

LAsi

Art. 88

Cpv. 2: Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. La somma forfettaria globale è un contributo statale che non viene versato per singole persone.

Cpv. 3: La somma forfettaria globale non è computata come entrata al richiedente l'asilo e alla persona bisognosa di protezione e resta all'autorità competente.

Cpv. 4: I contributi non esentano l'interessato da un eventuale obbligo di rimborso.

OAsi 2

Art. 22

Cpv. 1: La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media svizzera ammonta a 1573,39 franchi al mese e si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo, nonché sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

Cpv. 2: Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono escluse da questa indennità.

Begründung

Secondo l'articolo 88 capoversi 1 e 2 LAsi, i Cantoni ricevono una somma forfettaria globale per tutti i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. Le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e una parte delle spese di assistenza. Dagli articoli 22 e segg. OAsi 2 risulta chiaramente come è composta la somma forfettaria. Secondo il tenore della legge, il richiedente l'asilo ha diritto a che la somma forfettaria sia computata come entrata nel suo conto individuale cliente, a prescindere dal fatto che eserciti di nuovo un'attività lucrativa o meno. Attualmente un richiedente l'asilo riceve denaro anche se ha un reddito da attività lucrativa e indipendentemente dal fatto che sia bisognoso oppure no.

Secondo l'articolo 85 capoverso 1 LAsi, le spese di aiuto sociale devono essere rimborsate se ragionevolmente esigibile. Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale (art. 85 cpv. 4 LAsi). Di conseguenza, nei Cantoni in cui è previsto un obbligo di rimborso le prestazioni di aiuto sociale percepite dai richiedenti l'asilo devono essere rimborsate. Non sussiste alcun motivo plausibile per cui una persona la cui situazione finanziaria è migliorata sensibilmente non debba rimborsare l'aiuto sociale ottenuto. È irrilevante che si tratti di una persona in passato sottoposta alla legislazione in materia d'asilo oppure no. Nel novembre 2020, il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia aveva deciso, in virtù della LAsi e dell'OAsi 2, che la somma forfettaria globale andava computata quale entrata nel conto cliente. Non esiste alcuna base legale che vi si opponga.

Ciò significa che la somma forfettaria globale è computata integralmente quale entrata nel conto cliente e quindi può essere chiesto soltanto il rimborso della differenza tra le prestazioni di aiuto sociale percepite e la somma forfettaria ricevuta. Ai Comuni non resta dunque più nessuna entrata per l'assistenza dei clienti, gli alloggi sfitti, l'arredamento, ecc. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 OAsi 2 deve essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 Cost. tutti sono uguali davanti alla legge. Accreditando la somma forfettaria globale sul conto cliente dei richiedenti l'asilo, ma non su quello di altri beneficiari dell'aiuto sociale, si svantaggia una categoria di persone e si viola la parità di trattamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale parte dal presupposto che le modifiche della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) indicate dall'autore della mozione vadano intese come integrazioni agli attuali testi di legge e ordinanza.

Per quanto riguarda l'indennizzo delle spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni per le persone del settore dell'asilo, la Confederazione disciplina nel diritto federale i propri rapporti giuridici in materia di sussidi con i Cantoni. Questi sussidi sono versati tramite somme forfettarie globali e non nel quadro dell'assunzione di costi del singolo caso. Dal canto loro, spetta ai Cantoni sovvenzionare i Comuni e le organizzazioni cui hanno delegato la concessione dell'aiuto sociale. Secondo il diritto vigente (art. 88 cpv. 1 LAsi), hanno diritto ai sussidi federali soltanto i Cantoni, non i Comuni né tantomeno le persone del settore dell'asilo.

In virtù delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale, le persone del settore dell'asilo hanno diritto a un sostegno da parte del Cantone interessato (rapporto retto dal diritto in materia di aiuto sociale), ma non al versamento di un aiuto sociale pari all'ammontare della somma forfettaria globale. L'importo dell'aiuto finanziario da fornire è determinato invece dalla loro indigenza individuale, che dipende, tra le altre cose, dell'entità di un eventuale reddito da attività lucrativa. Le circostanze e il calcolo di un rimborso delle prestazioni di aiuto sociale ricevute dipendono dalle condizioni dell'aiuto sociale e pertanto dalle leggi cantonali applicabili (cfr. art. 85 cpv. 4 LAsi).

La necessità di un'eventuale modifica legislativa, come quella descritta nella presente mozione, sussisterebbe quindi, se del caso, a livello cantonale. A tale riguardo, la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia menzionata dall'autore della mozione ha pertanto rilevato una lacuna nel diritto turgoviese.

Un'eventuale attività lucrativa è oggi già considerata nel calcolo dei sussidi versati ai Cantoni. Questi ultimi sono tenuti a registrare immediatamente nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) l'inizio e la fine di ogni impiego (art. 5 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza SIMIC; RS 142.513), e questi dati sono considerati nel calcolo delle somme forfettarie globali da versare.

Il vigente sistema di finanziamento tra Confederazione e Cantoni adempie già appieno le richieste avanzate nella mozione (considerazione dell'attività lucrativa svolta dai richiedenti l'asilo e versamento delle somme forfettarie globali unicamente ai Cantoni). Non occorre dunque modificare la legge a livello federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.