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Danni alle colture causati dai corvidi. Normativa federale e margini di manovra cantonali

21.4349 · Interpellanza · 2021-11-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

I corvidi (soprattutto le cornacchie nere presenti in stormo) provocano regolarmente danni all'agricoltura. Questo si traduce in perdite di produttività e di reddito. Nelle grandi colture, sono maggiormente colpiti i semi e le piantine di girasole e di granoturco come pure i cereali. In arboricoltura e viticoltura, i corvidi rompono i germogli giovani e danneggiano i frutti, rendendoli inadeguati al consumo. In orticoltura, possono strappare le piantine e distruggere il cuore delle insalate.

I metodi per scacciare questi volatili dalle coltivazioni non permettono di allontanarli definitivamente, poiché si abituano rapidamente alle misure di protezione.

L'articolo 5 capoverso 3 lettera b della legge sulla caccia prevede che la cornacchia nera possa essere cacciata tutto l'anno.

L'articolo 3bis capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla caccia contiene due precisazioni:

- il periodo di protezione della cornacchia nera va dal 16 febbraio al 31 luglio;

- per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.

1. Il Consiglio federale può confermare che la normativa federale permette di cacciare le cornacchie nere tutto l'anno quando sono presenti in stormo e causano danni alle colture? L'articolo 13 capoverso 1 della legge federale sulla caccia prevede che per i danni causati alle colture dalla selvaggina "è corrisposto un equo risarcimento". L'articolo 13 capoverso 2 prevede che "i Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento".

2.1. L'articolo 13 capoverso 1 della legge sulla caccia prevede l'obbligo per i Cantoni di risarcire i danni alle colture agricole causati dalla selvaggina, in particolare dalle cornacchie nere presenti in stormo?

2.2. La Confederazione partecipa al finanziamento di tale indennizzo?

3. In generale, il Consiglio federale è a conoscenza dell'entità dei danni alle colture causati dalle cornacchie nere presenti in stormo? Ritiene che la legislazione federale vigente consente di contrastare in modo efficace questo fenomeno?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulla caccia permette di cacciare la cornacchia nera tutto l'anno (art. 5 cpv. 3 lett. b LCP; RS 922.0). Il periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio non vale per le cornacchie nere presenti in stormo sulle colture che rischiano di essere danneggiate (art. 3bis cpv. 2 lett. c ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01). Gli stormi rimangono cacciabili tutto l'anno.

2.1 I Cantoni devono disciplinare il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito (art. 13 cpv. 2 LCP). Questo vale anche per i danni causati dalla cornacchia nera. Se i Cantoni prevedono misure di autodifesa dalla cornacchia nera, l'obbligo di risarcimento non si applica (art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 3 LCP).

2.2 Per le specie cacciabili di cui all'articolo 5 LCP non è prevista una partecipazione della Confederazione. Sono escluse le indennità globali basate su accordi programmatici per le spese di risarcimento dei danni causati dalle elevate popolazioni di selvaggina nelle zone di protezione (art. 13 cpv. 3 LCP).

3. Il Consiglio federale è consapevole che le cornacchie nere presenti in stormo possono causare a livello locale ingenti danni alle colture. Per questo motivo, nell'OCP lascia ai Cantoni un margine di manovra per interventi di caccia volti a controllare la popolazione e la distribuzione degli stormi di cornacchie nere.

Risposta del Consiglio federale.

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