21.4339 · Mozione · 2021-10-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali pertinenti in modo da consentire nuovamente l'utilizzo integrale degli averi della previdenza professionale per l'acquisto di un'abitazione primaria.
Una minoranza della Commissione (Weichelt, Aebischer Matthias, Gysi Barbara, Humbel, Prelicz-Huber, Widmer Céline) propone di respingere la mozione.
Begründung
Diventare proprietario della propria abitazione rappresenta un obiettivo importante per una parte considerevole della popolazione. Ogni anno migliaia di persone fanno valere presso il loro istituto di previdenza il loro diritto al versamento di un importo per l'acquisto di un'abitazione. Questo passo, che in genere viene fatto tra i 35 e i 45 anni, è responsabile e deve essere incoraggiato.
Nel 2012 la FINMA ha modificato le disposizioni relative al prelievo dal secondo pilastro in modo da rendere più difficile l'acquisto di un'abitazione. La normativa esige ora che la metà dei fondi propri siano forniti dal futuro proprietario e che l'altra metà possa provenire dal secondo pilastro.
Di conseguenza l'acquisto di un'abitazione è diventato più difficile. Inoltre, l'obiettivo di questa misura, ossia la stabilizzazione del mercato immobiliare, non è stato raggiunto poiché negli ultimi dieci anni le istituzioni di previdenza hanno aumentato in modo consistente i loro investimenti nel settore immobiliare svizzero. Paradossalmente, questi investimenti sono finanziati proprio dal capitale degli assicurati.
In queste condizioni sarebbe opportuno tornare alla situazione precedente il 2013: il capitale del secondo pilastro deve poter costituire la totalità dei fondi propri minimi necessari per l'acquisto di un'abitazione. Per dissipare gli eventuali timori legati alla solvibilità dei futuri proprietari esistono strumenti come la fissazione di mezzi propri minimi e di ammortamenti con scadenze e l'adattamento del calcolo della capacità di rimborso teorico. Invece, la limitazione della quota prelevata dal capitale del secondo pilastro non raggiunge il suo obiettivo e ha come unico effetto quello di dare la possibilità di acquistare un'abitazione soltanto a una categoria privilegiata della popolazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2012, a fronte dell'aumento dei rischi sul mercato ipotecario, l'Associazione svizzera dei banchieri ha riveduto le direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari, riconosciute dalla FINMA come standard minimo, allo scopo di migliorare la qualità dei crediti e di rafforzare così la resilienza delle banche. Un elemento di queste misure sul fronte della domanda è la definizione di una quota minima di fondi propri del mutuatario che non possono provenire dall'avere del secondo pilastro.
ll Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'acquisto di un'abitazione di proprietà è diventato più difficile per molte economie domestiche. Ciò è quanto emerge anche dal monitoraggio del 2021 "Libera circolazione delle persone e mercato dell'alloggio" a cura dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). Tale circostanza è dovuta principalmente al fatto che i prezzi degli immobili sono aumentati notevolmente negli ultimi decenni. Questo aumento è riconducibile a fattori sia sul fronte della domanda che sul fronte dell'offerta. Tra i fattori sul fronte della domanda rientrano, ad esempio, la crescita generale dell'economia e del reddito, l'incremento demografico e i tassi d'interesse storicamente bassi. Sul fronte dell'offerta invece, giocano un ruolo in particolare le restrizioni normative (come i regolamenti edilizi e i piani regolatori, la legge sulla pianificazione del territorio, le prescrizioni edilizie ecc.) e quelle di tipo geografico. Contrariamente all'obiettivo della mozione, l'abolizione della quota minima di fondi propri al di fuori del secondo pilastro farebbe aumentare ulteriormente l'eccesso di domanda di abitazioni proprie. Di conseguenza, i prezzi delle abitazioni di proprietà crescerebbero ancora di più, il che a sua volta complicherebbe un eventuale acquisto.
Oltre a questi effetti indesiderati, a lungo termine aumenterebbero anche i rischi per gli intestatari della previdenza e gli istituti di credito. Secondo l'articolo 30d capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), l'importo prelevato dal secondo pilastro deve essere rimborsato dall'assicurato, in particolare quando la proprietà dell'abitazione è alienata. Un'eventuale perdita di valore di un immobile che deve essere alienato, ad esempio a causa di un incremento dei tassi d'interesse, di un divorzio o della perdita del posto di lavoro, deve essere sostenuta dal mutuatario. La quota minima di fondi propri attualmente richiesta al di fuori del secondo pilastro garantisce, sotto forma di cuscinetto, la possibilità di assorbire una determinata perdita di valore dell'immobile. Se per questa forma di assorbimento delle perdite fosse disponibile soltanto l'avere del secondo pilastro, l'assicurato potrebbe non essere in grado di adempiere il suo obbligo di rimborso ai sensi della LPP. Questo rischio deve essere affrontato con la quota minima di fondi propri al di fuori del secondo pilastro.
Il Consiglio federale segue attentamente gli sviluppi sul mercato immobiliare svizzero. Nell'attuale contesto macroeconomico, l'Esecutivo non ritiene opportuno allentare gli standard esistenti di concessione dei crediti e quindi favorire ulteriormente la crescita dei prezzi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.