21.4319 · Mozione · 2021-10-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulle prestazioni in modo da prolungare il termine di assunzione dei costi delle terapie post-partum.
Begründung
Allo stato attuale, la LAMal prevede il rimborso delle cure post-partum soltanto se sono prestate nelle prime otto settimane dopo il parto. Questo termine risulta però insufficiente per determinati trattamenti, in particolare per la riabilitazione del perineo mediante fisioterapia. Molto spesso, il limite di due mesi non permette alle neomamme di effettuare tutte le sedute di fisioterapia previste. In questa fase le madri sono infatti molto impegnate ad accudire il proprio neonato, del quale devono imparare a prendersi cura. Tra difficoltà nell'allattamento e cicatrici da rimarginare, nelle settimane successive al parto la maggior parte delle donne ha priorità più urgenti del rimettersi in forma.
Siccome le prestazioni in caso di maternità sono esenti da franchigia, è iniquo che donne che non hanno avuto il tempo di effettuare una terapia post-partum perché il termine era troppo corto debbano pagarla di tasca propria. L'assunzione non implica alcun rischio per gli assicuratori-malattie, dato che non si tratta di costi supplementari, bensì di spese già preventivate a cui le donne hanno diritto. Non va poi dimenticato che la mancata assunzione dei costi post-partum può comportare conseguenze ben più gravi a mesi o anni di distanza, che a loro volta generano spese supplementari.
Nella sua risposta alla domanda 6 dell'interpellanza 20.3259 "Qual è l'impatto della COVID-19 sulla salute sessuale e riproduttiva?", il Consiglio federale riteneva che una proroga causa COVID del termine di assunzione dei costi per le donne che hanno partorito fosse ingiustificata. Chiedo dunque una misura più generale, non legata alla pandemia, ossia di raddoppiare a 112 giorni il termine per l'assunzione dei costi, affinché le pazienti abbiano il tempo necessario per rimettersi in forma. Questa estensione permetterebbe di garantire la qualità delle prestazioni dopo il parto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'attuale disciplinamento, l'esenzione dalla partecipazione ai costi è stata limitata fino a otto settimane dopo il parto. Ciò è giustificato dal fatto che il puerperio si estende in generale fisiologicamente da sei a otto settimane dopo il parto. Queste otto settimane corrispondono inoltre al periodo minimo di versamento delle indennità giornaliere facoltative dopo il parto (art. 74 cpv. 2 LAMal; RS 832.10) nonché al divieto di occupazione delle puerpere durante le otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 LL; RS 822.11). Il Consiglio federale non intende estendere questa durata giudicata in generale sufficiente.
Soltanto le prestazioni di maternità ai sensi dell'articolo 29 LAMal sono esentate dalla partecipazione ai costi senza limiti di tempo. Tuttavia, affinché la rieducazione perineale sia riconosciuta come tale, sarebbe necessario un adeguamento della LAMal, poiché essa non corrisponde a nessuna prestazione specifica di maternità ai sensi dell'articolo 29 LAMal.
Infine, l'introduzione dell'articolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal concernente la partecipazione ai costi di maternità aveva lo scopo di esentare per un determinato periodo dalla partecipazione ai costi tutte le prestazioni, anche quelle senza alcun legame causale con la gravidanza. L'adempimento delle mozioni Kälin 19.3070 e Addor 19.3307 consolida questa disposizione ed elimina le difficoltà d'interpretazione per assicurare la parità di trattamento tra le pazienti. Questa precisazione stabilisce una presa a carico chiara e uniforme delle prestazioni esentate dalla partecipazione ai costi conservando il criterio temporale. Il Consiglio federale non vede alcuna ragione di estendere tale periodo per prestazioni particolari, poiché una tale eccezione porterebbe di nuovo a un'applicazione differenziata tra le prestazioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.