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21.4347 · Interpellanza · 2021-11-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La crisi del coronavirus persiste ed è quindi nell'interesse della società adottare nuovi provvedimenti per combattere la pandemia. Tuttavia, la riduzione dei contatti e la chiusura di strutture avranno di nuovo pesanti conseguenze sugli introiti dei produttori, degli organizzatori di eventi e degli artisti in generale. La prassi culturale adottata nell'inverno 2020/2021 ha tuttavia dimostrato che le forme ibride di commercializzazione (eventi dal vivo con mix di pubblico in presenza e connesso in streaming) possono essere una soluzione. Queste forme ibride rafforzano inoltre gli assi strategici dell'attuale messaggio sulla cultura del Consiglio federale (partecipazione culturale, coesione sociale, creazione e innovazione). In questo senso, le risorse finanziarie dei progetti di ristrutturazione promossi dalla Confederazione nel quadro della legge COVID-19 sono uno strumento importante. Tuttavia, se le strutture culturali e i cinema sono di nuovo costretti a chiudere, lo strumento dei progetti di ristrutturazione non è sufficientemente agile. I fondi destinati ai progetti di ristrutturazione sono versati a lungo termine per le riorganizzazioni strutturali, mentre la situazione attuale richiede fondi a breve termine per gestire i cambiamenti repentini.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

- Al fine di sostenere gli assi strategici del messaggio sulla cultura, a quali provvedimenti supplementari specifici pensa per aiutare a breve termine le imprese culturali a proporre soluzioni ibride nell'inverno di pandemia 2021/2022?

- La SRG SSR dispone di strumenti e applicazioni di alta qualità, tra cui i player regionali e la piattaforma PlaySuisse. In questo periodo di crisi la SRG SSR non potrebbe mettere a disposizione degli operatori culturali queste applicazioni, che garantiscono la partecipazione alla cultura?

- Quale ruolo proattivo potrebbe assumere l'UFCOM in questo caso? Potrebbe ad esempio concedere licenze straordinarie per lo streaming?

- La mozione Marti Min Li 20.4098 propone che la Confederazione istituisca un fondo destinato a finanziare progetti che trasferiscano alla sfera digitale offerte in atto o pianificate; questo andrebbe a vantaggio soprattutto del cabaret, ora non sovvenzionato. L'idea di istituire un fondo simile sarebbe praticabile nell'inverno 2021/2022?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In virtù dell'articolo 11 capoverso 2 della legge COVID-19 (RS 818.102) le imprese culturali possono essere sostenute con contributi per progetti di ristrutturazione, aventi come oggetto il riorientamento strutturale dell'impresa culturale o l'acquisizione di pubblico da parte sua (art. 2 lett. h dell'ordinanza COVID-19 cultura, RS 442.15). I relativi costi sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni, che decidono in merito alle richieste di contributi per progetti di ristrutturazione. Dall'entrata in vigore della legge COVID-19 questi ultimi hanno accolto oltre 600 richieste per un importo complessivo di circa 40 milioni di franchi (stato: 30 novembre 2021). Molti dei progetti approvati riguardano la creazione di offerte digitali o ibride e sono già in fase di attuazione. Ciò dimostra che i progetti di ristrutturazione hanno effetto già nel breve e non solo nel lungo termine. I provvedimenti di sostegno alla cultura di cui all'articolo 11 della legge COVID-19 sono adeguati allo scopo e pertanto al momento non ne sono previsti altri.

2. Durante la crisi scatenata dalla COVID-19 la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) si è molto impegnata a favore degli operatori culturali e dell'intero settore della cultura, e continuerà a farlo. A questo scopo dispone di diverse infrastrutture e strumenti tecnici propri, privi però di interfacce tali da permetterne l'utilizzo diretto da parte di terzi. La SRG SSR fornisce sostegno nei limiti della sua concessione e non può delegare a terzi la responsabilità della propria offerta. Una "finestra" riservata agli operatori culturali nell'offerta della SRG SSR non è possibile né sul piano pubblicistico né su quello del diritto in materia di concessioni.

3. Secondo la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), dal 1° aprile 2007 chi intende emettere un programma svizzero sottostà, in linea di principio, solo all'obbligo di notifica. Ciò vale anche per i contenuti in streaming. Solo la SRG SSR e le altre emittenti con un mandato di prestazioni devono avere una concessione. Pertanto il rilascio di una licenza streaming straordinaria da parte dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) non è necessario.

4. Nel suo parere del 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Marti Min Li 20.4098 "Garantire la partecipazione e la diversità culturale" facendo presente che lo sviluppo di offerte digitali può essere sostenuto tramite i progetti di ristrutturazione di cui all'articolo 11 della legge COVID-19. Rispetto alla valutazione di allora non ci sono stati cambiamenti (cfr. risposta alla domanda 1).

Risposta del Consiglio federale.